1. Edilizia e urbanistica – Lottizzazione – Durata decennale vincoli espropriativi –  Decorrenza approvazione piano – Termine scaduto  – Diniego autorizzazione espropriazioni – Legittimità 
2. Edilizia e urbanistica – Lottizzazione – Durata decennale vincoli espropriativi – Decorrenza – Approvazione piano –  Diniego autorizzazione per mancata reiterazione vincoli espropriativi – Legittimità 
3.  Giustizia e processo – Edilizia e urbanistica – Interesse a ricorrere – Diniego richiesta di proroga convenzione di lottizzazione non ancora scaduta – Carenza di interesse

1. Si deve ritenere legittimo il diniego dell’autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti in un piano di lottizzazione qualora siano decorsi dieci anni dalla sua approvazione, in quanto la durata dei vincoli espropriativi, sia sulla base della normativa statale che delle leggi urbanistiche regionali, è decennale e decorre dalla approvazione del piano di lottizzazione ai sensi degli artt. 21 e 27 della legge della regione Puglia n. 56 del 1980 che equivale a dichiarazione di pubblica utilità  delle opere in esso previste. 


2. Il termine di efficacia decennale di durata dei vincoli espropriativi di un piano di lottizzazione decorre per legge dalla data di approvazione del piano stesso, non già  dalla successiva approvazione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione del PdL stesso, essendo necessaria invece in tal  caso la previa reiterazione dei vincoli espropriativi.


3. Con riferimento ad un provvedimento di diniego di proroga della durata della convenzione di lottizzazione stipulata dal ricorrente,  deve ritenersi sussistente  la carenza di interesse relativamente alla dedotta illegittimità , considerato che il termine di scadenza di dieci anni, previsto dall’art. 5 della convenzione stessa, non è ancora scaduto. Tale richiesta, infatti, potrà  essere riproposta nel prosieguo, ove ne ricorrano le condizioni.

N. 00252/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2010 REG.RIC.
N. 00034/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2010, proposto da: 
Anna Maria Incampo e Lucia Difonzo, rappresentate e difese dall’avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Putignani, n. 168;

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa D’Agostino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V. Liuzzi in Bari, via De Rossi, n. 66; 



sul ricorso numero di registro generale 34 del 2011, proposto da: 
Anna Maria Incampo e Lucia Difonzo, rappresentate e difese dall’avv. Anna Maria Nico, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Putignani, n. 168; 

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Roselli, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 2055 del 2010:
“del provvedimento del Dirigente del III Settore prot. 42966 del 27.9.2010 di diniego di proroga della durata della Convenzione di lottizzazione stipulata dalle ricorrenti; nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente ed in particolare del provvedimento del Dirigente del III Settore del Servizio Urbanistica del Comune di Altamura prot. 26914 del 4.6.2010 recante il diniego della autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti nel Piano di Lottizzazione della “Zona di Espansione C1″ (atto già  gravato con ricorso straordinario notificato l’1.10.2010).”
 

quanto al ricorso n. 34 del 2011:
“del provvedimento del Dirigente del III Settore del Servizio Urbanistica del Comune di Altamura prot. n.26914 del 4.6.2010 recante diniego della autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti nel Piano di Lottizzazione della “Zona di Espansione C1″.”
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura in entrambi i ricorsi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 269 del 25 marzo 2011, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 per la discussione del ricorso n. 2055/2010 nel merito;
Vista l’ordinanza della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 2864 del 6 luglio 2011 di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza n. 269/2011 di questo T.A.R.;
Vista l’ordinanza n. 268 del 25 marzo 2011, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 per la discussione del ricorso n. 34/2011 nel merito;
Vista l’ordinanza della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 luglio 2011 di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza n. 268/2011 di questo T.A.R.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Antonella Martellotta, su delega dell’avv. Anna Maria Nico, per la parte ricorrente e l’avv. Rosa D’Agostino anche su delega dell’avv. Lorenzo Roselli, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espongono in fatto le sig.re Anna Maria Incampo e Lucia Difonzo di essere proprietarie della quasi totalità  dei lotti di terreno ricadenti nel Piano di Lottizzazione (PdL) della località  “S. Angelo”, approvato dall’Amministrazione comunale del Comune di Altamura in data 23 novembre 1996 ed oggetto di convenzione stipulata solo in data 18 luglio 2003 dopo una lunga procedura e la proposizione di due ricorsi, uno giurisdizionale e l’altro amministrativo.
