Edilizia e urbanistica – Espropriazione – Caducazione automatica degli atti di un procedimento ablatorio per effetto dell’approvazione di un nuovo strumento urbanistico – Non sussiste

Gli atti di un procedimento espropriativo non possono ritenersi automaticamente caducati per effetto dell’approvazione di un nuovo strumento urbanistico, a meno che prima dell’adozione del decreto di esproprio non intervenga uno strumento urbanistico che imprima al fondo da espropriare una nuova tipizzazione incompatibile con quella che fonda l’espropriazione.

N. 00003/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2003, proposto da: 
Saracino Nicola e Ruggieri Antonietta, rappresentati e difesi dall’avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Natale Clemente in Bari, via Dante, 193; 

contro
Comune di Vieste, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 482 del 5.12.2002, a firma del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, con la quale è stata disposta l’espropriazione definitiva;
– di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. N. Clemente e avv. Marco Vitone, su delega dell’avv. P. Medina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato i signori Nicola Saracino e Antonietta Ruggieri, comproprietari di fondo sito in Comune di Vieste, censito catastalmente al Foglio 12 mapp. 28, impugnano il decreto che ne ha disposto l’esproprio a favore del Comune di Vieste
Riferiscono i ricorrenti che il Comune di Vieste aveva approvato un programma pluriennale per la realizzazione di parcheggi, cui seguiva, nel 1996, la approvazione del progetto preliminare di un parcheggio da realizzarsi sul lungomare Europa: in tale progetto veniva incluso il fondo di proprietà  di essi ricorrenti. Seguiva nel 1998 la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità  dell’opera nonchè l’occupazione del fondo. Riferiscono ancora i ricorrenti che nel 1999 il Comune di Vieste approvava un Programma Integrato di Interventi, nel cui perimetro veniva compreso il fondo di proprietà  dei signori Saracino e Ruggieri assoggettato ad espropriazione per la realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa.
I signori Saracino e Ruggieri, pertanto, impugnano il decreto di esproprio adottato dal Comune di Vieste a compimento del procedimento espropriativo avviato nel 1996 rilevando come l’inclusione del fondo di loro proprietà  nel P.I.I. abbia comportato una sorta di decadenza implicita, o automatica, degli atti della procedura espropriativa e, contestualmente, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla distribuzione dei volumi e degli utili rinvenienti dall’area compresa nel perimetro del P.I.I..
Con unico ed articolato motivo i ricorrenti deducono pertanto l’illegittimità  del decreto di esproprio per violazione della L. 2359/1865, della L. 865/71, dei principi di buona amministrazione ed imparzialità , eccesso di potere per abnormità  procedimentale, eccesso di potere per contraddittorietà  ed abnormità  procedimentale.
Il Comune di Vieste si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, dando atto: dell’articolato procedimento che ha condotto alla dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità  del progetto relativo alla realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa; dell’articolato procedimento che ha portato alla approvazione del Programma Integrato di Interventi ai sensi della L. 179/92; di come questo ultimo comprenda, nell’ambito del suo perimetro, anche il fondo di proprietà  dei ricorrenti, assoggettato a procedura espropriativa, la cui destinazione a parcheggio viene ivi confermata; e di come, infine, il P.I.I. di che trattasi preveda una ripartizione di volumetria utile solo a favore dei proprietari di fondi classificati in zona C, inclusi nel Programma medesimo, e non anche a favore dei fondi già  assoggettati a procedura ablatoria.
Il Comune di Vieste ha quindi eccepito l’inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse ed ha insistito nel merito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto a decisione alla pubblica del 26 ottobre 2011.
L’infondatezza nel merito consente di prescindere dall’esame della eccezione preliminare di inammissibilità  del ricorso.
Osserva il Collegio come il decreto di esproprio impugnato costituisca il provvedimento finale e conclusivo di una procedura espropriativa avviata – secondo quanto si legge nel decreto di esproprio – con delibera di Giunta Municipale n. 662 del 17 giugno 1996, che approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico sul lungomare Europa. A tale provvedimento facevano seguito: la delibera di G.M. n. 274 del 26 maggio 1998, che dichiarava la pubblica utilità , l’urgenza e l’indifferibilità  dell’opera, contestualmente fissando i termini per le espropriazioni e per i lavori; le determinazioni dirigenziali nn. 223 e 224 del 28 maggio 2001, con le quali veniva disposto il pagamento delle indennità  accettate ed il deposito di quelle non accettate; e da ultimo i decreti di esproprio delle aree utilizzate per la realizzazione del parcheggio, tra cui anche il fondo di proprietà  dei ricorrenti.
