Giustizia e processo – Decreto cautelare inaudita altera parte – Presupposto del danno grave ed irreparabile – Limitazione attività  commerciale per breve periodo – Non sussiste

Nel caso di un’ordinanza sindacale che imponga la limitazione dell’apertura domenicale degli esercizi commerciali con efficacia limitata a due sole domeniche, nell’ottica del bilanciamento dell’interesse al contraddittorio e del danno paventato dal provvedimento, quest’ultimo non risulta talmente grave da imporre l’adozione del provvedimento cautelare inaudita altera parte, in considerazione del tempo intercorrente fino all’udienza camerale e della natura del pregiudizio dedotto, di carattere essenzialmente economico.

N. 00098/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00173/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2012, proposto da: 
Coin S.p.A. e Oviesse S.p.A., rappresentate e difese dagli avv. Angela Turi, Maura Rizzo, Giorgio Roderi, con domicilio eletto presso M. Maura Rizzo in Bari, via Quintino Sella, n.40; 

contro
Comune di Trani, 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Trani del 7 novembre n. 35, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, limitativa della possibilità  di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio;
di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti richiamati e atti conseguenti e consequenziale non noti;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni ingiustamente arrecati alla ricorrente in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all’immagine, all’avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il pregiudizio dedotto nell’istanza di misure monocratiche è essenzialmente di carattere economico;
Rilevato che l’ordinanza impugnata già  autorizza l’apertura degli esercizi commerciali in data 12.2.2012;
Rilevato che, rispetto alla data dell’udienza camerale da fissarsi per la trattazione collegiale; l’ordinanza sindacale spiega i suoi effetti per due sole domeniche;
Ritenuto che, nel bilanciamento dell’interesse al contraddittorio e del danno paventato, quest’ultimo non si appalesa, in considerazione del tempo intercorrente fino all’udienza camerale, talmente grave da imporre l’adozione del provvedimento monocratico;
 

P.Q.M.
Rigetta l’istanza di tutela cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale l’udienza camerale del 1.3.2012
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 10 febbraio 2012.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)