Commercio, industria, turismo – Deliberazione C.C. soppressione mercato su area pubblica – Domanda di sospensione effetti – Non può essere accolta – Se è degradato e contrasta col decoro urbano – Se ricorrenti hanno rifiutato offerta siti alternativi – Se Comune si è impegnato a trasferimento mercato in zona idonea

Non può essere accolta la domanda di sospensione della deliberazione consiliare con cui il Comune ha disposto, modificando il Piano per il commercio su area pubblica, la soppressione di un mercato di merci varie, se esso è degradato e contrasta col decoro urbano; se i ricorrenti, pur manifestando interesse a una sistemazione unitaria e organica del mercato, hanno rifiutato l’offerta di siti alternativi; infine  se, in ogni caso, il Comune si è impegnato, prima della revoca delle autorizzazioni commerciali, a disporre il trasferimento del mercato in zona idonea.

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TAR  n. 1417 – 2011
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N. 00057/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01417/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Michele Volpe, Giacoma Mallardi, Nicola Gelao, Domenico Zecchini, Amin Nurul, Amzad Hossain, Ali Ahamed, Ullah Asfar, Badal Mohammed, Rosa De Marzo, Mohames Mouldi Ben Ali Moussaoui, Shafiqul Islam Md, Shadat Hossain, Ohidun Nobi Mohammed, Rina Nasrin, Bakar Abu, Islam Md Nazrul, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo in Bari, via Argiro, 117;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Valla, Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della deliberazione Consiliare n. 00036/2011 del 18.05.11, esecutiva il successivo 9.6.11, e successivamente conosciuta, avente ad oggetto la “Modifica del Piano per il Commercio su Area Pubblica presso i Mercati e le Fiere mediante la soppressione del mercato di merci varie di Corso Cavour e del Mercato Multietnico di via Crisanzio”, nella parte in cui si è deliberata la soppressione del Mercato di Merci Varie di Corso Cavour e la revoca delle relative licenze amministrative e delle concessioni in uso di cui sono titolari i ricorrenti;
2) delle note in data 17.06.2011 a firma del Direttore di Ripartizione Sviluppo Economico -Ufficio Commercio su Aree Pubbliche aventi ad oggetto “Soppressione mercato giornaliero Corso Cavour SOLLECITO scelta del posteggio in altri mercati cittadini” inviata ai ricorrenti;
3) ove occorra della nota a firma del Direttore di Ripartizione Sviluppo Economico -Ufficio Commercio su Aree Pubbliche datata 24.6.11, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7, della Legge n. 241 del 07.08.1990, per Revoca Autorizzazione amministrativa, e concessione d’uso stallo”;
4) dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni amministrative al commercio e delle relative concessioni d’uso rilasciate ai ricorrenti, ove nelle more intervenuti;
5) di ogni altro atto presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto, ivi compresi i pareri e le informative poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, con riserva di motivi aggiunti.
Motivi Aggiunti:
delle determinazioni dirigenziali datate 16.12.2011 comunicate con note prot. 299¦/VIII/5 e segg. del 21.12.2011, aventi ad oggetto la revoca delle autorizzazioni al commercio e delle concessioni d’uso degli stalli occupati dai ricorrenti all’interno del mercatino di merci varie in Corso Cavour a Bari;
nonchè per il risarcimento
di tutti i danni subiti dai ricorrenti a seguito dell’illegittima adozione degli atti impugnati.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti G. Gallo, A. Valla e A. Farnelli;
 

Considerato che gli impugnati provvedimenti si fondano su tre ordini di motivi, quali il degrado della struttura mercatale, il decoro urbano anche in relazione all’intervenuto completamento delle opere di restauro del Teatro Petruzzelli, nonchè la realizzazione del parcheggio interrato, ognuno dei quali autonomamente idoneo a supportare i provvedimenti medesimi;
Considerato che il Comune dispone di ampia discrezionalità  in ordine alle scelte di pianificazione del territorio urbano;
Considerato che il contestuale trasferimento del mercato in questione all’isolato successivo, previsto in sede di approvazione del progetto di parcheggio interrato, non può ritenersi limite alla successive scelte di programmazione e pianificazione in relazione alle mutate esigenze e alla sopravvenienza di circostanze nuove, quali l’intervenuto completamento del restauro del Teatro;
Considerato che, nonostante il favorevole parere delle associazione di categoria, i singoli operatori all’unanimità  hanno rifiutato e riscontrato negativamente l’offerta di siti alternativi proposti dal Comune, ivi compresa l’offerta di sistemazione presso altre strutture mercatali esistenti nella città  di Bari;
Considerato che i ricorrenti hanno manifestato interesse ad una sistemazione unitaria e organica del mercato, per evitarne la disgregazione (v. ricorso pag. 20) e per salvaguardarne la tipicità  e che a tal fine il Comune, prima di dare esecuzione ai provvedimenti di revoca delle singole autorizzazioni commerciali, impugnate con i motivi aggiunti, deve disporre in via prioritaria – e nel termine di giorni trenta – il trasferimento del mercato in modo da assicurare la concentrazione dei ricorrenti presso una delle aree già  individuate dal Comune, idonea ad accogliere tutti i ricorrenti e – in caso di loro mancata adesione a tale soluzione di scelta unitaria – deve consentire ad ogni ricorrente di scegliere individualmente il mercato ove trasferirsi nei limiti della disponibilità  del posto presso la struttura di destinazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, fatte salve le ulteriori determinazioni del Comune nei sensi indicati in motivazione.
Compensa le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)