Commercio, industria, turismo – Apertura di rivendite di tabacchi nelle aree non oil degli impianti distribuzione carburanti –  Liberalizzazione ai sensi della l. r. Puglia n. 23/004 – Sussiste

L’apertura di rivendite di tabacchi nelle zone non oil degli impianti di distribuzione di carburanti è stata del tutto liberalizzata dalla l. r. Puglia 23/2004 che, all’art. 4, prevede espressamente la deroga per l’apertura di questi esercizi ai limiti e alle condizioni previste dalla disciplina di settore per l’istituzione delle rivendite speciali.

N. 00221/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2011, proposto da: 
Pietro Rizzi, rappresentato e difeso dagli avv. Livia Grazzini, Federico Rutigliano, con domicilio eletto presso Federico Rutigliano in Bari, via A. Gimma N. 147; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Uff. Reg.Le Puglia – Sede di Bari, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Salvatore Sansonne, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giorgino, Antonia Claudia Graziano, con domicilio eletto presso Daniele Varola in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 179; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 1387 del 19/04/2011 (Allegato n. 1) con cui l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Puglia – Sede di Bari ha determinato l’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio n. 45, presso il bar all’interno di stazione di servizio automobilistico “AGIP”, ubicata in Trani, Via Malcangi, 87;
– di tutti gli atti del procedimento preparatori, consequenziali e comunque connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Uff. Reg.Le Puglia – Sede di Bari e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Salvatore Sansonne;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. Rutigliano, avv. dello Stato I. Sisto e avv. A. C. Graziano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Pietro Rizzi, premettendo di essere titolare della concessione per la rivendita di tabacchi n. 44 ubicata in Trani, alla via Malcangi n. 177, impugna il provvedimento dell’Ufficio Regionale per i Monopoli di Stato n. 1387 del 19 aprile 2011, a mezzo del quale è stata autorizzata l’apertura di una rivendita speciale di tabacchi all’interno dell’area di distribuzione carburanti AGIP ubicata in Trani, alla via Malcangi 98.
Rileva segnatamente il ricorrente che sia la Associazione Tabaccai che la Guardia di Finanza avevano dato parere negativo alla apertura della rivendita di che trattasi in quanto distante appena 330 metri da quella gestita dal ricorrente, posta sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia, ed altresì in difetto di particolari ed eccezionali esigenze di servizio. Tale ultima circostanza risulterebbe poi avvalorata dal verbale del sopralluogo disposto dall’Ufficio Regionale dell’AAMS su invito del ricorrente, verbale dal quale emerge che la nuova rivendita speciale avrebbe un incasso medio giornaliero di appena 130 euro.
Il ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità  dell’atto impugnato per violazione dell’art. 22 L. 1293/57, dell’art. 53 del D.P.R. 1074/58, eccesso di potere per violazione della circolare della Direzione Generale dell’AAMS n. 04-63406 del 25 settembre 2001, nonchè vari altri profili di eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il Ministero dell’interno ed il controinteressato Salvatore Sansonne.
Il ricorso è stato introitato a decisione alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011.
Esso deve essere respinto sul rilievo, di natura assorbente, che la normativa vigente nella Regione Puglia, ed in particolare l’art. 4 comma 2 della L.R. 23/04, consente ormai espressamente l’apertura di rivendite di tabacchi in deroga alle norme di settore nelle aree non oil degli impianti di distribuzione carburanti.
Tanto comporta che alla attualità , e cioè nella perdurante vigenza della dianzi ricordata norma regionale, la apertura di rivendite di tabacchi nelle zone non oil degli impianti di distribuzione carburanti deve intendersi, nella Regione Puglia, totalmente liberalizzata e non più soggetta ad alcun limite o condizione.
Il provvedimento impugnato, del resto, non motiva l’istituzione della nuova rivendita solo con l’esistenza di speciali ragioni di servizio, dal momento che nelle premesse ricorda anche l’ordinanza del 16 marzo 2011, resa dalla Sezione nel ricorso n 1592/2010 R.G., laddove già  si faceva rilevare che il settore delle rivendite tabacchi all’interno degli impianti di distribuzione carburanti deve ormai intendersi liberalizzato.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento in considerazione della relativa novità  della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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