Riferiscono di aver presentato in data 24 gennaio 2008 domanda di nulla osta alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione del Piano di Lottizzazione per l’intero piano, correlata dai prescritti elaborati; aggiungono che il Comune resistente con nota prot. n. 42321 del 26 agosto 2008 aveva chiesto loro una serie di integrazioni documentali e progettuali da essi prodotte in data 22 settembre 2008; che considerato che in data 18 dicembre 2008 con nota prot. n. 66668 parte resistente aveva chiesto ulteriore documentazione, essi ricorrenti avevano adito questo Tribunale e, solo a seguito del ricorso proposto, il Comune, in data 17 marzo 2009, aveva attivato un tavolo di concertazione, in esecuzione del relativo ordine disposto da questo Tribunale con ordinanza cautelare, nell’ambito del quale le loro richieste venivano accolte e, conseguentemente, il suddetto ricorso, con sentenza n. 1332 del 29 maggio 2009, veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Espongono altresì che solo con determina n. 1677 del 21 dicembre 2009 l’amministrazione comunale aveva approvato il piano delle opere di urbanizzazione del PdL che prevedeva , tra l’altro, la delega in favore di esse ricorrenti all’esproprio dell’area di cui non erano proprietarie, interessata da alcuni metri da un tratto viario da realizzare; che, considerato che non avevano raggiunto un accordo per la cessione della suddetta particella, era emersa la necessità  di procedere alla espropriazione delle suddette aree dichiarate di pubblica utilità  e, pertanto, esse, in data 12 maggio 2010, avevano richiesto al Comune di Altamura di essere delegate all’esercizio dei poteri espropriativi per le particelle nn. 2457 e 2459; inoltre, con atto notificato in data 29 luglio 2010 avevano richiesto al suddetto ente locale la proroga della durata della convenzione, attesa la impossibilità  di completare la lottizzazione stessa per factum principis.
Riferiscono, infine, che inopinatamente il Comune di Altamura con nota prot. n. 26914 del 4 giugno 2010, già  impugnato con ricorso straordinario in data 1° ottobre 2010, aveva loro comunicato che il PdL aveva “perso la sua efficacia ai fini espropriativi e degli effetti della pubblica utilità  delle opere essendo già  trascorsi dieci anni dalla sua approvazione definitiva”, per cui non si sarebbe potuto procedere alla delega delle funzioni espropriative; che con successivo provvedimento prot. n. 42966 del 27 settembre 2010 il Comune resistente aveva respinto la richiesta di proroga della durata della convenzione di lottizzazione.
Le sig.re Anna Maria Incampo e Lucia Difonzo hanno quindi proposto il ricorso, notificato il 29 novembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 22 dicembre 2010, assunto al numero di registro generale 2055/2010, con il quale hanno chiesto l’annullamento del citato provvedimento del Comune di Altamura prot. 42966 del 27 settembre 2010 di diniego di proroga della durata della convenzione di lottizzazione stipulata con esse ricorrenti, nonchè il provvedimento prot. n. 26914 del 4 giugno 2010 recante il diniego della autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti nel Piano di Lottizzazione della “Zona di Espansione C1″ (atto già  gravato con ricorso straordinario notificato il 1° ottobre 2010).”
A sostegno del gravame le ricorrenti, per entrambi i provvedimenti impugnati, con il primo motivo di ricorso hanno dedotto le seguenti censure: I) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 2 e 2, commi 1, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990 in relazione alla normativa urbanistica vigente nel Comune di Altamura di cui al PdL convenzionato in data 18 luglio 2003, elusione del giudicato, violazione dei principi di non aggravio del procedimento, di proporzionalità  e di ragionevolezza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà  con precedenti manifestazioni di volontà , perplessità , ingiustizia manifesta, illegittimità  propria e derivata.
