Contratti pubblici – Gara – Misure cautelari monocratiche – Clausola stand still

 

Non sussiste pregiudizio irreparabile per la posizione soggettiva del ricorrente, con conseguente rigetto della richiesta di concessione di misure monocratiche, quando tra la data della richiesta ex art. 56 c.p.a. e la prima udienza utile in camera di consiglio intercorra un esiguo numero di giorni, visto e considerato che dal momento della notificazione della domanda cautelare la stipula del contratto è impedita a norma dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

 
N. 00050/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00054/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2012, proposto da: 
Lombardi Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso Vito Di Natale, in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; 

contro
Comune di Monopoli; 

nei confronti di
Aimeri Ambiente S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 147/2011 – Deter. Sett. VI RCS del 09.12.2011, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta “Aimeri Ambiente s.r.l.” la procedura di gara per l’affidamento novennale del “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del comune di Monopoli”; di tutti i verbali di gara;
per la declaratoria di inefficacia in via retroattiva, sin dalla data della stipula, del non conosciuto contratto di appalto che dovesse stipularsi nelle more della celebrazione del giudizio;
nonchè per l’inserzione di Lombardi Ecologia s.r.l.;
per la condanna del Comune di Monopoli alla rifusione dei danni patiti e patenti dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (25 gennaio 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, in quanto dal momento della notificazione della domanda cautelare la stipula del contratto è impedita a norma dell’art. 11, c. 10 ter, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e, comunque, la gara di cui si tratta ha per oggetto l’affidamento di un servizio novennale;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 25 gennaio 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 17 gennaio 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 17/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)