1. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per p.u. – Principio inderogabile della sufficienza della notifica degli atti della procedura espropriativa ai proprietari catastali


2. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per p.u. – Omessa notifica degli atti della procedura espropriativa ai proprietari effettivi – Non assume carattere invalidante degli atti espropriativi


3. Edilizia e urbanistica – Espropriazione per p.u. – Notifiche degli atti della procedura espropriativa   eseguite dalla P.A. – Presunzione iuris tantum di regolarità 

1. La notifica degli atti della procedura espropriativa si considera perfezionata quando indirizzata ai soggetti proprietari in base alle risultanze catastali, e ciò anche quando l’intestatario catastale sia in realtà  un soggetto terzo, il quale non abbia mai avuto la proprietà  del bene oggetto di espropriazione.


2. Qualora l’Amministrazione procedente abbia ritualmente effettuato le notifiche degli atti della procedura ablatoria agli intestatari catastali, la mancata notifica ai proprietari effettivi non può assumere carattere invalidante degli atti stessi o di quelli successivi, nè legittima gli effettivi proprietari a impugnare tardivamente gli atti espropriativi, per la ragione che la notifica agli intestatari catastali integra conoscenza legale degli atti della procedura ablatoria anche in capo ai proprietari effettivi.


3. Si deve presumere che le notifiche degli atti della procedura ablatoria, nonchè tutti gli adempimenti eseguiti dalla P.A. ai sensi degli artt. 10 e 11 della L. n. 865/1971, siano stati correttamente eseguiti, salvo prova contraria eventualmente fornita dal ricorrente.

N. 00004/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2003, proposto da: 
Coccia Aldo, rappresentato e difeso dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, via Dante, 193; 

contro
Comune di Vieste, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 
Regione Puglia;