Parte ricorrente lamenta che sarebbe incontestabile che con il tavolo di concertazione del 17 marzo 2009 e con la successiva determina dirigenziale n. 1677 del 21 dicembre 2009 il Comune di Altamura avesse confermato la piena validità  ed efficacia del piano di lottizzazione , approvato in via definitiva il piano delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nell’ambito del piano stesso, delegato, anche se non autorizzato esse ricorrenti a procedere all’esproprio della particella di cui non erano proprietarie, necessario per la realizzazione delle medesime opere; quanto sopra troverebbe conferma nella sentenza n. 1332 del 29 maggio 2009 con la quale la Sezione II di questo Tribunale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle conclusioni elaborate in sede del suddetto tavolo di concertazione, nel ricorso proposto da esse ricorrenti avverso il sostanziale diniego di approvazione del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al provvedimento prot. n. 66668 del 18 dicembre 2008; sarebbe quindi palese la contraddittorietà  fra gli atti oggetto di impugnativa e quelli adottati in precedenza e la violazione del principio dell’affidamento in quanto essi ricorrenti sarebbero stati indotti prima alla sottoscrizione di una dichiarazione di difetto di interesse del gravame richiesta dal Comune nel giudizio stesso e poi a subire una privazione unilaterale degli effetti prodotti dall’accordo raggiunto in sede di tavolo di concertazione.
Con il secondo motivo di ricorso sono state articolate le seguenti censure: II) ulteriore violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 2 e 2, commi 1, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990 in relazione alla normativa urbanistica vigente nel Comune di Altamura di cui al PdL convenzionato in data 18 luglio 2003, all’art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979 ed all’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà  con precedenti manifestazioni di volontà , perplessità , ingiustizia manifesta, illegittimità  propria e derivata.
Ad avviso di parte ricorrente, considerato che la superficie immobiliare dell’area di proprietà  degli istanti rappresenterebbe quasi integralmente l’area interessata dal PdL, ne discenderebbe la mancanza di necessità  della costituzione del Consorzio tra i proprietari delle aree, ritenuto di contro necessario nei provvedimenti impugnati; nè sarebbe intervenuta la decadenza dei vincoli espropriativi previsti dal PdL , attesa la piena efficacia della determina dirigenziale n. 1677/2009 di approvazione delle opere di urbanizzazione del PdL stesso, dichiarate nel contempo di pubblica utilità ; nè potrebbe ritenersi decaduto il piano di lottizzazione per decorso del termine decennale dalla sua approvazione in quanto la durata del piano decorrerebbe dalla data della convenzione risalente al 2003.
Con il terzo motivo di ricorso le sig.re Incampo e Difonzo assumono la illegittimità  dei provvedimenti impugnati per: III) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 16 della legge n. 1150 del 1942, artt. 21 e 37 della legge regionale n. 56 del 1980, artt. 2 e ss. della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata in quanto gli atti gravati non terrebbero conto della circostanza che la presunta inefficacia del PdL sarebbe riconducibile alla inerzia dell’Amministrazione che avrebbe impoiegato un lunghissimo arco di tempo per il procedimento di adozione, approvazione, stipula della convenzione ed esecuzione del piano; si verserebbe, quindi, di una ipotesi di factum principis per cui, ai fini della dichiarazione di decadenza del PdL, non potrebbe essere computato il tempo in cui ad esse ricorrenti sarebbe stata preclusa la possibilità  di avviare le procedure necessarie all’attuazione del piano stesso.
Con il quarto motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure: IV) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 16 della legge n. 1150 del 1942; artt. 21 e 37 della legge regionale n. 56 del 1980, artt. 2 e ss. della legge n. 241 del 1990, art. 97 Cost.), eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata.
