Giustizia e processo – Giurisdizione e competenza –
Decadenza da finanziamento già  concesso in ambito P.O.R. – Giurisdizione
Giudice Amministrativo – Inconfigurabilità 

Sussiste
la giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di controversia in tema di
“revoca” (rectius “decadenza”) del finanziamento di un progetto in ambito P.O.R.
Regione Puglia per inadempimento – in ragione della ritenuta mancata
attuazione del Progetto finanziato e nei termini previsti -, con conseguente
qualificabilità  della posizione giuridica facente capo alla ricorrente come
diritto soggettivo. Infatti, la fonte del rapporto non è costituita dalla convenzione siglata con l’Ente
Regione, atteso che invece tale convenzione null’altro integra se non un
negozio accessivo dipendente rispetto alla reale fonte del rapporto, bensì dal provvedimento autoritativo di concessione del finanziamento.
Trattandosi pertanto di decadenza dal finanziamento già  concesso, secondo
consolidato orientamento della giurisprudenza, ricorre nella specie la
giurisdizione del Giudice Ordinario, non rientrando la controversia in esame
tra le materie riservate alla giurisdizione del G. A.

N. 00213/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01481/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone (Cnr Iac) del C.N.R. Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
– della Determinazione dirigenziale n. 02161 del 04.08.2010, notificata il 12.08.2010, avente ad oggetto la revoca del finanziamento assegnato, con Determinazione dirigenziale n. 739 del 28.06.07, -nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006, C. di P., Misura 3.5 Azione B. 3) Avviso 25/2006, pubblicato sul BURP n. 138 del 26.10.2006 – in favore del soggetto attuatore CNR Istituto per le applicazioni del calcolo (I.A.C.) e il contestuale recupero delle anticipazioni liquidate, maggiorate degli interessi, nonchè di ogni altro atto amministrativo presupposto, consequenziale, connesso e interdipendente;
nonchè per la condanna alla corresponsione del residuo del finanziamento non ancora ottenuto ed al risarcimento del danno patito.
E con Motivi Aggiunti:
– della nota prot. n. AOO-149/19/01/2011/0002057 della Regione Puglia- Area organizzazione e riforma dell’amministrazione – servizio contenzioso amministrativo;
– nonchè della nota prot. n. AOO-116/20/12/2010/n. 20356 della Regione Puglia – Area programmazione e finanza – Servizio bilancio e ragioneria – Ufficio debito e rendicontazione.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente l’avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con delibera dirigenziale del Settore Formazione Professionale del 13.1.2006, la Regione Puglia ha approvato “l’avviso per la presentazione di progetti per attività  cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, Complemento di Programmazione, asse III, misura 3.5, Adeguamento del sistema della formazione professionale, Azione b.3), Sviluppo di Sistema, Avviso n. 25/2006, allegato al presente atto, sub. lett. A), quale parte integrante, composta da n. 28 pagine>>.
Con determinazione dirigenziale del 28.06.2007 n. 739 all. B), la Regione Puglia ha approvato n. 3 progetti tra cui quello presentato dall’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” (CNR IAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal titolo <<Modello per una rilevazione permanente dei bisogni formativi delle piccole e medie imprese pugliesi (FORI)>> articolato in 11 fasi operative, progetto ammesso al finanziamento per un importo complessivo di € 182.000,00.
In data 08.10.2007 il CNR IAC e la Regione Puglia hanno sottoscritto la Convenzione con cui le parti hanno regolato i reciproci diritti ed obblighi, anche attraverso la previsione di un termine di consegna (dapprima fissato al 31.08.2008 ma poi prorogato fino al 10.11.2008), nonchè prevedendo (art. 13) un organo collegiale – nominato dalla Regione Puglia – con compiti di coordinamento tecnico-scientifico, di indirizzo e di verifica (sia in progress che al termine dell’opera) dell’attività  finanziata.
Parte ricorrente assume di aver completato e consegnato nel previsto termine del 10.11.2008 il progetto di che trattasi.
Sono quindi intervenute le determinazioni dirigenziali n. 00021 del 21.01.2008 e n. 01205 del 23.07.2008, con cui la Regione Puglia ha liquidato in favore dell’Istituto, rispettivamente, la prima e la seconda tranche del finanziamento (€ 91.000,00 e € 81.900,00), per un totale di € 172.900,00 (residuando pertanto il solo importo di € 9.100,00 a saldo dell’importo complessivamente dovuto di € 182.000,00).
Con nota del 13.07.2010, a firma del Responsabile della Misura, la Regione Puglia ha giudicato la documentazione prodotta dal CNR IAC carente al punto tale da rendere dubbia l’utilizzabilità  dei risultati e, con successivo provvedimento dirigenziale n. 02161 del 04.08.2010, dopo aver riscontrato le osservazioni di parte ricorrente del 26.07.2010, ha disposto la revoca del finanziamento concesso e il conseguente recupero della 1^ e della 2^ tranche (rispettivamente di € 91.000,00 e di € 81.900,00= totale € 172.900,00) oltre interessi.
