1. Edilizia e urbanistica – Procedimento amministrativo – Ordinanza di demolizione – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Assenza di particolari esigenze di celerità  del procedimento – Conseguenze 


2. Procedimento amministrativo – Vizio di carenza di  istruttoria – Inapplicabilità  dell’art. 21- octies l.n. 241/90 in mancanza di elementi idonei a legittimare una diversa determinazione

1. E’ illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l.n. 241/90 il provvedimento con il quale è stato ordinato di demolire una canna fumaria realizzata venti anni addietro a servizio dell’abitazione del ricorrente, non essendo possibile invocare da parte della p.A. la presenza di particolari esigenze di celerità  del procedimento. La violazione dell’art. 7 l.n. 241/90 ha infatti precluso al ricorrente di fornire ulteriori elementi in ordine agli adempimenti amministrativi posti in essere per la realizzazione dell’opera.


2. Non trova applicazione la norma dell’art. 21-octies della l.n. 241/90 in presenza di una insufficiente istruttoria e non avendo fornito la P.A. validi  elementi che avrebbero potuto comportare l’adozione di un diverso provvedimento.

N. 00282/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2003, proposto da: 
Marucci Lucio, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Fasanella, con domicilio eletto presso Domenico Fasanella in Bari, via Imbriani N.26 c/o Avv.L.Deramo; 

contro
Comune di Ascoli Satriano, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Capozzi, con domicilio eletto presso Gerardo Capozzi in Bari, c/o Avv.L.Roca via R.Da Bari N.56; 

per l’annullamento
a) dell’ordinanza del 16.6.2003, n. 1169 del Responsabile del Settore 3°, Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano di demolizione della canna fumaria a servizio della propria abitazione;
b) dell’art. 32 del vigente regolamento edilizio;
c) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascoli Satriano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Deramo, su delega dell’avv. D. Fasanella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La presente impugnativa concerne l’ordinanza n. 1169/2003 del Responsabile del Settore 3°, Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano, con la quale è stato ordinato al ricorrente di demolire la canna fumaria realizzata a servizio della propria abitazione.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo merita accoglimento la dedotta censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, sancita dall’art. 7 della legge n. 241/1990, norma generale applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni espressamente previste, insussistenti
nella fattispecie in esame.
Nè sul punto è possibile invocare la particolare urgenza e celerità  del procedimento, dato che la canna fumaria, di cui l’intimata Amministrazione, ha chiesto la rimozione con il provvedimento impugnato, risulta realizzata, unitamente alla costruzione dell’edificio circa venti anni prima dell’adozione dell’atto impugnato come rilevato anche dall’adito Tribunale nell’ordinanza n. 650/2003 di accoglimento dell’istanza cautelare.
Nè può trovare applicazione la statuizione di cui all’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dato che l’amministrazione ha espletato un’istruttoria insufficiente e non ha fornito congrui elementi in ordine al periodo di realizzazione del manufatto in esame, elementi che avrebbero eventualmente potuto comportare l’adozione di una diversa determinazione da parte dell’intimato Comune .
In tale contesto la dedotta omissione della comunicazione ha precluso la partecipazione al procedimento finalizzato all’adozione dell’impugnato provvedimento da parte del ricorrente, che avrebbe potuto eventualmente fornire ulteriori elementi in ordine agli adempimenti amministrativi posti in essere per la realizzazione dell’opera.
In base alle suesposte considerazioni il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e va pertanto accolto.
Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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