Le ricorrenti lamentano che con la convenzione del 18 luglio 2003, esse, in qualità  di lottizzanti, si sarebbero obbligate a realizzare la viabilità  principale di P.R.G. sui suoli di altri proprietari, assumendosi altresì l’onere di eseguire gli espropri delle predette aree in nome e per conto del Comune, ed essendo preliminare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, comprese quelle sulle aree da espropriare, l’impedimento alla realizzazione degli interventi progettati sarebbe in contrasto con le regole di legalità , imparzialità  e buon funzionamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Infine con il quinto motivo di ricorso sono state articolate le seguenti censure: V) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990), violazione del principio generale del giusto e corretto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata.
Le sig.re Incampo e Difonzo si dolgono della circostanza che l’Amministrazione avrebbe ritenuto che la condizione ostativa al rilascio della delega per l’esercizio dei poteri espropriativi nei loro confronti fosse l’intervenuta decadenza dei vincoli del PdL, ma non avrebbe considerato che l’inutile decorso del tempo sarebbe imputabile unicamente alla stessa P.A. e che gli stessi vincoli sarebbero riconducibili non alle previsioni del piano, ma alla determina dirigenziale n. 1677/2009 di approvazione delle opere di urbanizzazione del piano medesimo, adottata in attuazione della sentenza di improcedibilità  n. 1332 del 29 maggio 2009 di questo Tribunale; inoltre le affermazioni di cui ai provvedimenti impugnati, per la sinteticità  e l’approssimazione con cui sarebbero state formulate, farebbero evincere ictu oculi l’insufficienza dell’istruttoria ed il contrasto con le manifestazioni di volontà  espresse dalla stessa Amministrazione, seppure da Uffici diversi.
Si è costituito a resistere in giudizio Comune di Altamura eccependo l’inammissibilità  del ricorso, deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 il Presidente, su istanza della parte ricorrente depositata in data 10 gennaio 2011, ha disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare a data da destinarsi, per connessione del ricorso con il ricorso n. 34/2011.
Ciò in quanto il Comune di Altamura, con atto notificato in data 2 dicembre 2010, aveva presentato opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199 del 1971 chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto delle ricorrenti il 1° ottobre 2010, ad esso Comune notificato in data 4 ottobre 2010, avverso il provvedimento prot. n. 26914 del 4 giugno 2010 recante il diniego della autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti nel Piano di Lottizzazione della “Zona di Espansione C1”.
Con atto notificato il 22 dicembre 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10 gennaio 2011 le sig.re Anna Maria Incampo e Lucia Difonzo si sono costituite in giudizio per la trasposizione in sede giurisdizionale del suddetto ricorso straordinario, assunto al numero di registro generale 34 del 2011.
A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Altamura eccependo l’irricevibilità  e l’inammissibilità  del ricorso, deducendo la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Il suddetto Comune nella memoria depositata in data 24 gennaio 2011 ha eccepito in via preliminare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso n. 34/2011, per avere i ricorrenti proposto l’impugnativa dello stesso atto oggetto del giudizio di trasposizione con ricorso n. 2055/2010 con il quale era stato altresì impugnato il successivo provvedimento prot. 42966 del 27 settembre 2010, provvedimento sul quale, essendo stato emanato a seguito di diffida dei ricorrenti stessi e di nuova istruttoria di esso Comune, si appunterebbe ormai l’interesse dei ricorrenti.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 entrambe le cause sono state rinviate, su istanza di parte ricorrente, alla camera di consiglio del 24 marzo 2011.
Il Comune resistente nella memoria depositata in data 21 marzo 2011 ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso n. 2055/2010; in particolare ha eccepito l’inammissibilità  del gravame in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 26914 del 4 giugno 2010, recante il diniego della autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti nel Piano di Lottizzazione della “Zona di Espansione C1”, per violazione del principio di alternatività  fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ed in riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento prot. 42966 del 27 settembre 2010 di diniego di proroga della durata della convenzione di lottizzazione per carenza di interesse per non essere ancora scaduto, nè essendo di prossima scadenza, il termine di dieci anni previsto dall’art. 5 della convenzione stessa che scadrebbe nel luglio 2013.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2011, con ordinanza n. 269, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 per la discussione del ricorso n. 2055/2010 nel merito; con ordinanza n. 268 questa Sezione, vista la suddetta ordinanza adottata in pari data sul ricorso n. 2055/2010, è stata altresì accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta con il ricorso n. 34/2011 ed è stata inoltre disposta la fissazione della stessa udienza pubblica del 20 ottobre 2011 per la discussione del ricorso medesimo nel merito.