per l’annullamento
– dell’ordinanza di sgombero del Sindaco del Comune di Vieste n. 33 del 31.1.2003, notificata in pari data;
– del decreto di espropriazione di cui alla determina del dirigente del settore del Comune di Vieste n. 482 del 5.12.2002, notificato a Manfredi Leonardo il 3.2.2003;
– della determinazione n. 224/2001 e della deliberazione di G.M. n. 55/2002;
– del verbale di immissione in possesso della particella 1044 del foglio 12 del 13.7.1998;
– del decreto d’occupazione temporanea d’urgenza n. 9351 del 15.6.1998 e dell’avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, notificati a ciascuno dei ricorrenti a mezzo posta, con spedizione del 16.6.1998;
– della delibera di G.M. n. 274 del 26.5.1998 recante: “Lavori di costruzione parcheggio al Lungomare Europa -Importo progetto L. 3.840.000.000. Aggiornamento prezzi”;
– della delibera di C.C. n. 30 del 27.2.1998 avente ad oggetto: “Legge Regionale 20.01.1998 art. 4 – Delibera C.C. 69/96 – Progetto preliminare lavori di costruzione parcheggio al Lungomare Europa – Adozione progetto in variante al P.d.F.”;
– delle delibere del C.C. e C.M. nn. 69 e 662 del 17.6.1996 di approvazione progetto di costruzione parcheggio in variante al P.d.F.;
– della delibera di C.C. n. 55 del 3.6.1998 recante: “Integrazione programma opere pubbliche per il triennio 1996-1998”;
– della delibera di G.M. n. 467 del 29.4.1996 di affidamento di incarico per la progettazione dei lavori per la costruzione del parcheggio a raso Lungomare Europa;
– delle delibere della G.M. e del C.C. nn. 133 e 328 del 1990, di approvazione programma parcheggi ai sensi della l. n. 122/1989, e dei conseguenti atti regionali, ivi compresi le delibere di Giunta Regionale nn. 3448/1991 e n. 4407/95;
– di ogni atto lesivo presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi compresi tutti i pareri ed atti a corredo degli atti impugnati;
– nonchè:
per la dichiarazione di illegittimità  ed illiceità  degli atti e dell’occupazione, con condanna del Comune di Vieste alla restituzione delle aree sottratte alla disponibilità  del sig. Coccia Aldo ovvero in subordine con condanna del Comune di Vieste al pagamento in favore del sig. Coccia Aldo delle somme dovute per la sottrazione della disponibilità  delle aree, per l’occupazione legittima ed illegittima, per la perdita di valore delle aree residue, con rivalutazione monetaria e/o con il danno da svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del decreto di occupazione e comunque come per legge.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. N. Clemente e avv. Marco Vitone, su delega dell’avv. P. Medina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso passato alla notifica il 28 marzo 2003, tempestivamente depositato, il ricorrente Coccia Aldo, premettendo di aver acquistato nell’ottobre 2002 un terreno sito in Comune di Vieste, censito catastalmente al Foglio 12 mapp. 3400, impugna gli atti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali il Comune di Vieste ha disposto prima l’occupazione e poi l’espropriazione di una porzione del terreno medesimo al fine di dar corso alla realizzazione di un parcheggio.
Premettendo che il fondo di che trattasi era, sin dal 1979, di proprietà  della signora Lucia Laganella, il ricorrente riferisce che esso è stato per errore volturato, catastalmente, ai fratelli Giuseppe e Leonardo Manfredi, che dalla signora Laganella avevano effettivamente acquistato una particella, diversa però da quella di che trattasi. In conseguenza di tale errore di intestazione catastale gli atti della procedura sono stati notificati a soggetti che, pur essendo intestatari catastali, non hanno mai avuto la titolarità  del fondo, precludendo così alla effettiva proprietaria di esercitare i propri diritti. Il ricorrente, dal canto suo, sarebbe venuto a conoscenza della situazione solo al momento in cui gli veniva notificata, il 31 gennaio 2003, l’ordinanza di sgombero del fondo.
Data questa premessa il ricorrente ha chiesto l’annullamento giurisdizionale dei vari atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità  in base ad una serie di articolate censure. Ha inoltre chiesto accertarsi l’illegittimità  della occupazione posta in essere dal Comune, la condanna di questo ultimo alla restituzione del fondo o, in subordine, al pagamento dell’equivalente pecuniario.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Vieste, eccependo la rituale notifica degli atti della procedura a coloro che figuravano essere i proprietari catastali del fondo, la conseguente tardività  della impugnativa rivolta agli atti espropriativi e la inammissibilità  del gravame rivolto avverso l’ordinanza di sgombero. Nel merito il Comune di Vieste ha insistito per l’infondatezza del ricorso, anche sulla scorta dei rilievi di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1053/00, confermata dal Consiglio di Stato, che ebbe a decidere un contenzioso avente ad oggetto la medesima procedura espropriativa.
3. Il ricorso è stato trattenuto a decisione alla udienza pubblica del 26 ottobre 2010.
4. Esso deve essere dichiarato irricevibile ed inammissibile.
4.1. Si deve premettere che è circostanza sostanzialmente incontestata quella per cui il fondo oggetto degli atti impugnati è stato ad un certo momento “volturato”, in catasto, ai signori Giuseppe e Leonardo Manfredi, che in realtà  non hanno mai avuto la proprietà  dello stesso.
4.2. Il principio della sufficienza della notifica degli atti della procedura espropriativa ai soggetti proprietari in base alle risultanze catastali si era già  consolidato in Giurisprudenza in costanza della L. 865/71, nel vigore della quale sono stati approvati tutti gli atti impugnati nell’ambito del presente giudizio. Ancora di recente il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 212 del 14 aprile 2010 ha avuto modo di ricordare che “E’ sufficiente che la notifica degli atti espropriativi sia stata fatta ai proprietari risultanti dai registri catastali, non essendo tenuta l’Amministrazione, alla stregua delle disposizioni contenute nell’art. 10 L. 22 ottobre 1971 n. 865, ad effettuare specifiche indagini sull’attualità  del titolo emergente da tali registri, salvo che da data certa anteriore all’avvio del procedimento espropriativo risulti notificato all’ente procedente, a cura dell’effettivo proprietario del bene fatto oggetto di ablazione, la sua nuova ed effettiva qualità .”.
