Giustizia e processo – Risarcimento del danno – Amministrazione di condominio che agisca a tutela degli interessi dei condomini – Difetto di legittimazione attiva – Fattispecie
E’ inammissibile l’azione di risarcimento danni avanzata da un condominio per la lesione del diritto alla salute dei condomini e per il danno da svalutazione economica delle singole unità immobiliari determinati dalla costruzione di una rete fognaria realizzata dal Comune resistente, in quanto l’amministrazione di condominio è legittimata ad agire per l’inibitoria in relazione a immissioni moleste e/o nocive ma non per la lesione del diritto alla salute dei condomini, configurabile esclusivamente in relazione alla persona fisica, nè per il danno da presunta svalutazione economica delle singole unità immobiliari, il cui presupposto è la titolarità del diritto dominicale sul bene pregiudicato.
N. 00280/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2004, proposto da:
Condominio S. Michele, in persona del proprio amministratore, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Scattarelli e Francesca Romana Arciuli, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37;
contro
Comune di Vico del Gargano, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Sannoner, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. L. Paccione, via Q.Sella, 120;
per l’accertamento
della richiesta di risarcimento del danno siccome asserito dal ricorrente in conseguenza della costruzione della rete fognaria realizzata dall’ente resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico del Gargano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Tulia Scattarelli, su delega dell’avv. Gaetano Scattarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il condominio ricorrente (composto da 24 ville bifamiliari adibite a residenze estive), sito in San Menaio fraz. di Vico del Gargano, chiede il risarcimento del danno arrecato dal Comune a causa della costruzione all’interno dell’area condominiale di un tronco della rete fognaria comunale.
In particolare il condominio lamenta che la realizzazione (in variate rispetto al progetto originario) di un canale di scolo di liquami provenienti da un’area superiore convogliato verso un pozzo di raccolta posto nel condominio e il deflusso degli stessi, azionato da due pompe di notevole potenza, verso la condotta più elevata per consentire l’immissione nel tronco discendente (tale impianto di sollevamento dei liquami è alloggiato in un fabbricato in c.a.), provochi ai residenti danni sia sotto profili igienico-sanitari per la presenza di cattivi odori ed esalazioni, che sotto quelli economici per il deprezzamento del valore immobiliare.
Il condominio ricorrente, poichè è risultata vana la richiesta di rimozione dell’opera (nota racc. a.r. del 16.4.04), con il presente ricorso rivendica il risarcimento dei danni subiti, fondando la pretesa sui seguenti motivi:
1) giurisdizione amministrativa ratione materiae ex art. 34 D. Lgs. N. 80/98, come modificato dalla L. n. 205/00; risarcimento danni;
2) violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.;
3) violazione del diritto di proprietà ex art. 42 Cost.;
4) violazione degli artt. 1033 e ss. C.C., maggiore onerosità e servitù di acquedotto;
5) risarcimento del danno ex art. 2043 C.C, risarcimento in forma specifica ex art. 7 L. n. 205/00.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vico del Gargano, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile.
Ed invero, con il ricorso in esame il condominio ricorrente propone una domanda di risarcimento del danno, sia in forma specifica attraverso la rimozione dell’impianto e il ripristino dello status quo, sia nella forma per equivalente con riferimento alla presunta lesione del diritto alla salute dei condomini, nonchè con riferimento al danno patrimoniale correlato alla sottrazione di area comune e alla diminuzione di valore economico delle singole unità immobiliari.
Ciò premesso, risulta evidente il difetto di legittimazione attiva del condominio ricorrente con riferimento alle domande risarcitorie relative ad una presunta lesione del diritto alla salute dei condomini, nonchè al danno patrimoniale consistente in una presunta diminuzione del valore economico delle singole unità immobiliari.
Al condominio infatti, nell’ambito e nei limiti delle previsioni del Codice Civile, risultano attribuiti i poteri di mera gestione delle parti comuni dell’edificio, così come delineati dal regolamento condominiale e dalle singole deliberazioni assembleari.
Il condominio infatti si costituisce al fine di assicurare una corretta gestione della cosa comune e al fine di disciplinare l’esercizio del diritto di ciascun condomino sia sulle parti comuni che sulle parti in proprietà esclusiva.
Esso, a differenza della comunione, presuppone necessariamente l’esistenza di una proprietà immobiliare divisa plurima e, privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, è un mero ente di gestione unicamente deputato a gestire le parti comuni dell’edificio e la funzionalità dei servizi di interesse comune dei singoli condomini, i quali ultimi soltanto sono titolari dei diritti dominicali o reali.
àˆ ovvio pertanto che la domanda risarcitoria afferente al danno da presunta svalutazione economica delle singole unità immobiliari, presupponendo la titolarità del diritto dominicale sul bene pregiudicato, non può che appartenersi ai singoli condomini, restando esclusa qualsivoglia legittimazione del condominio, indipendentemente dall’esistenza o meno di un’ eventuale deliberazione dell’ assemblea di condominio in tal senso.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla domanda risarcitoria afferente ad una presunta lesione del diritto alla salute dei singoli condomini, diritto configurabile esclusivamente in relazione alla persona fisica, stante l’assenza di qualunque poter in capo all’amministrazione condominiale a tutela del diritto alla salute dei singoli.
Deve infatti ribadirsi che l’ambito dei poteri dell’amministrazione di condominio risulta rigorosamente circoscritta nell’ambito delle previsioni ottenute negli artt. 130 e 1131 del Codice Civile, così come integrati dal regolamento condominiale o da singole deliberazioni dell’assemblea.
L’amministrazione di condominio è legittimata infatti ad agire per l’inibitoria nei confronti di singoli condomini in relazione a immissioni moleste e/o nocive ma non già deducendo la lesione del diritto alla salute, bensì la violazione del regolamento condominiale dettato a tutela della tranquillità e della salubrità dell’intero condominio (Corte di Cassazione Sezione II 10/11/2009 n. 23807).
Alla stregua di quanto sopra risulta altresì evidente l’inammissibilità del ricorso anche con riferimento ai restanti profili accessori dell’azione proposta, quali la domanda relativa al diminuito valore delle parti comuni, il cui diritto dominicale in comproprietà fa capo comunque esclusivamente ai singoli condomini, nonchè la domanda di risarcimento della forma specifica con rimozione dell’impianto e restituzione dell’area al pristino stato.
Ed invero, così come per la individuazione e qualificazione della domanda ai fini del discrimine della giurisdizione, anche con riferimento alla qualificazione della domanda ai fini della legittimazione attiva, è necessario procedere all’esame non del petitum formale, bensì del petitum sostanziale in combinato con la causa petendi, che nella specie è sempre e comunque rappresentata dalla pretesa tutela del diritto alla salute ovvero dei diritti patrimoniali, entrambi comunque di titolarità esclusiva dei singoli condomini.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile in toto.
Sussistono valide ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)