1. Giustizia e processo – Sentenza in forma semplificata – Consenso delle parti – Necessità – Non sussiste
2. Giustizia e processo – Ricorso giurisdizionale – Servizi pubblici – Asili nido – Impugnazione modalità di gestione del servizio – Attualità e concretezza dell’interesse – Soggetti compresi nell’elenco delle strutture organizzate per erogare il servizio – Non sussiste – Conseguenze
3. Contratti pubblici – Servizi sociali e socio educativi – Settori esclusi – Modalità di affidamento
4. Giustizia e processo- Asili nido – Ricorso giurisdizionale avverso atti di gara per gestione erogazione titoli di acquisto del servizio – Impugnazione tariffe per gli utenti – Impresa che non aspira all’affidamento del servizio – Difetto d’interesse al ricorso – Sussiste
1. L’emissione della pronuncia in forma semplificata ex art.60 c.p.a. non presuppone l’acquisizione del consenso delle parti, che devono solo esser informate, se presenti, dell’intenzione del giudice di far ricorso alla predetta disposizione acceleratoria.
2. E’ inammissibile, per insussistenza di un interesse concreto ed attuale, il ricorso proposto al fine di far dichiarare l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione di erogare titoli di acquisto del servizio degli asili nido da somministrare direttamente agli utenti, piuttosto che procedere alla gara di appalto, poichè i titoli possono essere utilizzati presso le strutture autorizzate, tra le quali sono comprese le strutture ricorrenti.
3. I servizi sociali e socio educativi ricadono nell’ambito dei “contratti esclusi” di cui all’All. II B del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto devono affidarsi mediante espletamento di gara ufficiosa previo invito ad almeno cinque operatori.
4. Le imprese che non possano aspirare all’affidamento della gestione dell’erogazione dei titoli di acquisto del servizio degli asili nido, difettano dell’interesse ad impugnare la determinazione delle tariffe poste a carico dell’utenza; dovendosi, peraltro, evidenziare che il Comune, al fine di evitare l’interruzione del servizio, possa autonomamente stabilirle nelle more della definizione regionale dei criteri, da attuarsi ex art.32 del Reg. della Regione Puglia n. 4/2007 di disciplina del sistema integrato dei servizi sociali.
N. 00178/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01789/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2011, proposto da:
Nidomaterna M.G. s.r.l., Scuole Montessori Foggia soc.Cooperativa Consortile, Cooperativa Sociale Fiordaliso, As.So.Ri. Onlus, Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, tutte rappresentate e difese dall’avv. Cinzia Talamo, con domicilio eletto presso Gaetano Fioretti in Bari, via Calefati, 418;
contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti, Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Soc. Coop. Sociale Icaro, Asilo San Francesco, Baby Garden Soc. Coop., Defor s.r.l., Francesco Bosco, Cap s.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensiva
– del bando di gara, indetta dal Comune di Foggia, per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di servizi per l’infanzia (3-36 mesi) presso strutture private autorizzate. Anno scolastico 2011/2012;
– della delibera della Giunta Comunale di Foggia n. 87 del Registro del 02 agosto 2011, affissa all’Albo Pretorio in data 04 agosto 2011;
– degli inviti, trasmessi a mezzo fax, del Dirigente del Servizio Scolastico Amministrativo del 11 agosto 2011, aventi ad oggetto, l’accettazione del contenuto della delibera n. 87/2011, e la disponibilità ad accettare le iscrizioni degli assegnatari dei buoni di acquisto nonchè le eventuali comunicazioni di accettazione;
– dell’avviso pubblico del ridetto bando di gara, pubblicato all’Albo Pretorio in data 22 agosto 2011, e le relative domande di partecipazione;
– del decreto di approvazione della graduatoria predisposta dal Servizio Scolastico Amministrativo, regolarmente pubblicata;
– della determinazione dirigenziale del Servizio Scolastico Amministrativo del Comune di Foggia, N.R. generale delle determinazioni 908/2011, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Foggia in data 10 ottobre 2011, avente ad oggetto l'”Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Foggia e gli asili nido autorizzati al funzionamento, Assegnazione di buoni per l’acquisto di servizio per l’infanzia”;
– delle convenzioni eventualmente e medio tempore sottoscritte;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Umbrto Forcelli, su delega dell’avv. Cinzia Talamo, per la parte ricorrente; l’avv. Domenico Dragonetti, per il Comune resistente.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c. p. a. in merito alla decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che le odierne ricorrenti in qualità di gestori per gli anni pregressi del servizio di asilo nido del Comune di Foggia mediante appalto, impugnano gli atti in epigrafe indicati concernenti il procedimento seguito dall’Amministrazione per l’affidamento della gestione, con le modalità stabilite inizialmente con la deliberazione G.C. n.95 del 29 luglio 2010 (anno scolastico 2010-2011) e poi con deliberazione G.C. n.87 del 2 agosto 2011 (anno scolastico 2011-2012) consistente nell’erogazione di titoli d’acquisto del servizio da distribuire direttamente all’utenza e da utilizzare esclusivamente presso le strutture autorizzate, tra cui figurano per il corrente anno scolastico le odierne ricorrenti;
– che a sostegno del gravame le ricorrenti deducono le seguenti articolate censure, domandando oltre l’annullamento l’accertamento della inefficacia e/o nullità delle convenzioni sottoscritte dal Comune di Foggia :
