1. Giustizia e processo – Atto emanato da organo centrale dello Stato avente efficacia non territorialmente limitata – Competenza Tar Lazio-Roma – Sussiste
2. Giustizia e processo – Controversia relativa ad atto presupposto ed atto consequenziale – Competenza di un unico giudice – Necessità
3. Giustizia e processo – Competenza per territorio del T.a.r. regionale – Criteri di individuazione
4. Giustizia e processo – Pronuncia misure cautelari – Incompetenza per territorio – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste
1. L’impugnazione di atti emanati da organi centrali dello Stato e che risultano destinati a riflettere effetti diretti su tutto il territorio nazionale incardina la competenza del T.a.r. Lazio – sede di Roma.
2. La controversia per impugnazione di un atto presupposto e di quello consequenziale deve esser necessariamente deferita ad un unico giudice.
3. L’ambito locale all’interno del quale l’atto è destinato a produrre i suoi effetti diretti determina la competenza per territorio del relativo T.a.r. regionale.
4. La competenza territoriale risulta inderogabile anche con riferimento alla pronuncia di misure cautelari ed il suo difetto è rilevabile d’ufficio, mediante l’emissione di ordinanza che deve indicare il giudice competente.
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TAR, ric. n. 2081 – 2011
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N. 00123/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02081/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2011, proposto da Vincenzo Nunzio Scalcione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Paccione e Emilio Reboli, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 7862/38 del 12.9.2011 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ad oggetto: “¦ concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi. (D.D.G.- MIUR 13.07.2011 – G.U. 4a Serie Speciale Concorsi n. 56 del 15-7-2011) – Comunicazione non ammissione alla partecipazione alla procedura concorsuale per irricevibilità della domanda ai sensi dell’art. 4 del Bando predetto”;
– ove occorra, del Bando di Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale Concorsi, n. 56 del 15.7.2011;
-di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visto l’art. 16, comma 2 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Emilio Reboli e Giovanni Cassano;
Considerato che l’impugnativa investe anche atti presupposti – quali il bando – che sono stati emanati da un organo centrale dello Stato ed hanno efficacia non territorialmente limitata;
Ritenuto che, anche in conformità a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 19 del 14 novembre 2011, nella specie, non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma;
Ritenuto, inoltre, che, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 13 del 14 ottobre 1992, debba essere un unico giudice amministrativo competente a conoscere l’impugnativa dell’atto presupposto e di quello consequenziale;
Rilevato che nel caso di specie gli atti adottati dall’amministrazione centrale (atti presupposti) sono provvedimenti con effetto diretto su tutto il territorio nazionale e non già con efficacia limitata al territorio della Regione Puglia ove producono unicamente effetti riflessi; che ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte cod. proc. amm. la regola dell’efficacia territoriale diretta dell’atto impugnato appare assumere valenza di criterio generale di radicamento della competenza per territorio del T.A.R. della Regione nel cui ambito territoriale l’atto produce i menzionati effetti;
Considerato, pertanto, che in base al citato art. 13, comma 1, seconda parte cod. proc. amm. non può affermarsi la competenza per territorio dell’adito T.A.R. Puglia, sede di Bari; che in base alle disposizioni del codice del processo amministrativo la competenza di cui agli artt. 13 e 14 cod. proc. amm. è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari e che il difetto di competenza è rilevato, anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente (cfr. art. 16, commi 1 e 2 cod. proc. amm.); che in base alla previsione normativa di cui all’art. 13, comma 3 cod. proc. amm. è competente a conoscere la presente controversia il T.A.R. Lazio, sede di Roma;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente controversia in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)