1. Giustizia e processo – Ottemperanza – Sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. – Presupposti e funzione


2. Giustizia e processo – Ottemperanza – Sanzione ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. – Natura sanzionatoria e non risarcitoria

1. L’art. 114, comma 4 lett. e del c.p.a. ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità  di mora, in virtù del quale il giudice, con la sentenza di ottemperanza, può fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a sua carico dall’ordine del giudice (T.A.R. Bari, Sez.III, 26.1.2012 n. 254 e 13.1.2012 n. 168).
    
2. L’istituto previsto dall’art. 114, comma 4 lett. e del C.p.a. assolve ad una finalità  sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (in tali termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 6688 del 20 dicembre 2011).

N. 00259/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2011, proposto da: 
Società  Anonima Bari-Barletta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Costantino Ventura, con domicilio eletto presso l’avv. Costantino Ventura in Bari, via Dante Alighieri 11; 

contro
Anas Spa; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 2906/2009 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, in materia di restituzione immobili di proprietà .
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Costantino Ventura, per la parte ricorrente;
 

Premesso che, con la sentenza n. 2906/2009, questo Tribunale ha condannato l’Anas S.p.a. al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per l’importo di euro 447.315,76, oltre ad euro 3.000 per spese di giudizio e all’onorario del consulente tecnico per euro 5.000;
che la sentenza è stata appellata al Consiglio di Stato con due appelli poi respinti e tali statuizioni sono quindi passate in giudicato;
che il ricorrente ha notificato all’Anas S.p.a. ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 104 del 2010;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Anas s.p.a. di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando alla ricorrente le somme sopra indicate previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;
che se l’Amministrazione non darà  tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Dirigente degli Uffici finanziari della Prefettura di Bari ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione dell’ente inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà  ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;
che le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’ente intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), che il commissario ad acta potrà  esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale;
considerato che deve anche essere accolta la richiesta, formulata dalla ricorrente, di applicazione nei confronti dell’amministrazione resistente della sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
che la norma citata ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità  di mora, già  regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in particolare il giudice, con la sentenza di ottemperanza, può fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituisce titolo esecutivo;
che si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell’istituto francese dell’astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’ obbligazione sancita a sua carico dall’ordine del giudice; come di recente puntualizzato dal Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), tale misura assolve ad una finalità  sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento;
che a riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell’istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell’ammontare della sanzione, l’art. 614 bis, comma 2, del codice di procedura civile considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza utile, tra cui si può annoverare il profitto tratto dal creditore per effetto del suo inadempimento;
che nell’ambito del processo amministrativo l’istituto presenta un portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità  del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile;
che tale soluzione va ricondotta alla peculiarità  del rimedio dell’ottemperanza che, grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta, non sconta, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l’ostacolo della non surrogabilità  degli atti necessari al fine di assicurare l’esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema processual-amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità  degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio processual-civilistico condivide la generale finalità  di dissuadere il debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza;
che nel caso in esame risultano sussistenti i tre presupposti stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: quello positivo della richiesta di parte, formulata con il ricorso, e quelli negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità  e della non ricorrenza di altre ragioni ostative;
che infatti la protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione, a fronte della pronuncia in grado di appello, unitamente alla non particolare complessità  degli obblighi comportamentali imposti dalla sentenza da eseguire, consentono di escludere profili di manifesta iniquità  nell’applicazione della norma in questione;
che sotto altro profilo non risultano comprovate e neanche dedotte altre ragioni ostative all’applicazione della sanzione pecuniaria;
che venendo al quantum, facendo riferimento, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile si deve invece reputare congrua, in ragione della gravità  dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità  del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di 50 euro al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza rispetto al termine prima assegnato di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione di questa decisione;
che la sanzione pecuniaria prenderà , quindi, a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all’effettivo pagamento ad opera dell’amministrazione o del Conmmissario ad acta;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando l’obbligo dell’ANAS S.p.a. di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza n. 2906/2009 del TAR Puglia-Bari entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
condanna altresì l’ente resistente, in caso di ulteriore inottemperanza, al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme in motivazione specificate a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente degli Uffici finanziari della Prefettura di Bari ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale provvederà  nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
condanna l’ANAS S.p.a. al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2000,00;
liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), a carico dell’amministrazione intimata, il compenso che dovrà  corrispondersi al commissario ad acta per il caso in cui, ove l’ente non ottemperi, si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria