Edilizia e urbanistica – Istanza per il mantenimento di strutture amovibili funzionali ad attività  balneari per l’intero anno – Diniego autorizzazione paesaggistica – Mancata valutazione della natura precaria e della facile amovibilità  della struttura – Illegittimità  – Annullamento ad opera della Soprintendenza di permessi di costruire  – Incompetenza

E’ illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza, nel disporre il diniego di autorizzazione paesaggistica con riferimento alla richiesta di conservazione per l’intero anno di una pedana in legno funzionale ad una attività  balneare,  ex art. 1, comma 4 sexies, l.r. Puglia n. 24/2008, da un lato non ha valutato la natura precaria la facile amovibilità  della struttura e la conseguente esclusione della necessità  di preventiva autorizzazione paesaggistica; dall’altro ha ecceduto l’ambito delle proprie competenze fino a ritenere l’illegittimità  di permessi di costruire precedenti, che peraltro – in ragione della natura temporanea e precaria e della facile amovibilità  – ben potevano essere rilasciati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica alla luce della norma sopra citata.

N. 00224/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2010, proposto da: 
Bar Centrale S.a.s. di Romito Francesco & C., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Lofoco e Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Andrea Ardò, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari n.6; 

per l’annullamento
– del provvedimento del 06.05.2010, prot. n. 3761, della Soprintendenza con il quale è stata respinta la richiesta di riesame dell’annullamento disposto con decreto soprintendentizio del 28.05.2009, prot. n. 3455;
– per quanto possa occorrere: dei provvedimenti della Soprintendenza del 03.09.2009, prot. n. 36195 e del 28.05.2009, prot. n. 3455;
– dell’ordinanza n. 5/2010 del 28.05.2010, prot. n. 23029, notificata il 03.06.2010, del Dirigente del VII Settore del Comune di Manfredonia che ha annullato: il permesso di costruire n. 189 del 20.05.2008, il permesso di costruire in sanatoria n. 132 del 27.08.2008, l’autorizzazione paesaggistica del 09.04.2009, prot. n. 38655, il certificato di agibilità  stagionale del 30.05.2010 prot. n. 13379, ed ha disposto la sospensione degli effetti degli atti annullati dalla notifica dell’ordinanza; il tutto in conseguenza dei provvedimenti della Soprintendenza innanzi indicati; con diffida a demolire la struttura entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Comune di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Alma Tarantino, su delega dell’avv. E. Follieri e avv. L. A. Ardò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La società  ricorrente, subentrata (concessione n.23/2004) nel rapporto di concessione demaniale n. 146/2001, già  facente capo a Lauriola Giovanni Battista relativa ad un’area in località  Acqua di Cristo in Manfredonia, a seguito dell’accertamento da parte dei Vigili Urbani di una difformità  edilizia, consistente nella installazione di una pedana in legno ulteriore rispetto a quella assentita, chiedeva ed otteneva per tale manufatto il permesso di costruire in sanatoria (p.d.c. n. 87/2004).
Come previsto dai titoli autorizzatori, la ricorrente provvedeva, alla fine di ogni stagione balneare, allo smontaggio della struttura fino all’inizio della stagione successiva.
Anche il p.d.c. n. 189/2008, integrato da quello in sanatoria n. 132/2008, prevedeva l’obbligo di montare la struttura il 1° maggio dell’anno di riferimento e di smontarla il successivo 30 settembre, con rilascio di autorizzazioni stagionali.
Premesso quanto sopra, la ricorrente richiedeva altresì il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; tale istanza tuttavia veniva respinta dal Comune con provvedimento del 17.12.2008, ai sensi delll’art. 5.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, attesa la natura stagionale dell’autorizzazione edilizia.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 24/2008 che prevedeva la possibilità  di conservare le strutture per l’intero anno, riservando lo smontaggio e la rimozione solo a seguito del mancato rinnovo ovvero per esigenze sopravvenute di tutela dell’ambiente, la ricorrente con istanza del 26.9.2008, richiedeva al Comune l’autorizzazione paesaggistica, così come previsto dall’art. 5.1 del N.T.A del P.U.T.T./Paesaggio, autorizzazione rilasciata in data 9.04.2009.
Con decreto del 28.05.09 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio di Bari annullava l’autorizzazione comunale, ritenendo la necessità  dell’autorizzazione paesaggistica preventiva anche con riferimento ai permessi di costruire 189/08 e 132/S/08.
