Procedimento amministrativo – Esercizio di poteri di contingibilità  ed urgenza da parte del Sindaco  – Obbligo di rimozione rifiuti da strade da parte del proprietario/gestore (ANAS)  – Responsabilità  oggettiva  — Sussiste
 

 
 
Verificata l’instaurazione del contraddittorio con l’ente ricorrente, nonchè l’effettuazione di un’adeguata istruttoria prescritta dalla legge, non è accoglibile l’istanza di sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente, atteso che l’obbligo di salvaguardare la pubblica incolumità  mediante rimozione dalla sede stradale di rifiuti abbandonati incombe sul proprietario-gestore di questa (ANAS) in maniera oggettiva, anche qualora non siano ascrivibili al medesimo condotte dolose o colpose.

* * * 

TAR, ric. n. 119 – 2012

* * *  
 
 

N. 00096/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00119/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2012, proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Saracino in Bari, via C. Guarnieri 13;

contro
Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza prot. n.69069 del 10.11.2011 a firma del Sindaco del Comune di Barletta;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Francesco Saracino, su delega dell’avv. Carlo Pandiscia, per la parte ricorrente; l’avv. Giuseppe Caruso, su delega dell’avv. Isabella Palmiotti, per il Comune resistente;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto, con riferimento alle dedotte violazioni del contraddittorio, dagli atti depositati emerge che il Comune di Barletta, con nota dell’8.11.2011, ha convocato una riunione per le decisioni urgenti da assumere in relazione alle esondazioni avvenute, indirizzando la convocazione anche all’ente ricorrente, per la verifica in contraddittorio dell’accaduto e delle determinazioni da assumere;
che, inoltre, per accertare l’accaduto sono stati effettuati diversi sopralluoghi dalla Polizia Municipale, di tal che anche l’istruttoria in merito appare essere stata svolta adeguatamente;
che, infine, l’Amministrazione proprietaria della strada ha l’obbligo di provvedere alla pulizia della stessa, in modo da non creare danno o pericoli alla circolazione, procedendo alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi sull’area di sedime della strada stessa, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa del detto proprietario (Cons. Stato Sez. IV, n. 4005 del 18 giugno 2009);
che va quindi respinta l’istanza cautelare;
che sussistono comunque le ragioni per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare;
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)