Procedimento amministrativo – Pubblica sicurezza – Istanza per licenza di collezione di armi comuni – Presupposti del rigetto – Assenza di assoluta affidabilità  dell’istante – Querela a suo carico  – Insufficienza

L’aver subito una querela per reato di percosse e minacce, peraltro rimessa da parte della vittima, non costituisce sufficiente elemento sintomatico dell’inaffidabilità  assoluta del soggetto che abbia richiesto una licenza per collezione di armi comuni, essendo necessario all’uopo un atteggiamento non isolato nel tempo che faccia emergere una condotta riprovevole idonea a rivelare una personalità  negativa dello stesso.

N. 00253/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Danilo Paolo Patella, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo D’Ippolito, Annalisa Agostinacchio, con domicilio eletto presso Annalisa Agostinacchio in Bari, corso Mazzini N.134/B;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Questura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto prot. n° 3217/6D/Area O.P. 1 Bis a firma del Vice Prefetto Vicario, notificato in data 22.02.2011, con il quale è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ed è stato respinta la richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola a favore del ricorrente, della presupposta nota della Questura di Bari Div. P.A.S./Cat.6G/6D/2011 del 17.01.2011, contenente proposta di divieto detenzione armi e munizioni e revoca porto pistola difesa personale, della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo della Questura di Bari Divisione Polizia Amm.va e Sociale Ufficio Armi ed Esplosivi Div. PAS. Cat. 6E/2011 notificata il 22.02.2011 relativo al diniego della richiesta di licenza di P.S. di collezione armi, nonchè di ogni altro atto connesso è consequenziale allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Pietro Morea e uditi per le parti i difensori l’avv. Annalisa Agostinacchio, per la parte ricorrente; l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari per le Amministrazioni resistenti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone l’istante che con atto notificato il 16.05.11 ha impugnato il provvedimento prefettizio n. 3217 dell’8.02.11 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonchè di rigetto della istanza volta al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Avverso il predetto atto ha dedotto vizio di eccesso di potere e violazione di legge.
Con successivo atto notificato il 1° giugno 2011 l’istante ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento del Questore di Bari del 24.03.11 di rigetto dell’istanza di rilascio di licenza di collezione di armi comuni, deducendo vizio di eccesso di potere e violazione di legge.
Resistono in giudizio la Prefettura e la Questura di Bari che contestano le deduzioni di parte chiedendone il rigetto.
Con ordinanza cautelare n. 780/11 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento prefettizio e in esecuzione delle predette misure la Prefettura ha revocato l’atto impugnato.
All’udienza del 24.11.11, sentite le parti, la causa passa in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente il Collegio dare atto che è cessata ala materia del contendere in ordine all’atto prefettizio, oggetto di impugnazione, successivamente revocato. Restano da esaminare i motivi aggiunti proposti avverso l’atto del Questore di Bari, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di licenza di collezione di armi comuni; in quanto il Patella (odierno ricorrente) non offre garanzie di affidabilità  in ragione di vicende pregresse che hanno comportato presentazione di querela nei suoi confronti per reato di percorse e minacce, poi rimesse da parte dalla vittima.
I motivi dedotti -di eccesso di potere per erroneità  dei presupposti ed illogicità  ed ingiustizia manifesta- sono fondati.
Ed invero la proposizione di una querela, peraltro rimessa ed accettata dal ricorrente, come risultante in atti, non appare, ex se, sufficiente a supportare il convincimento dell’essere venuto meno in capo al Patella il requisito dell’assoluta affidabilità  in ordine all’uso delle armi nè circostanzia elementi significativi che delineano, in negativo, la personalità  del soggetto, occorrendovi un atteggiamento non isolato nel tempo, che faccia emergere una “qualità ” di carattere e di condotta riprovevole.
Alla stregua di quanto precede il ricorso nella parte riguardante i motivi aggiunti va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti al compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dà  atto della cessata materia del contendere in ordine al provvedimento prefettizio impugnato datato 08.02.2011;
b) accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’atto della Questura di Bari del 24.03.11.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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