1. Giustizia e processo – Notificazione del ricorso a mezzo posta – Decorrenza del termine per il deposito del ricorso dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario – Data di consegna dell’avviso di ricevimento al mittente – Non rileva
2. Giustizia e processo – Istanza di sospensione del vincolo preordinato all’esproprio – Bilanciamento dei contrapposti interessi ai fini della valutazione del periculum in mora – Interesse della P.A. alla realizzazione di un’opera dotata di finanziamento soggetto a termine di scadenza – E’ prevalente – Ragioni

1. L’orientamento espresso dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2006 n. 3705, per la quale il termine per il deposito, in caso di notificazione a mezzo posta, dovrebbe computarsi dalla consegna dell’avviso di ricevimento al mittente, è convincentemente smentito dalla giurisprudenza prevalente, per la quale i termini per il deposito del ricorso decorrono dalla data del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la consegna del piego da parte dell’agente postale all’indirizzo del destinatario, e che il ritardo nella restituzione dell’avviso di ricevimento non giustifica il tardivo deposito del ricorso, ma solo consente di ritardare il deposito della prova dell’avvenuta notificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790; Sez. VI, 26 maggio 2011 n. 3150).
2. Ai fini della delibazione dell’istanza proposta dal ricorrente per la sospensione del vincolo preordinato all’esproprio, deve darsi prevalenza,  nel bilanciamento degli opposti interessi, a quello pubblico alla realizzazione di un’importante opera viaria, dotata di specifico finanziamento, soggetto ai termini imposti dalle deliberazioni del CIPE. 
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TAR; ric. n. 1235 – 2012; sentenza 9 gennaio 2013, n. 12 – 2013
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N. 00095/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01235/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Savino Tarallo, Maria Antonietta Nardelli e Antonio Morfini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Maria Rizzo e Fabrizio Madaghiele, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 30;

contro
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8; 
Regione Puglia; 
Ministero per i Beni e le Attività  culturali; 

nei confronti di
Vincenzo Morfini, rappresentato e difeso dall’avv. Palma Domenica Altieri, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 30; 
Caterina Amoruso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò De Marco e Domenico Cea, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Abate Gimma, 189; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Maria Amoruso, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, via Melo, 114; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 13 del 24.3.2011, notificata il 7.4.2011, del Consiglio comunale di Polignano a Mare, avente ad oggetto “Costruzione del sottovia stradale «S. Caterina” al Km 680 + 044 della linea ferroviaria Bari – Lecce. Approvazione progetto definitivo/esecutivo variante urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio”, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto;
e sui motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2012
per l’annullamento
a) del decreto n. 19 prot. 29134 del 29.12.2011 e notificato il 30.12.2011 ai coniugi Tarallo/Nardelli, con cui il Comune di Polignano a Mare, in persona del Responsabile del Settore tecnico, Ing. Giuseppe Stama, ha comunicato l’indennità  di esproprio determinata in via provvisoria, disposto l’esproprio e fissato per il giorno 16.1.2012 l’esecuzione di detto decreto tramite l’immissione in possesso in favore del Comune della zona da espropriare;
b) del decreto n. 15 prot. n. 29128, datato 29.12.2011 e notificato il 30.12.2011 ai germani Morfini, con cui il Comune di Polignano a Mare, in persona del Responsabile del Settore tecnico, Ing. Giuseppe Stama, ha comunicato l’indennità  di esproprio determinata in via provvisoria, disposto l’esproprio e fissato per il giorno 16.1.2012 l’esecuzione di detto decreto tramite l’immissione in possesso in favore del Comune della zona da espropriare;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonchè di tutti gli atti richiamati nei citati decreti e/o dagli stessi recepiti, anche se allo stato non conosciuti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare, di Vincenzo Morfini e di Caterina Amoruso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avvocati Fabrizio Madaghiele,. Marcello Maria Rizzo,. Vito Aurelio Pappalepore e Nicolò De Marco;
 

Considerato che sussistono dubbi sull’ammissibilità  del ricorso per tardivo deposito dello stesso: l’argomento che gli istanti traggono dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2006 n. 3705, per la quale il termine per il deposito, in caso di notificazione a mezzo posta, dovrebbe computarsi dalla consegna dell’avviso di ricevimento al mittente, è infatti convincentemente smentito dalla giurisprudenza prevalente, per la quale i termini per il deposito del ricorso decorrono dalla data del perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la consegna del piego da parte dell’agente postale all’indirizzo del destinatario, e che il ritardo nella restituzione dell’avviso di ricevimento non giustifica il tardivo deposito del ricorso, ma solo consente di ritardare il deposito della prova dell’avvenuta notificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790; Sez. VI, 26 maggio 2011 n. 3150);
considerato che, nel bilanciamento degli opposti interessi deve darsi prevalenza a quello pubblico alla realizzazione di un’importante opera viaria per il Comune di Polignano, dotata di specifico finanziamento, soggetto ai termini imposti dalle deliberazioni del CIPE;
visto l’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ritenuta giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)