Giustizia e processo – Giurisdizione – Procedimento finalizzato all’affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale componente esterno del nucleo di valutazione – Impugnazione della relativa graduatoria – Giurisdizione del Giudice Ordinario

Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, l’impugnazione di una graduatoria relativa ad una selezione finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa quale componente esterno del nucleo di valutazione. L’art. 63, primo comma, del D.L.gs. n. 165/2001, infatti, circoscrive tassativamente la giurisdizione del G.A. alle procedura concorsuali finalizzate alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, tra le quali non rientra il conferimento di un mero incarico di collaborazione coordinata e continuativa.


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Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 31 maggio 2012 n. 3274 – 2012 ric. n. 1574 – 2012
 
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N. 00219/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2011, proposto da: 
Raffaele Parlangeli, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Gaetano, con domicilio eletto presso Lucrezia Gaetano in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Giuseppe Moro, Corrado Lo Storto e Angelo Santo Luongo, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M.Celentano, 27; 
Laura Taglie, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Saggiomo Enrico Tagle, con domicilio eletto presso Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, 12/A; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente del servizio Attuazione del Programma n. 29 del 5 luglio 2011 pubblicata su BURP n. 111 del 14.7.2011 con la quale è stata approvata la graduatoria finale definitiva dell’area tematica “Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità ” di cui all’art. 1 lettera b) dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la funzione di componente esterno all’Amministrazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (BURP n. 187 del 16 dicembre 2010);
– di ogni altro atto presupposto e consequenziale, tra cui in particolare gli atti ed i verbali della commissione di selezione relativi all’area tematica di riferimento, l’atto di nomina della commissione giudicatrice, nonchè la delibera di Giunta Regionale n. 1821 del 2.8.2011 di nomina dei componenti del nucleo di valutazione in esito alla selezione di cui sopra.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Giuseppe Moro e di Corrado Lo Storto e di Angelo Santo Luongo e di Laura Taglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani, avv. L. Girone, avv. F. Panizzolo e avv. A. Saggiomo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in esame, con cui Parlangeli Raffaele impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento;
Considerato che:
– la Regione Puglia, dopo aver approvato le Direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, giusta deliberazione G. R. n. 2445/2010, con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Finanza n. 64/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n.187 del 16.11.10, ha indetto selezione pubblica (attraverso valutazione di titoli e colloquio) per il conferimento di complessivi n. 7 incarichi di componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia;
– detti incarichi sono stati suddivisi per aree tematiche: due posti per esperti in valutazione, analisi e programmazione economica, un posto per esperti in materie giuridico pubblicistiche, con specifico riferimento alla governance della p.a. e quattro posti per esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione;
– il ricorrente, componente uscente del Nucleo di Valutazione, ha partecipato alla predetta selezione pubblica per l’individuazione di n. 4 esperti esterni nell’ambito dell’area tematica: “Esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità “;
– la Commissione, nella prima seduta, ha definito le modalità  di svolgimento della procedura concorsuale compresi i criteri di assegnazione dei punteggi relativi ai colloqui e i moltiplicatori di punteggio;
– con verbale n. 3 del 23.05.11 la Commissione di Selezione ha valutato i titoli, ammettendo a colloquio n. 11 candidati, tra cui il ricorrente;
– in esito al colloquio di selezione (svoltosi in data 07.06.2011), il ricorrente, collocatosi dopo la fase preliminare della valutazione dei titoli al secondo posto (con punti 61.00), è risultato 5° in graduatoria con punti 84; punteggio e posizione confermati anche nella graduatoria definitiva, giusta determinazione n. 29 del 5.7.2011, pubblicata su BURP n. 111 del 14.7.2011; e ciò nonostante il formale reclamo presentato dal ricorrente con raccomandata a.r. del 4.7.2011;
Rilevato che il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art.8 lett. A punto A.l) dell’avviso di selezione, nonchè dei sottocriteri della commissione di selezione; falsa ed erronea presupposizione; carenza istruttoria e motivazionale; travisamento; illogicità  manifesta, contraddittorietà , ingiustificata disparità  di trattamento; ingiustizia manifesta;
2) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 lett. A punto A.2) dell’avviso di selezione, nonchè dei sottocriteri della commissione di selezione, falsa ed erronea presupposizione, carenza istruttoria e motivazionale, travisamento, illogicità  manifesta, contraddittorietà , ingiustificata disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta;
3) eccesso di potere; violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri di valutazione dei titoli per la categoria A.3; erronea presupposizione in fatto; irragionevolezza e disparità  di trattamento;
4) eccesso di potere; violazione del bando di concorso; violazione dei criteri di valutazione; violazione del principio di imparzialità  e trasparenza; irragionevolezza manifesta; disparità  di trattamento;
5) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea presupposizione in relazione al difetto di specifica esperienza professionale e competenza in materia di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in capo ai componenti della commissione giudicatrice;
6) illegittimità  derivata con riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n.1821 del 2.8.2011 di nomina dei componenti del nucleo di valutazione.
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia, nonchè dei controinteressati Tagle Laura, Moro Giuseppe, Lo Storto Corrado e Luongo Angelo Santo, che contestano le avverse deduzioni e chiedono la reiezione del ricorso;
Considerato che nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2011 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma abbreviata, che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione;
Considerato che il ricorso in esame risulta preliminarmente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi la controversia alla giurisdizione dell’A.G.O.;
Considerato che nel caso in esame si controverte di questioni attinenti una procedura concorsuale finalizzata non alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, bensì al conferimento di un mero incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
Considerato che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 D. Lgs. n. 165/01, “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ¦ incluse le controversie concernenti ¦ il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità  dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità  di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti¦.”.
Ritenuto che la giurisdizione del Giudice Amministrativo, nell’ambito dei rapporti d’impiego e assimilati, risulta prevista in modo tassativo e che viceversa la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia è configurata come generale e residuale, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione a sezioni unite nonchè della giurisprudenza amministrativa.
Ritenuto pertanto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del G.A. adito in favore del G.O.
Rilevato che resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali eventualmente maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Considerato che ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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