Contratti pubblici – Presupposti per l’accoglimento dell’istanza misure monocratiche ex art. 56 c.p.a..

à‰ accoglibile l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. ai fini della partecipazione alla gara con riserva, sussistendo il requisito di legge (nella specie, la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità  di aspirante a concorrere alla gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente fino alla data della prima camera di consiglio utile – 25 gennaio 2012 – per la trattazione collegiale della domanda cautelare, considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara de qua e quello di apertura delle buste risultano fissati, rispettivamente, al 13 e 17 gennaio 2012).

N. 00049/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00046/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2012, proposto da: 
Sigma S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Isabella Loiodice, in Bari, via Nicolai 29; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del disciplinare di gara relativo alla <<Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo quadro relativo alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici presso gli uffici provinciali e gli istituti scolastici della provincia di Barletta Andria Trani>> e di tutti gli atti di gara allegati; nonchè di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso ancorchè non conosciuti dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara di cui si tratta e quello di apertura delle buste risultano fissati, rispettivamente, al 13 e 17 gennaio 2012, che detta partecipazione è sicuramente impedita dal bando e dal disciplinare come impugnati, cosicchè la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità  di aspirante a concorrere, dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (25 gennaio 2012) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza ai fini della partecipazione con riserva della ricorrente alla gara di cui sopra e, per l’effetto, sospende provvisoriamente nella parte indicata in ricorso l’efficacia degli atti impugnati;
Fissa la camera di consiglio del 25 gennaio 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Si autorizza la notificazione a mezzo fax o posta elettronica;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 14 gennaio 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)