Le citate ordinanze sono state riformate dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, rispettivamente con le ordinanze nn. 2864 e 2863 del 6 luglio 2011.
Entrambe le parti hanno presentato memorie per l’udienza di discussione per ambedue i ricorsi.
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2011 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in accoglimento anche della richiesta formulata sul punto da parte ricorrente, rileva che occorre disporre innanzitutto la riunione dei ricorsi n. 2055/2010 e n. 34/2011 per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Il Collegio deve poi esaminare l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorso n. 34/2011, sollevata da parte resistente nella memoria depositata in data 24 gennaio 2011 agli atti del suddetto ricorso.
L’eccezione è fondata e merita di essere accolta.
Il Collegio, concordando con la prospettazione del Comune di Altamura, deve evidenziare che le ricorrenti con ricorso n. 2055/2010, seppure depositato in data precedente, oltre l’impugnativa dello stesso atto oggetto del giudizio di trasposizione impugnato con il ricorso n. 34/2011, hanno altresì impugnato il successivo provvedimento prot. 42966 del 27 settembre 2010, provvedimento adottato dal Comune resistente in riscontro all’atto di diffida presentato dalle ricorrenti in data 22 luglio 2010, acquisito al protocollo comunale in data 29 luglio 2010, ed emanato a seguito di una nuova istruttoria da parte del Comune stesso.
Si deve, conseguentemente, ritenere che l’interesse delle ricorrenti risulta traslato sulla nuova determinazione del Comune e, pertanto, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorso n. 34/2011.
Passando ad analizzare il ricorso n. 2055/2010 il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito di inammissibilità  e improcedibilità  sollevate da parte resistente, essendo il ricorso stesso in parte respinto nel merito ed in parte inammissibile per carenza di interesse.
Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell’ambito della vigente normativa disciplinante la materia, tenuto conto che il Piano di Lottizzazione (PdL) per cui è causa è stato approvato dall’Amministrazione comunale del Comune di Altamura in data 23 novembre 1996 mentre la convenzione di lottizzazione è stata stipulata in data 18 luglio 2003.
La legge regionale n. 56 del 1980, per quello che in questa sede interessa, all’art. 27 (Piano di lottizzazione: formazione ed approvazione), commi 1 e 2 dispone: “Il Piano di lottizzazione è adottato, unitamente allo schema di convenzione, con delibera del Consiglio comunale e su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati; compresi in una o più unità  minime di intervento. Il Piano di lottizzazione di aree inserite in un P.P.A. può essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il Piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà  degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri.”; il comma 4 dispone: “Per l’adozione e l’approvazione del Piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all’art. 21 della presente legge”.
Il suddetto art. 21, richiamato dall’art. 27, comma 4, della medesima legge regionale e disciplinante la formazione ed approvazione del Piano Particolareggiato, al comma 12 prevede che “La dichiarazione di pubblica utilità  delle opere in esso previste è disciplinata dal successivo art. 37”; quest’ultimo, recante Attuazione degli strumenti esecutivi del Piano regolatore e pubblica utilità , a sua volta, rispettivamente ai commi 1 e 4, dispone: “I Piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di 10 anni e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità  delle opere in essi previste.” e “Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione dei Piani esecutivi di cui ai precedenti commi, rimane efficace, per la parte non attuata, l’obbligo di osservare le previsioni dello strumento esecutivo mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità  delle opere previste.”
Si precisa che precedentemente alle suddette leggi regionali, l’art. 16 – Approvazione dei piani particolareggiati – della legge urbanistica n. 1150 del 1942, al comma 9 prevedeva che “L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità  delle opere in essi previste.”.
