1. Giustizia e processo – Rito avverso silenzio della P.A. – Condizioni di  ammissibilità 


2. Rinnovabili – Parco eolico – Istanza di compatibilità  ambientale –  Obbligo di conclusione procedimento di VIA – Inderogabilità  – Sussiste 

1. Costituiscono condizioni di ammissibilità  del giudizio avverso il silenzio della P.A. intimata (art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a): la titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e il decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo con conseguente formazione del silenzio.


2. In materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico, l’amministrazione preposta è obbligata a pronunciarsi entro termini perentori (cioè entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza: art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006) nei confronti delle istanze di compatibilità  ambientale, costituendo tale obbligo principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni o dagli enti delegati.

N. 00098/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2011, proposto da Luceria s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Scillitani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Francesco Crispi 14; 

contro
Provincia di Foggia; 
Regione Puglia;
Comune di Lucera; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lucera;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Patrizia Ciorciari, per delega dell’avv. Marco Scillitani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nel Comune di Lucera, presentata il 16 novembre 2009.
Deduce la violazione della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti interessati.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Lucera.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 152 del 2006.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Lucera.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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