1. Giustizia e processo – Commissario ad acta -Potere di concertazione – Possibilità
2. Edilizia e urbanistica – Sovradotazione standard d.m. 1444/1968 – Rapporto con l’obbligo di cessione delle aree
3. Edilizia e urbanistica – V.A.S. – Procedimento ritipizzazione urbanistica -Applicabilità
1. Il Commissario ad acta nominato in sede giurisdizionale può avvalersi dei poteri di concertazione da esercitarsi in contraddittorio con la parte pubblica e con quella privata al fine di addivenire ad una soluzione condivisa che contemperi i relativi interessi (quale per esempio la perequazione compensativa).
2. La dotazione degli standard eccedenti i limiti di cui al d.m. 1444/68 non costituisce, di regola, un presupposto di per sè sufficiente ad ovviare alla cessione delle aree, occorrendo una valutazione globale sullo stato di urbanizzazione esistente e sul suo possibile adeguamento.
3. Un procedimento di ritipizzazione urbanistica di aree i cui vincoli sono decaduti deve essere sottoposta a V.A.S. ove sussistano i presupposti di legge per la sua applicazione.
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TAR, ric. n. 827 – 2011
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N. 00308/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2011, proposto da:
Lu.Me S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Mescia, Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Antonio Puzio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per l’annullamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto (ex art. 117 c.p.a.) e per la conseguente condanna del Comune di Foggia ad adottare motivato provvedimento, in ordine all’istanza di ritipizzazione delle aree in proprietà della società ricorrente presentata il 16.3.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Giuseppe Mescia, per la parte ricorrente, nessuno comparso per il Comune resistente;
Vista la richiesta di chiarimenti formulata dal Commissario ad acta con nota del 4.11.2011 e ritenuto di darvi risposta;
considerato che, nella questione di cui è causa, il medesimo Commissario può avvalersi dei poteri di concertazione da esercitarsi in contraddittorio con la parte pubblica e con quella privata al fine di addivenire ad una soluzione condivisa che contemperi i relativi interessi, anche attraverso l’istituto della perequazione compensativa;
che, sotto diverso profilo, la dotazione degli standard eccedenti i limiti di cui al d.m. 1444/68 non costituisce, di regola, un presupposto per ovviare alla cessione delle aree, occorrendo una valutazione globale sullo stato di urbanizzazione esistente e sul suo possibile adeguamento;
che, quanto alla richiesta di sottoporre il provvedimento di ritipizzazione alla V.A.S., non si può non rispettare la normativa di riferimento, ove ne sussistano i presupposti;
visto l’art. 117 comma 3 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza proposta e vi dà seguito secondo i contenuti di cui sopra;
assegna al Commissario ad acta ulteriore termine di giorni 60 per l’adempimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)