Procedimento amministrativo – Procedura concorsuale per l’assegnazione di borse di studio – Esclusione di candidato per mancata integrale compilazione di un modello informatico allegato alla domanda – Assenza di specifica comminatoria da parte del bando – Illegittimità
In assenza di una specifica comminatoria di esclusione prevista dalla lex specialis, deve ritenersi illegittima l’estromissione di un concorrente da una procedura concorsuale per l’assegnazione di una borsa di studio, motivata con riferimento alla incompleta compilazione di un modulo informatico allegato alla domanda di ammissione. In tale ipotesi, trattandosi, peraltro, di informazioni accessorie e dati desumibili dal contesto della documentazione già in possesso dell’Amministrazione, l’organo procedente avrebbe dovuto chiedere le opportune integrazioni al concorrente.
N. 00212/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01307/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2010, proposto da:
Danilo Scarlino, rappresentato e difeso dall’avv. Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Regione Puglia;
nei confronti di
Gabriele Modoni;
per l’annullamento
dell’esclusione come riportata nell'”Elenco dei candidati non ammessi” inerente l’avviso pubblico n. 18/09 -Ritorno al Futuro, pubblicato online il 25.05.2010 dall’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia nonchè, nei limiti dell’interesse del ricorrente, di tutti gli atti di detto procedimento presupposti, connessi, collegati e consequenziali anche non conosciuti tra cui, ove occorra, l’avviso pubblico n. 18/09, con cui la Regione Puglia nell’ambito del POR-Puglia 2007-2013 ha pubblicato il bando “Ritorno al Futuro”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente l’avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. B. Ravenna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame Scarlino Danilo impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con istanza del 15.1.10, redatta per dapprima per via telematica e poi trasmessa in formato cartaceo, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva denominata “Ritorno al Futuro” indetta dalla Regione Puglia con avviso pubblico n. 18/09 per il riconoscimento di borse di studio finalizzate alla frequenza di master post lauream.
Il ricorrente assume di aver corredato la predetta domanda di tutta la documentazione richiesta.
L’Amministrazione regionale, ritenendo “non debitamente compilato” il formato telematico del Modello C – dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato alla domanda di partecipazione, ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva di che trattasi.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 1, 2, 3, e 6 co. 1 lett. b) L. n. 241/90; difetto di motivazione, Violazione di generali principi in tema di corretto esercizio dell’azione amministrativa e di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; disparità di trattamento; violazione del principio dell’affidamento; violazione dell’art. 43 L. n. 445/00; difetto di istruttoria; violazione lett. G) del bando 18/09.
La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 692/10, è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ma il Consiglio di Stato Sez. V- in accoglimento del gravame – con ordinanza n. 711 del 16.2.11, ha definitivamente accolto la predetta istanza cautelare.
All’udienza del 30 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente considerare che a seguito della tutela cautelare concessa al ricorrente dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 711/11 del 15.02.2011 ed in esecuzione dell’ordinanza medesima, la Regione Puglia ha richiesto al ricorrente con note 14.4.2011 e 31.5.2011, puntualmente riscontrate dal ricorrente, l’integrazione dei dati e delle informazioni ritenute mancanti nel predetto allegato c) della domanda, ammettendolo infine al finanziamento di che trattasi, avviso 18/09, per complessivi euro 25.000,00, subordinando tuttavia l’erogazione del contributo – qualora richiesto in unica soluzione – alla previa definizione del giudizio di merito ovvero alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.
Quanto al merito, il ricorso in esame è fondato e meritevole di accoglimento.
Ritiene infatti il Collegio di condividere pienamente la motivazione espressa dalla V Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza 711/11 del 15.02.2011, con cui – in riforma della ordinanza reiettiva del Giudice di I grado – ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla stregua della documentazione in atti, si evince infatti che il ricorrente è stato escluso dal procedimento, finalizzato all’assegnazione di borse di studio per la frequenza di master post lauream in Italia o all’estero, sul ritenuto presupposto che il predetto non avesse debitamente compilato il modello informatico cui all’allegato sub c) della domanda.
Tale circostanza, alla quale comunque la lex specialis del bando non riconnette la conseguenza dall’esclusione, avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione a richiedere un’integrazione in ordine alle informazioni mancanti o incomplete, a norma dell’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 241/90 ( in tal senso è consolidato l’orientamento della giurisprudenza, trattandosi peraltro di informazioni accessorie e di dati spesso desumibili dal contesto della documentazione a corredo della domanda già in possesso dell’Amministrazione) richiesta di integrazione che sembrerebbe peraltro stata adottata viceversa nei confronti di altri candidati in situazione analoga.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di cui in epigrafe.
Quanto alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio della Regione ed anche in ragione del comportamento serbato dall’Amministrazione in relazione alla sollecita esecuzione del provvedimento cautelare del Giudice, ritiene il Collegio di denegarne al ricorrente il rimborso.
In tal senso deve dunque provvedersi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Denegato il rimborso delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)