Procedimento amministrativo – Scuola di specializzazione alle professioni legali – Mancata ammissione all’anno di corso successivo per eccesso di assenze – Inadeguata pubblicizzazione della regolamentazione delle assenze –  Conseguenze

E’ illegittima la mancata ammissione di un soggetto al secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali giustificato con l’eccesso di assenze alle relative lezioni, qualora l’Amministrazione non abbia dato adeguata informazione alla deliberazione che regolamentava le assenze e la modalità  per le relative giustificazioni (nel caso di specie, peraltro, il ricorrente aveva comunque giustificato le assenze).

N. 00262/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2011, proposto da: 
Giuseppe Albanese, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Panizzolo, Stefania Rocca, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
Scuola Biennale di Specializzazione per le Professioni Legali; 

per l’annullamento
del verbale del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del 28.10.2010, acquisito a mezzo di accesso in data 15.11.2010, nella parte in cui ha disposto la non ammissione del ricorrente al II anno di corso;
del verbale del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del 16.12.2010, nella parte in cui, pur all’esito del chiesto riesame, ha confermato il giudizio di non ammissione del dott. Albanese al II anno di corso;
nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale ai provvedimenti impugnati, ivi compreso il verbale del 6.11.2003, ove ritenuto opponibile al ricorrente pur in difetto di definitiva approvazione da parte del Magnifico Rettore e di idonea pubblicità  legale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Filippo Panizzolo, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari, per l’Università  resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Giuseppe Albanese ha impugnato i provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al II anno di corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, in considerazione delle assenze riportate.
Il ricorrente ha esposto di aver frequentato il primo anno di corso della scuola e di aver superato tutte le verifiche necessarie per l’ammissione al secondo anno; nel corso del primo anno aveva dovuto effettuare qualche assenza a causa di situazioni familiari (malattia della figlia e decesso del padre) e degli impegni lavorativi, essendo funzionario presso la Regione, di tal che la Scuola gli aveva notificato la non ammissione al secondo anno.
A seguito di richiesta di accesso aveva quindi appreso di avere assenze per 78 ore, di cui 32 nei giorni in cui si era aggravata la patologia del padre, mentre il limite per l’ammissione al secondo anno per il regolamento era di 60 ore; la Segreteria della Scuola gli aveva anche consegnato copia del verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il 6.11.2003 nel quale era stato deliberato che le assenze avrebbero dovuto essere giustificate entro la settimana di lezione successiva a quella in cui era ripresa la frequenza; tale delibera non gli era mai stata comunicata in precedenza.
Successivamente il ricorrente aveva allegato la giustificazione delle assenze chiedendo il riesame della sua situazione, ma la Scuola, tenuto conto del limite temporale per fornire i certificati, aveva confermato il provvedimento di non ammissione.
A sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.p.r. 162/82 e 94 L. 382/80, violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 537/99, violazione e falsa applicazione dello Statuto dell’Università  degli Studi di Bari, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dello Statuto della Scuola di Specializzazione approvato con d.r. 5.9.2001, eccesso di potere, incompetenza del Consiglio Direttivo ad approvare norme regolamentari.
La richiesta di riesame presentata dal ricorrente, infatti, era stata respinta in quanto il ricorrente avrebbe potuto, con un minimo di diligenza, avere conoscenza della disciplina delle giustificazioni, che viene sempre consegnata in copia all’inizio del corso, e comunque il termine previsto per la giustificazione delle assenze era del tutto naturale anche in assenza di specifica regolamentazione.
La regolamentazione delle assenze, invece, non avrebbe potuto essere disposta dal Consiglio Direttivo, in quanto integrativa dello Statuto che doveva essere approvato con decreto del Rettore; peraltro a tale regolamentazione non era stata data alcuna forma di pubblicità  essendo indimostrata la consegna di copia della stessa al ricorrente all’inizio del corso, mentre risultava la ricevuta della consegna dopo che era stata disposta la non ammissione all’anno successivo.
Con ordinanza n. 152/2011 del 10.2.2011 è stata accolta l’istanza cautelare.
Con la memoria depositata il 13.12.2011 il ricorrente ha rappresentato di essere stato iscritto con riserva al secondo anno e di avere ultimato il secondo anno e la tesi, la cui discussione era stata tuttavia subordinata dalla Università  telematica, alla quale il ricorrente era stato trasferito per recuperare le lezioni del secondo anno già  perdute, all’accoglimento nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 13.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
In primo luogo, infatti, va evidenziato che il ricorrente ha documentato la giustificazione delle assenze per 32 ore di lezione, di tal che l’eventuale accoglimento delle giustificazioni avrebbe ricondotto il numero delle assenze al limite previsto per l’ammissione al secondo anno (60 ore).
In particolare con la documentazione prodotta anche nel presente giudizio il ricorrente ha documentato la richiesta di permesso retribuito per lutto (per la morte del padre) per i giorni 17 e 18 giugno 2010, e le assenze per la malattia della figlia minore nei giorni 23 e 25 giugno 2010 e dal 29 giugno al 2 luglio 2010.
Quanto all’assunto dell’amministrazione resistente, secondo cui non sarebbe più ammessa la giustificazione delle assenze oltre la settimana di lezione successiva al rientro, deve osservarsi che, nel caso di specie, non risulta provato che tale regola sia stata adeguatamente pubblicizzata nei confronti degli iscritti al corso e, in particolare, del ricorrente.
Infatti non vi è agli atti alcuna documentazione attestante la consegna o l’affissione nei locali della scuola di tale regola, deliberata nel corso di una seduta del Consiglio Direttivo e quindi nemmeno contenuta nel regolamento della Scuola.
Di conseguenza deve ritenersi, alla luce di tali circostanze, che la tardività  nel deposito della documentazione giustificativa debba essere qualificata come scusabile, data la mancanza di pubblicità  della previsione del relativo termine.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento in parte qua degli atti impugnati.
La natura della causa giustifica comunque la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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