Procedimento Amministrativo – Selezione per ammissione a finanziamenti pubblici – Termine di presentazione delle domande – E’ perentorio – Rimessione in termini – Solo per eventi straordinari ed imprevedibili
Il termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara è da considerarsi perentorio e inderogabile (in quanto destinato a garantire la par condicio dei partecipanti) ed impedisce, all’Amministrazione prima e al Giudice poi, di sindacare le ragioni del ritardo (nella specie, l’erroneo utilizzo del servizio “posta easy basic”, che non poteva gestire la posta celere e le raccomandate 1 e la circostanza che il plico, non consegnato, era stato restituito, fuori termine, al mittente), salvo che eventi straordinari e imprevedibili, i soli che possono giustificare una remissione in termini, abbiano reso impossibile in modo assoluto la presentazione della domanda.
N. 00285/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2010, proposto da:
Comune di Sava, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, alla via Pizzoli n.8;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari al lungomare Nazario Sauro nn.31-33;
nei confronti di
Comune di Galatone; Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.63;
per l’annullamento, previa sospensiva,
1 -della determinazione del Dirigente del Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia del 21.05.2010 n. 124, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 27.05.2010, avente ad oggetto “PO FESR 2007 – 2013 – Asse IV Linea di Intervento 6.2 -Azione 6.2.1- Det. n. 496 del 20 luglio 2009 – Bando per il funzionamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” – Approvazione delle graduatorie provvisorie;
2 -dei sottostanti ed allegati elenchi relativi: 1) alle pratiche pervenute (allegato A); 2) alle pratiche non esaminabili per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate (allegato B); 3) alle istanze esaminabili ma non ammissibili (allegato C) per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate,
3 -della sottostante ed allegata graduatoria provvisoria approvata relativa agli interventi ammessi alla fase di valutazione in aree con indice di insediamento almeno pari al 75% contenuto nell’allegato D;
4 -della sottostante ed allegata graduatoria provvisoria relativa agli interventi in aree con indice di insediamento inferiore al 75% (nuove aree) contenuto nell’allegato E;
ove occorra anche
5 -dell’art. 5 del Bando per il finanziamento di “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi” approvato con determinazione n. 469 del 20.07.2010 e pubblicato sul BURP n. 117 del 30.07.2010 con le successive modifiche apportate con determinazione del Dirigente del Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 541 del 04.08.2009 e, quindi, nella versione del bando medesimo approvato con determina dirigenziale n. 531 del 02.10.2009 e pubblicata sul BURP n. 157 del 08.10.2009;
6 -della relazione (Rel/2010/124/del 21 maggio 2010) del Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Aree Industriali ed Aree Produttive, Responsabile del Procedimento, ad oggi conosciuta solo per come richiamata nella determina n. 124/2010;
7 -di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ancorchè non conosciuto al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. V. A. Pappalepore, su delega dell’avv. F. Caricato, avv. M. Torrente e avv. M. Di Cagno, su delega dell’avv. M. F. Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il Comune di Sava ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria per l’ammissione ai finanziamenti, in epigrafe meglio indicati, fondata sulla violazione del termine perentorio previsto nell’art.5 del bando per la trasmissione delle domande di partecipazione.
Ed invero il bando in questione, nell’ultima versione, prevedeva come termine ultimo la data del 30 ottobre 2009 e due distinte modalità di invio, raccomandata a.r. e posta elettronica certificata, specificando che per la documentazione cartacea avrebbe fatto fede la data di “spedizione”.
Nel caso di specie il timbro di spedizione che compare sulla busta pervenuta alla Regione è il 3 novembre 2009.
Asserisce il Comune ricorrente che in realtà la prima spedizione sarebbe stata tempestivamente effettuata il 30 ottobre ma che il plico sarebbe stato restituito al Comune stesso a causa di un disguido e, quindi, rispedito -il 3 novembre- senza in alcun modo manomettere la busta originaria. Questa, invero, contenuta all’interno del plico ricevuto dalla Regione, porta intatta la data del 30 ottobre.
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione regionale che il comune di Bisceglie e all’udienza del 14.12.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Si prescinde dalle eccezioni preliminari perchè il gravame è infondato.
La stessa Amministrazione ricorrente ammette invero che sia stato commesso un errore nel rivolgersi a “posta easy basic”, un servizio che non poteva gestire i prodotti posta celere e raccomandata 1 secondo gli accordi contrattuali con Poste italiane; salvo poi ad invocare l’asserita scusabilità dell’errore stesso cui asserisce di aver posto immediatamente rimedio rispedendo il plico dei documenti intatto, sigillato in un’altra busta.
Le argomentazioni addotte a sostegno dell’illegittimità dell’esclusione tuttavia non possono trovare accoglimento.
E’ invero fuor di dubbio che il ritardo sia imputabile all’amministrazione (la quale si è peraltro determinata all’invio in questione soltanto l’ultimo giorno utile) e non già ad un evento straordinario ed imprevedibile che solo avrebbe potuto giustificare una remissione in termini.
La perentorietà del termine infatti, posta a presidio della par condicio dei concorrenti, impedisce all’Amministrazione prima e al giudice poi, di sindacare le ragioni del ritardo, salvo che eventi straordinari ed imprevedibili abbiano reso impossibile in modo assoluto la presentazione della domanda (cfr. C.d.S., Sez.V, 25.1.1995, n.130; Tar Lazio, Roma, Sez.II, 26.5.2006, n.3921; Tar Veneto, Venezia, Sez.I, 15.10.2002 n.6045).
Nella vicenda in esame, l’inosservanza del termine decadenziale fissato nella lex specialis non appare giustificato da forza maggiore ma è incontrovertibilmente imputabile a disguidi e ritardi postali che avrebbero potuto facilmente essere superati con la comune diligenza; diligenza che avrebbe innanzitutto imposto la scelta di una data di spedizione non prossima alla scadenza ultima.
E’ appena il caso di richiamare a sostegno delle conclusioni attinte un recente arresto del Consiglio di Stato, secondo cui il principio del favor partecipationis deve recedere rispetto a quello di formalità essendo questo posto a presidio della par condicio (cfr. sentenza della quinta Sezione n.8151/2010).
3.- In sintesi il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)