I. Violazione principi imparzialità , buon andamento, partecipazione e parità di trattamento dei gestori degli asili nido; violazione principi comunitari di libero mercato e libera concorrenza; eccesso di potere, violazione reg regionale n.4/2007 e del reg unico per l’affidamento dei servizi;
II. Violazione delibere C.C.; eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto; incompetenza della Giunta e del Dirigente Servizio scolastico; violazione art 42 e 107 d.lgs. 267/2000, art 63 Statuto comunale;
III. Violazione art 117 d.lgs. 267/2000, art 32 Reg regionale 4/2007, eccesso di potere per difetto di istruttoria;
IV. Manifesta violazione l.328/2000, l.r. 19/2006, r.r. 4/2007, reg unico per l’affidamento dei servizi, art 63 Statuto comunale, eccesso di potere;
– che la suesposta deliberazione G.C. n.95/2010, unitamente al omologo bando di gara indetto dal Comune di Foggia per l’anno scolastico 2010/2011 è stata impugnata dalle ricorrenti con autonomo ricorso RG 1825/2010 presso questa Sezione, respinto con sentenza definitiva n.1856 del 7 dicembre 2011;
– che con autonomo ricorso RG 2151/2010 le ricorrenti impugnavano altresì le determinazioni dirigenziali n.61 e 957/2010 e n.65 e 1032/2010 concernenti rispettivamente l’approvazione dello schema di convenzione e l’affidamento del servizio di gestione del servizio asilo nido relativamente all’anno scolastico 2010/2011;
– che anche il suddetto ricorso veniva respinto da questa Sezione con sentenza n.1881 del 15 dicembre 2001;
– che si costituiva il Comune di Foggia, rilevando l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, ed evidenziando in necessaria sintesi la legittimità delle modalità di affidamento del servizio prescelte secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici dei servizi de quo;
– che alla camera di Consiglio del 15 dicembre 2011 la difesa di parte ricorrente comunicava di rinunciare alla suindicata istanza incidentale di sospensione;
RITENUTO:
– preliminarmente, che la rinuncia all’istanza di tutela cautelare comunicata da parte ricorrente non preclude la decisione del ricorso in forma semplificata ex art 60 c.p.a., atteso che non costituisce condizione per l’applicazione della disposizione acceleratoria di cui all’art 60 c.p.a. – così come in vigenza dell’art. 26 comma 4 l. 1034/1971, come modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205 (ex plurimisConsiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8625, id. sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4630) – l’acquisizione del consenso delle parti, le quali in realtà devono essere solo informate, se presenti, dell’intenzione del giudice di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, come avvenuto nella fattispecie;
– che infatti la causa risulta matura per la decisione in forma semplificata ex art 60 c.p.a. anche alla luce dei recenti pronunciamenti inter partes resi da questa Sezione inerenti provvedimenti connessi;
– che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti lamentano la lesione dell’interesse di tipo strumentale all’ottenimento dell’affidamento del servizio, contestando il procedimento seguito dal Comune resistente diretto alla concessione di buoni da erogare alle famiglie da utilizzare esclusivamente presso le strutture autorizzate, tra cui figurano le stesse ricorrenti, le quali tuttavia non hanno sottoscritto la convenzione con l’Amministrazione, non accettando le tariffe deliberate;
– che la ricomprensione delle ricorrenti nell’elenco degli operatori autorizzati priva le medesime dell’interesse attuale e concreto a denunziare l’illegittimità del metodo di affidamento (sentenze n.1856 del 7 dicembre 2011 e n. n.1881 del 15 dicembre 2001) dipendendo poi la scelta di non procedere alla sottoscrizione della convenzione ad autonoma valutazione effettuata dalle medesime;
– che inoltre, il procedimento seguito dal Comune resistente non risulta lesivo, nei limiti dell’interesse dedotto, dell’evidenza pubblica, essendo i servizi sociali e socio educativi ricompresi nei contratti esclusi di cui all’All. II B al vigente Codice Contratti per i quali è comunque prescritto l’affidamento mediante “gara ufficiosa tra almeno 5 operatori” (art 27, 30 d.lgs. 163/2006 e s.m.) senza onere di invito nei confronti delle ricorrenti;
– che non potendo allo stato attuale aspirare all’affidamento della gestione del servizio, le ricorrenti non vantano interesse nemmeno in ordine alle rimanenti censure ed in particolare in merito alla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che il Comune può comunque evidentemente autonomamente stabilire nelle more della definizione regionale dei criteri ex art 32 reg. reg. 7/2007, pena l’interruzione di un pubblico servizio;
– che con sent n.1856/2011, pur priva dell’autorità di giudicato, questa Sezione ha respinto nel merito il ricorso delle odierne ricorrenti avverso la deliberazione G.C. 95/2010 riguardante l’anno scolastico 2010/2011 di contenuto del tutto analogo rispetto alla deliberazione G.C. 87/2011 – qui impugnata – relativa all’anno scolastico 2011/2012;
– che il Collegio non ha motivo per discostarsi dalla suesposta recente decisione, essendovi identità oltre che sul piano soggettivo delle parti in causa, su quello oggettivo degli elementi costitutivi dell’azione proposta quanto a petitum, causa petendi e motivi di gravame;
– che pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse sia quanto alla domanda demolitoria che a quella dichiarativa, e comunque infondato nel merito, secondo i recenti pronunciamenti di questa Sezione sopra richiamati;
– che sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato nel merito, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)