Procedimento amministrativo – Istanza di tipizzazione urbanistica – Interesse – Silenzio dell’amministrazione – Violazione art. 2 della legge n. 241/90 –  Sussiste 
 

E’ illegittimo il silenzio con cui un comune omette di concludere, con un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto dell’istanza, un procedimento ad iniziativa privata o d’ufficio volto al riesame della tipizzazione urbanistica di un suolo.

 
N. 00314/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01924/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2011, proposto da: 
Nicola Donghia, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Castellana Grotte – non costituito; 

per l’annullamento
“del silenzio serbato dal Comune intimato in ordine alla domanda di tipizzazione urbanistica del suolo di proprietà  del ricorrente.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Nicola Donghia di essere proprietario di un suolo nel Comune di Castellana Grotte, censito al catasto al fg. 13, p.lle 860 e 861, come da atto di compravendita del 2 luglio 2011, rep. N. 76347.
Aggiunge che detto suolo sarebbe ubicato in un’area ormai pressochè interamente edificata ed urbanizzata; che il vigente P.R.G. del suddetto Comune avrebbe tipizzato i suoli limitrofi a quello di esso ricorrente prevalentemente come zona C di espansione, riconoscendo la vocazione edificatoria dell’intera area, mentre la citata area veniva qualificata zona agricola E1.
Riferisce che avverso siffatta tipizzazione il suo dante causa, la sig.ra Anna Maria Fracassi in Micangeli, aveva proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 2589/2001 della Sezione I, aveva accolto il gravame , annullando in parte quagli atti di approvazione del P.R.G., dando atto della illegittimità  della tipizzazione imposta sul suolo per cui è causa.
Riferisce altresì che, considerato che la suddetta sentenza sarebbe passata in giudicato ed il Comune intimato, a distanza di nove anni dalla pubblicazione della stessa, non avrebbe provveduto alla ritipizzazione del suolo, con atto di significazione e diffida del 2 settembre 2011, ritualmente notificato in data il 5 settembre 2011, ha chiesto di procedere alla suddetta ritipizzazione rappresentando che, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica della diffida medesima avrebbe adito questo Tribunale al fine della rimozione dell’illegittimo silenzio.
A fronte dell’inerzia del Comune sulla suddetta istanza il sig. Donghia ha proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 27 ottobre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 15 novembre 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato dal Comune intimato in ordine alla domanda di tipizzazione urbanistica del suolo di proprietà  di esso ricorrente.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2012 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2012, al fine di consentire a parte ricorrente di produrre ulteriore documentazione comprovante il suo interesse a ricorrere e l’obbligo di provvedere del Comune intimato derivante dalla citata sentenza.
In data 20 gennaio 2012 parte ricorrente ha prodotto l’atto di compravendita del 2 luglio 2011, rep. N. 76347 dal quale risulta che la sig.ra Anna Maria Fracassi è la dante causa del sig. Nicola Donghia del suolo censito al catasto al fg. 13, p.lle 860 e 861, sito nel Comune di Castellana Grotte, nonchè la documentazione comprovante che le suddette p.lle 860 e 861 derivano dal frazionamento della particella n. 199, oggetto della controversia di cui alla suddetta sentenza della Sezione I di questo Tribunale n. 2589/2002, unitamente alle particelle 311, 312, sentenza passata in giudicato dalla quale deriva l’obbligo di provvedere del Comune di Castellana Grotte.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Nella fattispecie oggetto di gravame sussiste quindi sia l’obbligo di provvedere, che consiste nel dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale passata in giudicato, sia l’interesse a ricorrere del sig. Nicola Donghia, in quanto proprietario del suolo censito in catasto alle p.lle 860 e 861 derivanti dal frazionamento della particella n. 199, in riferimento alla quale la suddetta sentenza aveva accolto il gravame, annullando gli atti di deliberazione di G.R. e del C.C. . impugnati concernenti il P.R.G. del Comune di Castellana Grotte, nei limiti di interesse della dante causa dell’odierno ricorrente, disponendo “il riesame della tipizzazione della zona in questione” da parte del Comune intimato.
Il Collegio deve, pertanto, ritenere senz’altro fondata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere una motivata risposta all’istanza del 2 settembre 2011 di ripitizzazione dell’area per cui è causa e, quindi, l’illegittimità  del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza medesima in violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 che dispone che il procedimento ad iniziativa privata o d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve conseguentemente ritenersi fondato e deve essere accolto nel senso e nel limite, come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente, di dichiarare l’obbligo del Comune di Castellana Grotte di pronunciarsi espressamente sulla istanza del 2 settembre 2011, notificata in data il 5 settembre 2011, di ritipizzazione dell’area di sua proprietà  per cui è causa, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, in conformità  a quanto disposto dalla sentenza della Sezione I di questo Tribunale n. 2589/2002; tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Anna Maria Fracassi “sotto il profilo della carente specifica motivazione”, ha fatto salvi i provvedimenti ulteriori delle Amministrazioni comunale e regionale “nel senso del riesame della tipizzazione della zona in questione con ostensione di effettiva e congrua motivazione che dia conto, se del caso, della conferma della destinazione E1, salva ovviamente ogni altra valutazione in ordine a diverse destinazioni edilizie.”.
Quanto alle spese si ritiene che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Castellana Grotte di pronunciarsi espressamente sulla istanza di ritipizzazione presentata da parte ricorrente in data 2 settembre 2011 nei modi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Castellana Grotte al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore del sig. Nicola Donghia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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