1. Pubblica sicurezza – Sospensione licenza commerciale ex art. 100 R.D. n. 773/1931 – Potenziale pericolo sicurezza pubblica – Sufficienza – Ragioni
2. Procedimento amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – In presenza di ragioni d’urgenza – Esclusione
1. Costituisce presupposto legittimante la sospensione ex art. 10 RD n. 773/1931 della licenza commerciale (che può essere comminata allorchè l’esercizio risulti essere abituale ritrovo di pregiudicati o soggetti pericolosi, oppure costituisca un pericolo per l’ordine, la sicurezza o la moralità pubblica), la sussistenza di dettagliate relazioni di Polizia attestanti la frequentazione del locale da parte di pregiudicati; detta frequentazione, infatti, genera quella situazione di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica che la norma mira a prevenire, a prescindere dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio.
2. Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento in caso di sospensione delle licenze commerciali di cui all’art. 100 del R.D. n. 773/1931, provvedimento che ha finalità preventiva rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica e che postula la ricorrenza della situazione dell’urgenza idonea a giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
N. 00284/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01445/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2010, proposto da:
Domenico Chiddo, Angelo Di Mundo, Anna Zaza e Michele Lisi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Capaldi, Pasquale Picciariello, Angelo Michele Abbattista, Luigi Ventola e Vincenzo Matera, con domicilio eletto presso il prof. avv.Giuseppe Tucci in Bari, alla via Cairoli, 7;
contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-dei decreti del Questore della Provincia di Bari – div. P.A.S. – cat.11.A72010 del 24/27/28.9.2010, notificati tutti l’1.1.2010, che hanno sospeso la licenza di somministrazione di alimenti e di bevande ai ricorrenti per giorni 15;
-degli atti presupposti al provvedimento de quo e di quelli connessi e di quelli consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. P. Picciariello e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di bevande ed alimenti a Bitonto, hanno impugnato i decreti del Questore della Provincia di Bari emessi in data 28.9.2010, con i quali è stata disposta, ai sensi dell’art.100 del TULPS 18.6.1931 n.773 e relativo Regolamento, la sospensione delle rispettive attività commerciali per la durata di quindici giorni, sul presupposto che i locali in questione fossero risultati abituale ritrovo e punto di riferimento di persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno dedotto per un verso il difetto dei presupposti per l’applicabilità dell’art.100 citato e, in particolare, l’assenza di adeguata motivazione che dia conto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, dell’effettiva sussistenza di una situazione oggettiva di pericolo; per altro verso, la violazione dell’art.7 della legge n.241/1990, in quanto non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato pur non emergendo dai provvedimenti le eventuali ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’omissione della comunicazione stessa, considerato peraltro che i decreti sarebbero stati notificati ben una settimana dopo la loro adozione.
Nel giudizio si sono costituite le Amministrazione intimate opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto e alla pubblica udienza del 30 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il gravame non è suscettibile di accoglimento.
2.2. Quanto alle censure riportate nel primo motivo -secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe privo di una completa motivazione e di un’adeguata istruttoria e sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di cui all’art.100 più volte richiamato- deve osservarsi quanto segue.
L’art. 100 del r.d. 18.6.1931, n. 773, restato in vigore anche dopo il varo della legge 25.8.1991, n. 287 regolatrice dell’attività dei pubblici esercizi, prevede il potere del Questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio nell’ipotesi in cui l’esercizio stesso risulti essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La ratio dell’istituto è quindi da individuarsi nell’esigenza di soddisfare finalità preventive rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica; sicchè, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio, la chiusura stessa prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio.
In primo luogo, pertanto, non appaiono conferenti le argomentazioni svolte dal ricorrente per escludere ogni sua responsabilità .
Quanto poi al rilievo relativo all’asserita mancanza dei presupposti per l’adozione della discussa misura e al rilevato difetto di motivazione e di istruttoria, deve ritenersi che l’impugnato provvedimento sia stato invece emesso dopo aver attentamente valutato precisi elementi e circostanze indizianti, specialmente se si tiene conto che nei decreti in parola è stata espressamente richiamata la “mirata ed intensa attività di controllo” svolta.
Tra gli atti preordinati all’adozione dei decreti stessi figurano infatti le dettagliate relazioni della Polizia assunte agli atti di causa, con la specifica indicazione dei giorni in cui è stata rilevata la presenza di soggetti pregiudicati nei vari esercizi commerciali colpiti dalla contestata misura preventiva.
In ultima analisi, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati determinati, come esplicitamente affermato in motivazione, dalla valutazione del pericolo che i locali rappresentavano per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, in ragione della riscontrata presenza, in più occasioni di vari pregiudicati.
Il primo motivo non può dunque trovare accoglimento.
2.2. Con il secondo motivo, poi, i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che non siano state rappresentate le ragioni di celerità per omettere la detta comunicazione; tanto più che la notifica sarebbe avvenuta trascorsi sette giorni dall’adozione.
Anche questa censura non ha fondamento.
Si ribadisce che, nella situazione in esame, l’Autorità di P.S. ha considerato che i fatti e le circostanze descritte nei decreti impugnati costituissero fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l’adozione immediata della sospensione delle licenze, onde evitare il verificarsi di avvenimenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’urgenza, quindi, è stata nella specie espressamente qualificata in termini di pericolo della compromissione dell’ordine pubblico; e comunque, in linea di principio, sono le stesse finalità perseguite con l’adozione di tali misure a far sì che la stesse risultino ex se assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Nè conduce automaticamente ad escludere tali esigenze di celerità il decorso di sette giorni tra l’adozione e la notifica della sospensione, riscontrabile peraltro soltanto con riferimento ad uno dei decreti impugnati (quello diretto al sig. Chiddo), rilevandosi rispetto a tutti gli altri un lasso di tempo ben più ridotto (tre giorni). Si tratta in effetti di un arco temporale comunque inconciliabile con l’appesantimento procedimentale che la comunicazione di avvio avrebbe comportato.
2.3. In sintesi il ricorso in esame va respinto. Tuttavia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)