Per i piani di lottizzazione previsti dalla stessa legge n. 1150 del 1942, pure richiamata da parte ricorrente a sostegno della illegittimità  dei provvedimenti impugnati, la prevalente giurisprudenza amministrativa aveva ritenuto e ritiene che i piani di lottizzazione previsti dall’art. 28 – Lottizzazione di aree, così come modificato dall’art. 8 della legge, n. 765 del 1967, dovessero considerarsi strumenti urbanistici di dettaglio equiordinati e alternativi rispetto ai piani particolareggiati; pertanto nel silenzio della legge era da ritenersi consentita l’applicazione in via analogica, ai fini della disciplina dettata per i piani particolareggiati, e in particolare il limite decennale di efficacia stabilito dall’art. 17; conseguentemente, una volta scaduto il termine di efficacia decennale stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato e, alla luce della applicazione analogica anche dei piani di lottizzazione, nella parte in cui era rimasto inattuato, non era più possibile eseguire i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6182 del 12 dicembre 2008).
Il successivo art. 28 (Piano di lottizzazione: contenuto della convenzione) della legge regionale n. 56 del 1980, che al comma 1 disciplina il contenuto della convenzione “regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel Piano di lottizzazione, in particolare al n. 4) prevede che la convenzione debba tra l’altro contenere “i termini per l’ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, complessivamente non superiori a dieci anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in un P.P.A.”
Inoltre dispone che debba prevedere: 1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dal D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti; 2) la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle stesse; 3) l’assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per la urbanizzazione secondaria nella quota di pertinenza determinata in sede di approvazione del Piano di lottizzazione con scorporo dei valori delle opere eventualmente direttamente cedute o eseguite dai proprietari. Lo scorporo va determinato in funzione dei costi di tali opere, calcolati sulla base dell’elenco regionale dei prezzi o, in mancanza, di altro elenco predisposto da enti pubblici o associazioni professionali o di categoria; 5) congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa all’adempimento degli obblighi a carico dei proprietari; 6) sanzioni nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità  di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non realizzate in caso del persistere dell’inosservanza. Nel computo del contributo, correlato alle urbanizzazioni e dovuto per il rilascio delle concessioni, va portata in detrazione, fino alla concorrenza, l’entità  degli impegni assunti in sede di convenzione di lottizzazione.”.
Considerato inoltre che la convenzione della fattispecie oggetto di gravame sottoscritta nel 2003 è stata espressamente stipulata ai sensi degli artt. 15 e seguenti della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, nel frattempo intervenuta, il Collegio ritiene di dover richiamare il contenuto del primo comma del citato art. 15 che recita: “Al P.U.G. viene data esecuzione mediante P.U.E. di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.” nonchè dell’art. 17 – Efficacia del P.U.E.- che dispone: “1. La deliberazione di approvazione del P.U.E. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità  e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione. 2. I P.U.E. sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane efficace, per la parte di P.U.E. non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità  delle opere previste.”
Al riguardo si ritiene di dover ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 148 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale del combinato disposto dell’art. 37, quinto comma, L.R. 31 maggio 1980 n. 56 e del dell’art. 17, comma 2, L.R. 27 luglio 2001 n. 20, da ultimo citato, nella parte in cui si riferivano a vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo.
Premesso quanto sopra in punto di diritto, il Collegio deve innanzitutto rilevare che nella fattispecie oggetto di gravame, a seguito della approvazione del PdL da parte del Comune di Altamura con deliberazione consiliare n. 282 del 23 novembre 1996, solo in data 18 luglio 2003 è stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione.
