Tutela dei beni culturali – Decreto di apposizione del vincolo indiretto su un immobile non contiguo nè collegato direttamente al bene vincolato- Assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico – Accoglimento della domanda cautelare

Il decreto di imposizione di un vincolo indiretto su un immobile non contiguo e neppure direttamente collegato al bene vincolato necessita di rigorosa  motivazione tesa a dimostrare la sussistenza dell’interesse pubblico al rispetto delle condizioni di prospettiva, di ambiente  e di decoro, in relazione allo stato di fatto del bene vincolato stesso e alla sua posizione prospettica rispetto all’area di intervento destinataria di vincolo indiretto. 
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TAR, ric. n. 2219 – 2011
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N. 00071/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02219/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2011, proposto da:

Francesca Bove, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi 63;

contro
Ministero per i Beni e le attività  culturali, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari e Bat, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. n. 8742 del 28 09 2011, giunto a mezzo posta il 20.10.2011, a firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, recante, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, imposizione di vincolo di “tutela indiretta” su un area edificabile di proprietà  del sig. Bove Giuseppe, nel territorio comunale di Trani, in catasto al foglio 26, particella 1388 (per soppressione dell’originaria particella n. 233, doc. n. 4), nella parte in cui prescrive che i nuovi volumi su tale area «abbiano uno sviluppo fuori terra non superiore a cinque piani e comunque di altezza massima pari a mt 16,00 ivi compreso i volumi tecnici»;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, compresa:
– la “Relazione tecnico-scientifica”, con planimetria dell’area oggetto del vincolo indiretto de quo, a firma del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria Trani e Foggia, allegata al decreto impugnato;
– la nota prot. n. 13387 del 18 giunta a mezzo posta il 20 successivo, a firma del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta e Foggia, di trasmissione del surriferito decreto di “vincolo indiretto” del 28.09.2011 e dell’allegata “Relazione Tecnico-Scientifìca”;
– la nota prot. n. 7519 del 14.06.2011, a firma del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria e Foggia, recante notizia dell’avvio del procedimento di sottoposizione a vincolo di tutela indiretta del suolo di proprietà  Bove.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari e Bat;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Massimo F. Ingravalle, per la parte ricorrente, nessuno comparso per la Soprindendenza resistente;
 

Considerato che il vincolo indiretto, in via generale, non può non correlarsi, nel suo contenuto prescrittivo, allo stato di fatto, come rappresentato in atti, nel quale versa il Giardino Telesio, secondo il principio di proporzionalità ;
considerato altresì che il medesimo vincolo indiretto viene apposto su suolo non contiguo, nè collegato direttamente al Giardino Telesio, ostandovi una importante arteria viaria al di là  della quale è localizzata l’area in questione;
che, su tali presupposti, l’interesse pubblico al rispetto delle condizioni di prospettiva, di ambiente e di decoro, va non solo enunciato, ma dimostrato attraverso una motivazione rigorosa che dia conto di come le predette condizioni siano assicurate, con documentazione fotografica che evidenzi l’ambito di intervento con precisa indicazione dello stesso, nonchè indicazione dei punti di ripresa fotografici su idonea planimetria anche ai fini di una maggiore fruizione collettiva del bene;
che ricorrono le ragioni per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto ordina al Soprintendente regionale dei beni culturali e paesaggistici di attivare un tavolo di concertazione con la parte privata e in contraddittorio tecnico all’esito del quale dovrà  essere redatta una relazione tecnica sottoscritta dalle parti, assegnando termine per il deposito della medesima presso la Segreteria di questo Tribunale di giorni 40;
rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 5.4.2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)