Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Decreto di condanna ex art. 3, l. Pinto per violazione del termine di ragionevole durata del processo – Ammissibilità 

E’ ammissibile il giudizio di ottemperanza in merito al decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2011 (cd. Legge Pinto) in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo, poichè quest’ultimo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato.

N. 00333/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01772/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1772 del 2011, proposto da De Leo Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, n. 601/08 V.G., pubblicato mediante deposito in Cancelleria il 28.9.2009;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Francesco Nanula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto in epigrafe indicato (n. 601/08 V.G.), con cui la Corte d’Appello di Bari – Sezione Prima Civile ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89.
Espone il ricorrente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha pagato le somme dovute, pur essendo decorso, dalla notifica del decreto, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il De Leo ha perciò adito questo Tribunale, per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma dovuta, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto.
Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto la somma di cui al decreto della Corte d’Appello di Bari n. 601/08 V.G. depositato in data 28.9.2009 e ritualmente notificato.
La giurisprudenza ha già  chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità  del giudizio di ottemperanza (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).
La domanda del ricorrente può pertanto essere accolta, in relazione alle somme liquidate nel decreto a titolo di capitale ed interessi.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere disattesa. La stessa, infatti, non appare congrua rispetto alle peculiarità  del caso.
3. In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto della Corte d’Appello di Bari n. 601/08 V.G. depositato in data 28.9.2009, al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.
Le spese inerenti all’attività  del commissario faranno carico al Ministero debitore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della serialità  dei ricorsi presentati.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esatta esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Bari n. 601/08 V.G. depositato in data 28.9.2009, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 24.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
Nomina, quale commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Pone a carico del Ministero tutte le spese inerenti all’attività  del commissario.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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