Pubblica sicurezza – Giudizio di pericolosità  sociale – Prova di compimento di reati – Non necessità 

 
Il giudizio sulla pericolosità  sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute circa la commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità  di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità  sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione.

* * * 
TAR, ric. n. 16 – 2012

* * * 
 

N. 00070/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00016/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2012, proposto da:

Franco Maria Balducci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Andrea Di Comite, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, n. 147;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del Questore della Provincia di Bari Nr. 203524/10- Div.Pol.Anticr./M.P. ” Uff.Cont. datato 1.10.2011, ma notificato in data 26.10.2011, con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca dell’avviso orale deI 14.6.2011, ex artt. 1 e 3 della legge n. 1423/1956, presentata dal ricorrente in data 4.8.2011;
– dell’avviso orale ex artt. 1 e 3 della legge n.1423/1956 del Questore della Provincia di Bari comunicato in data 14.6.2011;
– di ogni altro provvedimento agli stessi presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto, specie se indicato nel presente atto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Antonio Arzano, su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Ines Sisto, per le Amministrazioni resistenti;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che:
– premesso che il comma 3 dell’art. 4 della legge n. 1423/1956, richiamato nel provvedimento impugnato, ora comma 3 dell’art. 3 del d.lgs. 6-9-2011 n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, avente il medesimo contenuto, recita: “La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. ¦”;
– rilevato che il provvedimento impugnato è stato tempestivamente adottato nei 60 giorni previsti dalla suddetta normativa, in data 1° ottobre 2011, e solo comunicato in data 26 ottobre 2011;
– il giudizio sulla pericolosità  sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità  di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità  sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1023 del 22 febbraio 2010);
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Ministero dell’Interno.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)