1. Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia – Regolamento che preveda la loro collocazione in area agricola – Illegittimità – Ragioni
2. Giustizia e processo – Impianti di telefonia – Diniego istanza di concessione edilizia in sanatoria – Annullamento giurisdizionale – Giudicato amministrativo – Conseguenze
1. E’ illegittimo il regolamento comunale sulla base del quale è stata negata l’installazione a sanatoria di un impianto di telefonia su preesistente cabina di energia elettrica, essendo limitata la dislocazione di tali impianti a due contrade agricole, in quanto evidentemente siffatto regolamento non contempera l’interesse alla protezione della salute dall’inquinamento con quello al buon funzionamento delle reti di distribuzione dell’energia e delle telecomunicazioni.
2. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del diniego di sanatoria, l’amministrazione comunale, in virtù dell’effetto conformativo derivante dal giudicato amministrativo, è tenuta a provvedere nuovamente sull’istanza del ricorrente nel rispetto di quanto statuito dalla pronuncia giurisdizionale.
N. 00317/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2011, proposto da:
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Agostinacchio in Bari, corso Mazzini 134/B;
contro
Comune di Conversano;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. (ex art. 117 c.p.a.)
sull’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente, a seguito dell’annullamento, con la sentenza n. 815/2011 di questo Tribunale, del diniego precedentemente emesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Giulia Liliana Monte, per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe la Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha dedotto che, con precedente ricorso innanzi a questo Tribunale, aveva impugnato la nota con la quale il Comune di Conversano aveva rigettato l’istanza di concessione edilizia in sanatoria dell’impianto realizzato in contrada Valandrone, su preesistente cabina Enel; che come motivo del diniego veniva opposto il contrasto con il Regolamento comunale per la tutela della salute e la protezione dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, approvato con delibera consiliare del 14.3.2001; che con la sentenza n. 815/2011 questo Tribunale aveva accolto il ricorso, evidenziando l’illegittimità del citato regolamento, che aveva circoscritto l’installazione degli impianti a due contrade agricole, non contemperando l’interesse alla protezione della salute dall’inquinamento con quello al buon funzionamento delle reti di distribuzione dell’energia e delle telecomunicazioni; che il Comune, dopo l’annullamento del diniego, era rimasto inerte;
che a sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di violazione dell’art. 36 comma 3 d.p.r. 380/2001, violazione dell’art. 2 L. 241/90, violazione del codice delle comunicazioni elettroniche, eccesso di potere; violazione degli artt. 36 e 37 d.p.r. 380/2001, violazione dell’art. 86 comma 3 d.lgs. 259/2003, eccesso di potere, illegittimità del silenzio;
considerato che, a seguito dell’annullamento del diniego di sanatoria per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 815/2011, l’amministrazione comunale, in virtù dell’effetto conformativo derivante dal giudicato amministrativo, è tenuta a provvedere nuovamente sull’istanza della società ricorrente nel rispetto di quanto statuito dalla pronuncia giurisdizionale;
che conseguentemente il ricorso deve essere accolto, dichiarando tenuta l’amministrazione a provvedere nuovamente sull’istanza della Wind Telecomunicazioni s.p.a. ed assegnando all’uopo termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
che in difetto di adempimento da parte dell’amministrazione deve sin d’ora essere nominato il commissario ad acta per l’adozione del provvedimento sull’istanza della ricorrente nel rispetto della citata sentenza;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Conversano, in persona del Sindaco pro tempore, di provvedere sull’istanza della società ricorrente alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 815/2011 di questo Tribunale entro giorni 60 dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza;
nomina sin d’ora commissario ad acta, per il caso di inadempimento, il Dirigente dell’Ufficio competente in materia edilizia del Comune di Monopoli;
condanna il Comune di Conversano alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)