Parte ricorrente, premessa la propria legittimazione a ricorrere, assumendo sussistere la giurisdizione esclusiva del G.A., in ragione della natura della controversia, nonchè in considerazione della legislazione vigente al tempo dell’emanazione del provvedimento e di quella entrata in vigore al tempo della proposizione del ricorso (con rifermento al c.p.a. entrato in vigore in data 16.9.10), deduce a sostegno della pretesa i seguenti motivi:
1) violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e in particolare per difetto di istruttoria e falsa ed erronea presupposizione, in relazione all’esatto adempimento da parte dello IAC CNR, nonchè nullità  del provvedimento amministrativo di revoca, ex art. 21 septies l. n. 241/1990, per difetto assoluto di attribuzione;
2) violazione di legge e/o eccesso di potere per difetto e incongruità , insufficienza e contraddittorietà  della motivazione, nonchè violazione art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità  cui ricorrere; eccesso di potere per violazione del principio di buona fede e dell’affidamento maturato dalla Amministrazione ricorrente;
3) con domanda di risarcimento del danno di immagine arrecato all’Ente e, comunque, con richiesta di compensazione tra somme eventualmente dovute dall’Ente ricorrente e somme ad esso spettanti in via risarcitoria.
La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 808/2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Sono quindi intervenute le note della Regione Puglia prot. n AOO_116/20/12/2010/n°20356 (Area programmazione e finanza – Servizio bilancio e ragioneria – Ufficio debito e rendicontazione) di riscontro del mancato rimborso delle somme di che trattasi e prot. n. AOO_149/19/01/2011/0002057 (Area organizzazione e riforma dell’amministrazione – servizio contenzioso amministrativo), recante la diffida al pagamento della somma di € 182.427,96 oltre interessi legali.
Parte ricorrente ha impugnato le predette note con motivi aggiunti depositati in data 16.3.11, con i quali deduce nullità  e/o illegittimità  dei provvedimenti impugnati per violazione dell’ordinanza cautelare n. 808/2010 del T.A.R. Puglia, nonchè – in via derivata – i profili di censura già  dedotti con il ricorso introduttivo.
All’udienza del 30 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Con riferimento alla questione della giurisdizione, parte ricorrente ritiene trattarsi di controversia insorta tra due diverse pubbliche amministrazioni (Regione Puglia, e Consiglio Nazionale delle Ricerche) “in materia di esecuzione di un vero e proprio accordo tra le stesse amministrazioni, rappresentato dalla Convenzione 08.10.2007 tra il CNR IAC e la Regione Puglia, regolatrice delle modalità  di svolgimento del rapporto negoziale tra i prefati enti, in conseguenza dell’erogato finanziamento, da parte della Regione Puglia, in favore dell’Istituto CNR, per la realizzazione di un <<Modello di rilevazione dei bisogni formativi delle imprese>>”.
Parte ricorrente ritiene dunque sussistere la Giurisdizione amministrativa esclusiva in materia degli accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni.
A sostegno di quanto sopra il C.N.R. richiama espressamente l’art. 15 L. n. 241/1990 (<<Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo>>), nonchè l’art. 133, lett a), n. 2 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010 (<< Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni>>).
La tesi proposta dal ricorrente non è condivisa dal Collegio.
Ed invero la Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo viene supportata alla presunta natura di contratto/accordo fra Pubbliche Amministrazioni.
Rileva viceversa il Collegio che il ricorrente C.N.R., indipendentemente dalla sua natura di ente di diritto pubblico, ha operato nella vicenda in esame jure privatorum e, quindi, alla stregua di qualsiasi altro concorrente privato, nell’ambito di un procedimento caratterizzato da principi di concorsualità  e finalizzato alla concessione di finanziamenti.
Trattasi peraltro all’evidenza non già  di controversia relativa ad accordi fra Pubbliche Amministrazioni, bensì di controversia in tema di “revoca”, rectius “DECADENZA” da finanziamento progetto in ambito P.O.R. Regione Puglia, per inadempimento, in ragione della ritenuta mancata attuazione del Progetto finanziato e nei termini previsti, con conseguente qualificabilità  della posizione giuridica facente capo alla ricorrente come diritto soggettivo, nonchè in considerazione del fatto che erroneamente parte ricorrente individua la fonte del rapporto nella convenzione siglata con la Regione Puglia in data 8.10.2007, atteso che invece tale convenzione null’altro integra se non un negozio accessivo dipendente rispetto alla reale fonte del rapporto, costituita invece dal provvedimento autoritativo di concessione del finanziamento.
Trattandosi pertanto di decadenza dal finanziamento già  concesso, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, ricorre nella specie la giurisdizione del Giudice Ordinario, non rientrando la controversia in esame tra le materie riservate alla giurisdizione del G. A.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali eventualmente maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione della Regione Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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