1. Edilizia e urbanistica – Sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 – Motivazione per relationem – Ammissiblità 


2. Edilizia ed urbanistica – Accertamenti tecnici – Fede privilegiata – Conseguenze


3. Edilizia e urbanistica – Istanza per DIA in sanatoria – Volume chiuso – Necessita di permesso di costruire – Conseguenze

1. E’ assolto l’onere motivazionale di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990, relativo ad un provvedimento di diniego di sanatoria ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, ove questo indichi, sia pure per relationem, in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell’istruttoria espletata dall’U.T.C.


2. In virtù della forza fede privilegiata che assiste gli accertamenti tecnici comunali nonchè in mancanza di querela di falso e impugnazione avverso gli stessi, deve ritenersi corretta l’istruttoria svolta dall’Amministrazione.


3. E’ legittimo il rigetto di un’istanza per il rilascio di una DIA in sanatoria, ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, di una struttura rappresentata da infissi in anticorodal e vetro ove essa costituisca “volume chiuso”, che, in quanto tale, necessita di permesso di costruire la cui mancanza determina violazione della normativa edilizia.

N. 00327/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2005, proposto da: 
Strippoli Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dante, n. 201; 

contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Bari e Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, n. 25; 

per l’annullamento
“del provvedimento del 26.7.05 del Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Andria di rigetto dell’istanza di sanatoria di una struttura costituita da infissi in anticorodal e vetro, nonchè per l’annullamento dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi disposto nel provvedimento del 27/9/05.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Rosa Ferreri, su delega dell’avv. Vincenzo Operamolla, per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe De Candia per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 7 ottobre 2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 19 ottobre 2005, la sig.ra Maria Strippoli, proprietaria di un appartamento al terzo piano di via Duca d’Aosta n. 89, nel Comune di Andria, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 290 del 26 luglio 2005, notificatole il 27 luglio 2005, con quale il Comune di Andria aveva rigettato l’istanza di sanatoria, datata 7 luglio 2005, da essa presentata ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.p.r. n. 380 del 2001 relativamente ad “una struttura costituita da infissi in anticorodal e vetro” da essa realizzata, istanza prodotta a seguito dell’adozione nei suoi confronti, da parte del suddetto Comune, dell’ordinanza prot. n. 240 del 28 giugno 2005 di sospensione delle opere stesse; ha chiesto altresì l’annullamento dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi disposto con lo stesso provvedimento prot. n. 290 del 26 luglio 2005.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto assoluto e mancanza di motivazione in merito al provvedimento di diniego di sanatoria;
2) violazione dell’art. 31 e dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Andria chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte resistente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 13 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Con il primo motivo di ricorso la sig.ra Maria Strippoli deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto e mancanza di motivazione in merito al provvedimento di diniego di sanatoria in quanto il provvedimento impugnato non espliciterebbe la norma urbanistica o edilizia che renderebbe incompatibile con la normativa stessa “una vetrata apposta su un’area di sedime di balcone di 1 metro quadro”; nè vi sarebbero dubbi sulla natura di pertinenza dell’abitazione della struttura realizzata, considerato che quest’ultima non avrebbe una funzionalità  autonoma, ma costituirebbe solo una protezione dalle intemperie della porta di accesso al balcone; qualificata pertinenza la struttura, parte ricorrente lamenta la necessità  solo della D.I.A. e, pertanto, sarebbe immotivato il diniego di sanatoria in violazione dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 31 e dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001 in quanto la struttura non rientrerebbe tra gli interventi di nuova costruzione sottoposti al permesso di costruire, in particolare nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lettera e6); essa al più sarebbe soggetta a D.I.A. con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria e non demolitoria, nè rientrerebbe tra gli interventi di cui all’art. 22, comma 3, richiamato dall’art. 31, comma 9, per i quali è prevista la demolizione.
I suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di poter analizzare congiuntamente, sono entrambi privi di pregio.
Il Collegio deve evidenziare che il provvedimento impugnato richiama espressamente l’ordinanza di sospensione delle opere realizzate, prot. n. 240 del 28 giugno 2005, prodotta in giudizio dal Comune resistente, riportando la medesima descrizione nella stessa contenuta “delle opere realizzate sul balcone in assenza di provvedimento amministrativo e consistenti in: Realizzazione di una struttura costituita da infissi in anticorodal e vetro, che definisce un volume chiuso sul balcone adiacente una tettoia realizzata con Denuncia di inizio di attività  (D.I.A.) presentata in data 20.01.2005 prot. n. 2761 a nome di STRIPPOLI Maria¦.”.
Tale descrizione, come si evince dall’ordinanza di sospensione, è altresì la medesima della relazione di sopralluogo redatta dal Tecnico dell’U.T.C. in data 21 giugno 2005, sopralluogo che, per quello che in questa sede interessa, “ha accertato¦..la realizzazione una struttura ¦.. che definisce un volume chiuso sul balcone adiacente una tettoia realizzata con Denuncia di inizio di attività ¦.”
Il Collegio, ai fini della definizione della presente controversia, ritiene risolutiva l’accertamento del “volume chiuso”, realizzato e menzionato nel provvedimento, che chiarisce la ritenuta necessità  del permesso di costruire e, conseguentemente, il contrasto con la normativa edilizia che ha legittimato il Comune di Andria ad adottare il diniego dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, concernente l’accertamento di conformità  per interventi eseguiti in assenza o in difformità , nonchè, a seguito della violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, in quanto intervento eseguito in assenza del permesso di costruire, il provvedimento di demolizione previsto dallo stesso art. 31.
Deve ritenersi quindi innanzitutto infondata la doglianza di parte ricorrente relativa alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto assoluto e mancanza di motivazione.
Il Collegio ritiene infatti che il provvedimento indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria come prescrive la norma richiamata, istruttoria “espletata dal tecnico dell’U.T.C. del Comune in data 18 luglio 2005”, peraltro pure espressamente richiamata nel provvedimento oggetto di gravame.
Occorre altresì evidenziare che la ricorrente sostiene che la struttura realizzata richiedesse solo la denuncia di inizio di attività , da essa richiesta in sanatoria, ma non offre elementi probatori adeguati a inficiare o a sminuire la correttezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, tenuto conto in particolare del fatto che a fronte della forza fidefaciente privilegiata che assiste gli accertamenti tecnici comunali, in quanto promananti da pubblici ufficiali nell’esercizio della funzione, non risulta agli atti che sia stata proposta querela di falso avverso la suddetta relazione di servizio dell’U.T.C. del 21 giugno 2005, che peraltro non risulta essere stata neppure impugnata.
Inoltre, anche a voler seguire, in via puramente ipotetica, la prospettazione della ricorrente secondo la quale sarebbe sufficiente la denuncia di inizio di attività  in quanto la struttura per cui è causa consisterebbe in una pertinenza, parte ricorrente non ha neppure provato che la suddetta struttura comportasse la realizzazione di un volume uguale o inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, limite massimo per ritenere configurabile una pertinenza ai sensi della lettera e.6) dell’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2003, da essa ricorrente solo asseritamente violato, e quindi tale da non potersi considerare intervento di nuova costruzione per il quale è richiesto il permesso di costruire.
Alla luce di quanto sopra anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la sig.ra Maria Strippoli al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune di Andria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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