Giustizia e processo – Contratti pubblici – Impugnazione
aggiudicazione ad altra concorrente disposta in esecuzione di sentenze di
annullamento della precedente aggiudicazione della gara a favore della
ricorrente – Conseguente estraneità  della ricorrente alla predetta gara –
Inussistenza presupposti per accoglimento della richiesta misura cautelare
monocratica ex art. 56 c.p.a.
 

Nell’ipotesi in
cui oggetto di impugnazione sia il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto
ad altra concorrente disposto in esecuzione di sentenze di primo e secondo
grado che hanno sancito l’illegittimità  della precedente aggiudicazione della
gara disposta a favore dell’odierno ricorrente, deve essere rigettata la proposta
domanda di misura cautelare monocratica exart. 56 c.p.a., poichè, a seguito delle prefate statuizioni, il
ricorrente risulta essere estraneo alla gara la cui aggiudicazione censura, con
conseguente inidoneità  dell’atto gravato a pregiudicare la sua posizione
soggettiva nel tempo intercorrente tra la data della richiesta misura
sospensiva e quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione
dell’avanzata domanda cautelare.

N. 00055/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00075/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2012, proposto da: 
Consorzio Connecting People Soc. Coop. Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Muscatello e Pierfrancesco Alessi, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Cri – Croce Rossa Italiana; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Prefetto di Foggia Ufficio Territoriale del Governo di aggiudicazione dell’appalto per la gestione del centro di accoglienza per immigrati sito in Foggia, località  Borgo Mezzanone alla Croce Rossa Italiana (non comunicato);
della nota del 22 dicembre 2011 nota prot. n. 1391/SERV. GEN. della Prefettura di Foggia;
della nota del prot. n.38/SERV. GEN. del 16 gennaio 2012 della Prefettura di Foggia;
della convenzione eventualmente stipulata con la CRI nonchè di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che gli atti dei quali viene chiesta la sospensione attengono all’esecuzione di sentenze di primo e secondo grado che hanno sancito l’illegittimità  dell’aggiudicazione della gara di cui si tratta alla società  cooperativa ricorrente, la quale, in conseguenza, allo stato, a detta gara appare estranea;
Ritenuto che tali atti non sono idonei a pregiudicare la posizione soggettiva della ricorrente nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (8 febbraio 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 18 gennaio 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)