Quest’ultima, dopo aver richiamato nella premessa, formante espressamente parte integrante e sostanziale della convenzione stessa, che il progetto di lottizzazione, rubricato al n. 16776 di protocollo dell’anno 1996, era stato presentato dalle sig.re Anna Maria Incampo e Lucia Difonzo in data 22 maggio 1996 per le aree con destinazione “Zona di Espansione C1”, che il piano di lottizzazione era stato approvato dal Comune di Altamura con deliberazione consiliare n. 282 del 23 novembre 1996 e che la convenzione veniva stipulata ai sensi degli artt. 15 e seguenti della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, rispettivamente agli artt. 2 e 5, ha dettato le disposizioni specifiche relativamente alle opere di urbanizzazione ed ai termini per l’ultimazione degli edifici.
In particolare all’art. 2 ha previsto: “I lottizzanti cedono all’atto della stipula della presente convenzione, a titolo gratuito, al Comune di Altamura, per il quale accetta il suo costituito legale rappresentante, le aree di loro proprietà  nell’ambito delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria costituite dalle strade di piano regolatore di contorno o interne all’area lottizzata e da quelle altre strade di lottizzazione che sono riconosciute di immediato interesse pubblico¦¦il tutto catastalmente individuato dalle particelle appresso indicate, tutte del foglio di mappa 157: a) di proprietà  della sig.ra Difonzo Lucia: n. 2426..n. 2427¦n. 2435¦n. 2436..n.2441. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 20, i lottizzanti si impegnano a espropriare, successivamente alla approvazione della convenzione, in nome e per conto del Comune, salvo accordo bonario, i seguenti suoli necessari per la realizzazione della viabilità  principale di P.R.G.: b) di proprietà  dei signori Difonzo Michele, Difonzo Maria, Difonzo Mario Donato e Difonzo Lucia: n. 2455¦c) di proprietà  della sig.ra Difonzo Mario Donato: n. 2457¦n. 2459.
L’art. 3 (Oneri e opere di urbanizzazione primaria) prevede che “I lottizzanti si obbligano per sè, eredi, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, alla realizzazione a propria cura e spese di tutte le opere di urbanizzazione primaria interne all’area lottizzata, nonchè quelle relative alle sedi stradali di Piano Regolatore Generale cedute al Comune, sia interne che esterne all’area lottizzata, consistenti¦.. Tali opere saranno realizzate sulla base di progetti esecutivi da approvarsi dal Comune e/o dagli altri enti competenti AQP, ENEL, NETTIS, TELECOM alle cui prescrizioni tecniche i lottizzanti dovranno adeguarsi¦..”.
L’art. 4 concerne gli Oneri e opere di urbanizzazione secondaria ed il successivo art. 5, determinante per la fattispecie per cui è causa dispone: “Il termine per l’ultimazione di tutti gli edifici della lottizzazione è di anni 10 (dieci) dalla sottoscrizione della presente convenzione, fermo restando il termine di validità  delle singole concessioni edilizie. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere completate entro tre anni dalla data del nulla osta del Comune. Fermo restando i termini per cui innanzi, previa autorizzazione comunale, potrà  essere ultimata a stralci su settori funzionali della lottizzazione al fine di consentire l’utilizzo degli edifici già  ultimati.”
Infine, per quello che in questa sede interessa, l’art. 8, al comma 3, prevede: “Per le aree da sottoporre ad eventuale esproprio, i lottizzanti si impegnano sin d’ora al loro asservimento dopo l’avvenuta acquisizione della proprietà  delle relative particelle (particelle n.ri 2455, 2457, 2459).”
Passando ad analizzare, sulla base delle suddette coordinate, la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio deve innanzitutto rappresentare che, considerato che la prescritta durata dei vincoli espropriativi, sia sulla base della normativa statale che delle leggi urbanistiche regionali, è decennale e decorre dalla approvazione del piano di lottizzazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità  delle opere in esso previste, il termine di efficacia dei vincoli espropriativi deve ritenersi spirato già  nel 2006 e precisamente dopo dieci anni a decorrere dalla data di approvazione della delibera del Comune di Altamura del 23 novembre 1996, adottata peraltro espressamente ai sensi degli artt. 21 e 27 della legge n. 56 del 1980.