Gli atti della procedura espropriativa presupposti al decreto di esproprio impugnato non sono stati gravati nella presente sede nè risulta che i ricorrenti li abbiano avversati con separato ricorso.
Essi, inoltre, non risulta siano mai stati in tutto o in parte revocati o annullati in autotutela, quantomeno nella parte in cui interessano fondi compresi nel Programma Integrato di Intervento.
Il decreto di esproprio impugnato, dunque, si fonda su atti consolidati, la cui efficacia non risulta essere venuta meno nel tempo.
Resta da verificare se tale efficacia possa essere stata implicitamente compromessa dalla approvazione del P.I.I., nell’ipotesi – peraltro contestata inter partes – in cui questo includa nel proprio perimetro il fondo di proprietà  dei ricorrenti, già  assoggettato a procedura espropriativa. In via generale il quesito potrebbe porsi nei seguenti termini: se ed in che limiti gli atti di un procedimento espropriativo possano ritenersi automaticamente caducati per effetto della approvazione di un nuovo strumento urbanistico.
Ebbene il Collegio ritiene che a tale quesito possa darsi risposta positiva allorchè prima della adozione del decreto di esproprio intervenga uno strumento urbanistico che imprima al fondo da espropriare una nuova tipizzazione incompatibile con quella che fonda l’espropriazione: in tal caso la nuova tipizzazione comporterebbe un implicito riconoscimento, da parte della Amministrazione, del venir meno della pubblica utilità  dell’opera per la cui realizzazione è preordinata l’espropriazione del fondo, la quale ultima, proprio per tale ragione, non potrebbe più essere validamente pronunciata. Si tratta evidentemente di una eventualità  assolutamente remota, dalla quale deriva- ove il repentino mutamento di destinazione non determini l’illegittimità  delle previsioni sopravvenute – una responsabilità  dell’organo politico di non poco conto; tuttavia è astrattamente possibile.
Fuori dal caso sopra visto l’efficacia degli atti relativi ad una procedura espropriativa non può essere messa in discussione se non con i mezzi ordinari, e cioè per via di annullamento giurisdizionale o in autotutela o attraverso revoca.
Nel caso di specie, quale che sia la valenza del P.I.I. approvato dal Comune di Vieste con la delibera di C.C. n. 31/99 – e cioè se di variante allo strumento urbanistico generale o meno, è certo che la tipizzazione “F/2 – parcheggio pubblico” è stata confermata dal Programma Integrato di Intervento: tanto si desume dalla stessa delibera di C.C. n. 31/99 nella quale si dà  atto della osservazione n. 4 pervenuta dai ricorrenti e del fatto che la particella di cui al Foglio 12 particella 28 riceve, nell’ambito del P.I.I. la medesima destinazione d’uso.
Di conseguenza ove pure il P.I.I. di cui è questione, facendo applicazione di qualche istituto di urbanistica perequativa, attribuisse all’intero comparto, e quindi anche al fondo di proprietà  dei ricorrenti, un indice di fabbricabilità  convenzionale – il che non è chiaro ed è contestato inter partes – ciò non avrebbe valore dirimente: infatti la destinazione impressa all’area dalle cartografìe impedirebbe di allocarvi volumi, di guisa che i ricorrenti potrebbero, al massimo, aspirare a vedersi corrispondere un controvalore dagli altri proprietari del comparto che si giovassero di tale volumetria.
In altre parole: la tipizzazione di un suolo, che attiene alle modalità  concrete del suo utilizzo, non viene messa in dubbio dalla possibilità  che a tale area siano attribuiti diritti edificatori astratti, cioè non concretamente realizzabili su quell’area, ma dislocabili e/o monetizzabili. E persino nel caso in cui lo strumento urbanistico per avventura prevedesse la possibilità  di allocare volumi su un fondo con destinazione incompatibile, prevarrebbe comunque la destinazione risultante dalle cartografìe, (ex multis C.d.S. IV, sentenza 11 marzo 2010 n. 1452).
In forza di quanto sopra precisato si può affermare che non sussista alcuna contraddizione tra la destinazione d’uso impressa al fondo di proprietà  dei ricorrenti in occasione dell’avvio della procedura espropriativa e quella risultante dal Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di C.C. n. 31/99. La volontà  di destinare il fondo medesimo alla realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa risulta confermata e l’efficacia dei precedenti atti espropriativi non può ritenersi compromessa o caducata. La procedura espropriativa è stata quindi del tutto correttamente portata a termine.
Se poi il Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di C.C. n. 31/99 abbia attribuito o meno ai ricorrenti diritti edificatori non è questione oggetto del presente giudizio e quindi va risolta in separata sede.
Il ricorso va conclusivamente respinto perchè infondato.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune di Vieste, delle spese processuali, che si liquidano in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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