Rinnovabili – Autorizzazione unica ex art. 12, D. Lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento – Rispetto – Necessità  – Anche in caso di acquisizione di V.I.A.

La Regione deve inderogabilmente uniformarsi all’obbligo di concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energie  rinnovabili entro 180 giorni,  anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore ai predetti 180 giorni: in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D.Lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.

N. 00241/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01932/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2011, proposto da Guastamacchia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 
contro
Regione Puglia; 
Comune di Minervino Murge; 
Provincia di Barletta Andria Trani; 
per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Minervino Murge, di potenza pari a 111 MW;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Giovanni Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Minervino Murge, presentata il 31 marzo 2008.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonchè dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti eolici, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.
Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità  stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Minervino Murge, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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