Il provvedimento impugnato prot. 42966 del 27 settembre 2010 per la parte al diniego della autorizzazione alla espropriazione di alcuni suoli ricadenti nel Piano di Lottizzazione della “Zona di Espansione C1” deve, conseguentemente ritenersi legittimamente adottato e, pertanto devono ritenersi prive di pregio le relative censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso con le quali parte ricorrente ha dedotto la violazione della relativa normativa che è stata letteralmente sopra riportata.
Il Collegio deve inoltre ritenere infondata la dedotta violazione di giudicato formatosi sulla sentenza n. 1332 del 29 maggio 2009 per improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto pronunciata dalla Sezione II di questo Tribunale alla luce del solo verbale del tavolo di concertazione, datato 17 marzo 2009, tavolo di concertazione la cui attivazione era stata disposta con ordinanza n. 43 del 6 marzo 2009, ravvisata la disponibilità  delle parti ad una soluzione consensuale, per la definizione dei criteri e modalità  tecniche per la realizzazione degli interventi oggetto della controversia; ciò in quanto in tale sede i rappresentanti delle ricorrenti e del Comune avevano definito consensualmente le predette modalità , subordinando in particolare la realizzazione delle opere, oltre che alla presentazione di idonee garanzie fideiussorie, alla presentazione della V.I.A., senza all’uopo alcun rilievo da parte del procuratore delle odierne ricorrenti.
Il Collegio non può non rilevare che non può essere condivisibile la prospettazione di parte ricorrente, di cui al secondo e quinto motivo di ricorso, secondo la quale non sarebbe intervenuta la decadenza dei vincoli espropriativi previsti dal PdL che sarebbero riconducibili alla adozione della determina dirigenziale n. 1677 del 21 dicembre 2009 di approvazione delle opere di urbanizzazione del PdL stesso, essendo necessaria la reiterazione dei vincoli espropriativi la cui efficacia decennale, come detto, decorre per legge dalla data di approvazione del Piano di lottizzazione.
Tuttavia se è pur vero che parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere la reiterazione dei vincoli espropriativi, ormai decaduti, al fine di poter adempiere gli obblighi assunti in sede di convenzione stipulata in data 18 luglio 2003, in tempo utile prima della scadenza della convenzione stessa, è pur vero che il Comune prima in sede di tavolo di concertazione e poi con l’adozione della suddetta delibera n. 1677 del 21 dicembre 2009, ha espresso chiaramente la volontà  del Comune di procedere in tal senso alla luce di quanto previsto al punto 2 della determina; al punto 2, infatti, il Comune si è riservato di emettere il “decreto di espropriazione delle aree esterne al PdL e necessarie alla esecuzione delle opere a presentazione di specifica istanza da parte dei lottizzanti”, altrimenti l’adozione di tale delibera e specificatamente la previsione di cui al citato punto 2 non avrebbe alcun senso.
Se così non fosse il Comune, con il suo comportamento, si esporrebbe ad eventuali azioni di responsabilità  e conseguente richiesta di risarcimento danni, come peraltro rappresentato da parte ricorrente nel quarto motivo di ricorso.
Si ritiene, infine che, nella fattispecie per cui è causa, così come ricostruita in punto di fatto e di diritto dal Collegio, all’attualità  debba ritenersi sussistere la carenza di interesse relativamente alla dedotta illegittimità  della parte del provvedimento concernente il diniego della richiesta di proroga della durata della Convenzione di lottizzazione, stipulata dalle ricorrenti in data 18 luglio 2003, considerato che il termine di scadenza di dieci anni previsto dall’art. 5 della convenzione stessa scadrà  nel luglio 2013; tale richiesta, infatti, potrà  essere riproposta nel prosieguo, ove ne ricorrano le condizioni.
Il Collegio, conseguentemente, stante anche l’eccezione sul punto sollevata da parte resistente, dichiara inammissibili le relative censure.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso n. 2055/2010 deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse ed il ricorso n.34/2011 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio quanto alle spese ritiene che, tenuto conto del comportamento di parte resistente, per ragioni equitative, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione; respinge in parte ed in parte dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso n. 2055/2010; dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n.34/2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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