Il Collegio è dell’opinione che il principio di che trattasi non possa subire deroghe neppure quando – come pare sia avvenuto nel caso di specie – l’intestatario catastale sia un soggetto terzo, il quale non abbia mai avuto la proprietà  del bene oggetto di espropriazione, ma al quale il bene sia stato “volturato” per mero errore. Infatti, ammettere che in simili casi la comunicazione degli atti espropriativi possa essere considerata invalida significherebbe onerare la Amministrazione – al fine di evitare l’insorgere di controversie- di effettuare verifiche di tipo esplorativo, che contraddicono alla presunzione di legittimità  degli atti catastali e che, comunque, il legislatore ha inteso evitare al fine di garantire la speditezza dalla azione amministrativa. D’altro canto significherebbe far scontare alla Amministrazione procedente errori che non le sono minimamente addebitabili e che essa a buon diritto è tenuta a prendere in considerazione, nel suo agire, solo allorquando tali errori constino da atti non contestati, o non contestabili, dei quali la Amministrazione medesima abbia ricevuto una comunicazione ufficiale.
Non è insomma sufficiente che la Amministrazione sia a conoscenza di fatti che siano in grado di insinuare il dubbio sulla effettiva titolarità  del bene assoggettato ad espropriazione, poichè non è l’Amministrazione a dover effettuare gli accertamenti. Sono gli interessati a doversi attivare per rendere la Amministrazione edotta, in maniera compiuta, della effettiva realtà .
4.3. Va ancora rilevato che, una volta che l’Amministrazione procedente abbia ritualmente effettuato le notifiche agli intestatari catastali, la mancata notifica ai proprietari effettivi non può assumere carattere invalidante degli atti stessi o di quelli successivi, nè legittima gli effettivi proprietari ad impugnare tardivamente gli atti espropriativi: tale decadenza consegue, a guisa di corollario, al principio per cui la notifica agli intestatari catastali integra conoscenza legale degli atti della procedura espropriativa anche in capo ai proprietari effettivi. Per tale ragione il Collegio ritiene condivisibile la pronuncia del Consiglio di Stato n. 7014 del 30 novembre 2006, richiamata dalla difesa del Comune, che ha affermato il dianzi ricordato principio di diritto.
4.4. Nel caso di specie il ricorrente afferma comunque l’illegittimità  degli atti espropriativi per non essere stati notificati alla proprietaria, signora Laganella, e addossa la responsabilità  di tale evento al Comune di Vieste, il quale non ha compiuto gli accertamenti del caso pur dopo che il signor Leonardo Manfredi, erroneamente indicato quale proprietario negli atti catastali, ebbe a far rilevare di non esser proprietario del fondo oggetto degli atti impugnati.
Il Collegio non ritiene che quanto accaduto il 13 luglio 1998, allorchè i funzionari del Comune notificarono il decreto di immissione in possesso al sig. Manfredi, assuma rilevanza ai fini del decidere. In quella occasione il sig. Manfredi si limitò a far verbalizzare di “non essere proprietario nè occupatore della particella 1044 del Foglio 12”, ma omise di chiarire di non esserne mai stato proprietario, omise di indicare il nominativo della signora Laganella quale effettiva proprietaria ed infine omise di far rilevare l’errore catastale. Men che meno risulta che in quella occasione il sig. Manfredi abbia fornito dimostrazione di quanto affermava. La comunicazione che il signor Leonardo Manfredi effettuò in quella sede, in buona sostanza, non fu affatto idonea a rendere i funzionari del Comune edotti dei reali trasferimenti che il fondo aveva, o non aveva, subìto, ma anzi li legittimava a credere che le risultanze catastali in loro possesso non rispecchiassero, semplicemente, l’assetto conseguente ad una misconosciuta cessione della proprietà  da parte dei Manfredi, successiva all’ultimo aggiornamento catastale in loro possesso.
4.5. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 e 11 della L. 865/1971, e sembra mettere in dubbio non solo il fatto che le notifiche siano avvenute a favore della proprietaria effettiva, ma anche che siano avvenute a favore dei proprietari catastali, signori Manfredi. In particolare con la doglianza in esame il sig. Coccia afferma che non sarebbe stato eseguito il deposito della relazione esplicativa dell’intervento da realizzare, non sarebbe stata data pubblicità  dell’avvenuto deposito, che “ai proprietari espropriandi” non sarebbe stata data comunicazione dell’avvio di procedimento -id est: del provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilità  – e quindi la facoltà  di interloquire. Il ricorrente ribadisce inoltre di non aver ricevuto la comunicazione dell’avvio di procedimento.
Il Collegio rileva che agli atti del giudizio non v’è prova di quanto afferma il ricorrente in ordine al mancato deposito degli atti alla casa comunale ed alla mancata notifica dell’avvio di procedimento ai signori Manfredi, che pacificamente erano i proprietari catastali. Anzi, a ben vedere la censura è stata formulata dal ricorrente in maniera assai generica, di guisa che riesce difficile comprendere se la ragione della doglianza risieda nella mancata notifica degli atti espropriativi alla signora Laganella o ai signori Manfredi.
Il Collegio considera che il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere una copia degli atti del procedimento allo scopo di produrla in giudizio e dimostrare, in tal modo, l’eventuale omissione degli adempimenti indicati negli artt. 10 e 11 della L. 865/71 o la mancata notifica degli atti agli intestatari catastali; a ciò, tuttavia, non ha provveduto. Sulla questione, inoltre, il sig. Coccia non ha più preso posizione specificamente pur dopo che il Comune, costituendosi in giudizio, ha eccepito di aver effettuato tutte le notifiche del caso ai proprietari catastali.
4.6. Il Collegio ritiene pertanto che, in difetto di prova contraria – che avrebbe dovuto essere prodotta dal ricorrente ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio – si deve presumere che il Comune abbia eseguito tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11 della L. 865/71; che gli atti della procedura siano stati notificati ai proprietari catastali; e che di conseguenza il ricorrente sia oggi decaduto dalla possibilità  di impugnarli, avendo egli acquistato il fondo oggetto del giudizio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
5. Risulterebbe conclusivamente tempestiva solo l’impugnazione del decreto di esproprio 5.12.2002 nonchè della successiva ordinanza sindacale 31 gennaio 2003, che ha disposto lo sgombero del fondo: ma tale impugnativa, alla luce della irricevibilità  del ricorso nella parte in cui è diretto ai tutti gli atti pregressi, è all’evidenza inammissibile per difetto di interesse atteso che il ricorrente non ha dedotto vizi propri della ordinanza di sgombero nè del decreto di esproprio.
6. Conclusivamente, il ricorso in epigrafe allo stato va dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile, impregiudicata la possibilità  per il ricorrente di agire in sede civile nei confronti della venditrice per far valere la garanzia per evizione.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile in parte inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Vieste, delle spese processuali, che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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