L’istanza di riesame proposta dal Comune di Manfredonia con nota 10/7/2009, in cui si ribadiva l’erroneo riferimento all’art. 5.1 N.T.A., trovando invece applicazione l’art.3.7 comma 4.1 lett.b, così come la nuova autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata in pari data e le successive istanze e osservazioni della ricorrente e dello stesso Comune di Manfredonia, non sortivano effetto favorevole per la parte ricorrente; il Comune di Manfredonia, pertanto, si vedeva costretto a disporre l’annullamento dei permessi di costruire 189/08 e 132/S/08, nonchè dell’autorizzazione paesaggistica del 9/4/09, dell’agibilità  stagionale, con diffida alla ricorrente a procedere alla demolizione della struttura di che trattasi.
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna i predetti ultimi provvedimenti adottati dal comune di Manfredonia e, ancor prima i provvedimenti di annullamento e di reiezione dell’istanza dell’esame adottati dalla Soprintendenza, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) con riferimento all’annullamento da parte della Soprintendenza e al diniego di riesame: violazione art.146 del D.Lgs. 42/2004, incompetenza, eccesso di potere, atteso che la Soprintendenza si sarebbe spinta a censurare i precedenti permessi di costruire invece che limitare le proprie valutazioni all’autorizzazione paesaggistica;
2) con riferimento all’annullamento da parte della Soprintendenza e al diniego di riesame: violazione art.146 del D.Lgs. 42/2004, dell’art.5.2 del P.U.T.T./Paesaggio Regione Puglia, dell’art. 1 L. 24/08, eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, in relazione all’omessa considerazione della natura precaria e della facile amovibilità  della struttura, precarietà  che esclude la necessità  della preventiva autorizzazione paesaggistica, attesa l’inidoneità  a determinare compromissione alcuna del bene tutelato, peraltro secondo le previsioni di cui all’art.5.2;
3) con riferimento ai provvedimenti comunali: illegittimità  in via derivata;
4) con riferimento ai provvedimenti comunali: illegittimità  per vizi propri, in relazione al fatto che il Comune avrebbe illegittimamente annullato anche i precedenti permessi di costruire, senza considerare che il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica risultano provvedimenti logicamente e distinti e autonomi fra loro, ancorchè coordinati sul piano cronologico, dovendosi ritenere legittima l’autorizzazione paesaggistica in via di sanatoria;
5) con riferimento ai provvedimenti comunali: illegittimità  per vizi propri, violazione art. 21 nonies L. 241/90 ed eccesso di potere, violazione dei principi in tema di annullamento d’ufficio e omessa valutazione dell’interesse pubblico;
6) con riferimento ai provvedimenti comunali: illegittimità  per vizi propri, violazione art. 31 del D.P.R. 380/2001, in relazione al termine di 60 giorni, in luogo di 90, assegnato per la demolizione;
7) eccesso di potere sotto altro profilo.
Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza Beni Architettonici di Bari e il Comune di Manfredonia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso, nei termini evidenziati nelle rispettive memorie.
Con decreto cautelare 426/2010 e con successiva ordinanza dell’1/7/2010 è stata accordata alla ricorrente tutela cautelare.
All’udienza del 30 novembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Sono infatti fondati i motivi di censura dedotti dal ricorrente sub 1) e 3).
Ricorre il denunciato vizio di eccesso di potere per falsa ed erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto e il difetto di istruttoria nei termini rappresentati con il motivo sub 1), atteso che la Soprintendenza – da un lato – non ha valutato la natura precaria la facile amovibilità  della struttura e la conseguente esclusione della necessità  di preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.1 comma 4 sexies L.R. 24/2008; dall’altro – ha ecceduto l’ambito delle proprie competenze fino a ritenere l’illegittimità  di permessi di costruire precedenti, che peraltro – in ragione della natura temporanea e precaria e della facile amovibilità  – risultano esentati dall’autorizzazione paesaggistica in virtù della norma sopra citata (art.1 comma 4 sexies L.R. 24/08).
àˆ altresì fondato l’ulteriore profilo di censura dedotto, atteso che nè nel provvedimento di annullamento, nè in quello di diniego di riesame risulta mai operata da parte della Soprintendenza una valutazione in ordine alle motivazioni espresse dal Comune in merito alla ritenuta compatibilità  paesaggistica della struttura di che trattasi, essendosi limitata la Soprintendenza a fondare le proprie determinazioni su rilievi meramente procedimentali, nei censurabili termini sopra evidenziati.
àˆ infine conseguentemente è fondato il vizio di illegittimità  in via derivata dei provvedimenti comunali adottati in esecuzione delle determinazioni della Soprintendenza.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi, legati al succedersi di nuove e diverse disposizioni di legge, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Dichiara compensate le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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