L’istituto della c.d. penalità  di mora (breve commento a T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III – Sentenza 13-gennaio-2012 n. 168)

L’istituto della c.d. penalità  di mora (breve commento alla sentenza T.A.R. Bari, Sez. III,  n. 168 del 13 gennaio 2012)

***

Pres. Morea, Est. Petrucciani – Pellicani Costruzioni S.p.A. (avv. D’Ippolito) c/ Comune di Ruvo di Puglia (avv. Petrarota)

Giustizia e processo – Ottemperanza – Richiesta di applicazione della sanzione ex art. 114, co.4, lett. e) (cd. penalità  di mora) –  Fissazione di una  sanzione in danaro per ritardo o inadempimento  nell’esecuzione del giudicato di sentenze  – Ammissibilità  – Condizioni

Se il ricorrente  abbia chiesto, in sede d’ottemperanza, l’applicazione della penalità  di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, co.4, lett. e) del c.p.a. e non vi siano ragioni per ritenere tale sanzione manifestamente iniqua o inapplicabile, il giudice amministrativo può determinarla alla luce dei parametri dell’art. 614 bis del c.p.c., tenendo conto del valore della controversia, dell’entità  del danno e delle altre circostanze del caso concreto (nella specie, la misura della sanzione è stata fissata in € 100 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza, a partire dal trentesimo giorno dalla sua notificazione o comunicazione).

Giustizia e processo – Ottemperanza – Sanzione ex art. 114, co.4, lett. e) (cd. penalità  di mora) – Differenze rispetto all’istituto del processo civile di cui all’art. 614 bis c.p.c.

La misura coercitiva a carattere pecuniario di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) del c.p.a., derivante dall’istituto francese dell’astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore inducendolo ad adempiere all’obbligazione determinata a suo carico dal giudice, si differenzia dall’analoga misura prevista all’art. 614 bis per il processo civile, risultando più ampia: nel processo amministrativo, infatti, data la peculiarità  del giudizio d’ottemperanza dove il giudice ha poteri sostitutivi in via diretta (o mediante nomina del Commissario ad acta),  non v’è la limitazione, presente nel processo civile, della riferibilità  del meccanismo coercitivo ai soli casi di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

***

La sentenza in commento fa applicazione dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., norma che ha introdotto nel processo amministrativo l’istituto della c.d. penalità  di mora.Tale istituto (cumulabile con la nomina di un commissario ad acta), già  regolato per il processo civile dall’art. 614 bis c.p.c. (aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e modellato sulla falsariga dell’istituto francese dell’astreinte), assume nel giudizio amministrativo una portata applicativa più ampia in quanto, nell’ottica di conferire adeguati poteri sostitutivi al giudice dell’ottemperanza anche in virtù della sua giurisdizione di merito, non ha riprodotto il limite, stabilito nella norma di rito civile, della riferibilità  del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.
Nella sentenza in commento il T.A.R. Bari, forte di un’analoga pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V – sentenza 20 dicembre 2011 n. 6688), precisa come tale istituto configuri una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario di natura sanzionatoria e non risarcitoria (circostanza dimostrata dal fatto che, nel determinare l’ammontare della sanzione, l’art. 614 bis, comma 2, c.p.c. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza utile, tra cui si può annoverare il profitto tratto dal creditore per effetto del suo inadempimento).
La sentenza prende dunque le distanze da una precedente pronuncia del T.A.R. Campania Napoli che aveva invece qualificato la penalità  di mora come “criterio di liquidazione del danno (e non come pena privata o sanzione civile indiretta), proprio al fine di evitare ingiustificati arricchimenti del creditore della prestazione principale” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011, n. 2162). Detta pronuncia del T.A.R. Campania aveva pure escluso la possibilità  di far ricorso all’astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro. Lo stesso assunto è stato di recente ripreso dal T.A.R. Lazio – Roma in quanto, secondo il Giudice romano “l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già  assistito, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305).
Sul punto è dunque prevedibile che, nei tempi a venire, si assisterà  ancora a oscillazioni giurisprudenziali che si auspica siano sorrette da ragioni strettamente giuridiche piuttosto che da pragmatiche esigenze di bilancio.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Puoi usare questi tags e attributi HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ultimi aggiornamenti

Galleria