Contratti e appalti – Gara d’appalto sotto soglia comunitaria ex artt. 121 e ss. del D.Lgs.n. 163/2006 – Servizio di trasporto scolastico – Indicazione specifica nell’offerta degli oneri per la sicurezza – Non prevista dalla lex specialis – Violazione dell’art.87, co.4, del codice degli appalti – Non sussiste – Ragioni
La disciplina delle gare d’appalto pubbliche sotto soglia comunitaria di cui alle norme degli artt. 121 e ss. del D.Lgs.n. 163/2006, fa rinvio all’applicazione dei soli principi – non già alle singole norme – degli affidamenti di rilevanza comunitaria. Sicchè, se il bando di gara non preveda l’obbligo di specificare i costi per la sicurezza all’interno dell’offerta economica per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico (dove l’incidenza di tali costi si rivela comunque minima), detta omessa specificazione da parte di una concorrente, pur se richiesta espressamente all’art. 87, co.4, del codice per gli appalti comunitari, non comporta l’esclusione dalla gara, in applicazione dei principi di semplificazione e speditezza propri degli appalti sotto-soglia. In tal caso, infatti, la stazione appaltante può comunque verificare la congruità dei costi di sicurezza nell’ambito dell’analisi complessiva del corrispettivo offerto e delle singole voci di costo.
N. 00128/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02161/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2011, proposto da Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Giancaspro e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Quintino Sella, 40;
contro
Comune di Noci, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bianco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;
nei confronti di
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Piccinni, 150;
per l’annullamento
della determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Noci n. 914 del 9.11.2011, conosciuta in data 21.11.2011, con cui è stato stabilito di aggiudicare, alle condizioni tutte indicate nell’offerta, l’appalto del servizio di trasporto scolastico, in via sperimentale per la durata di due mesi (novembre-dicembre 2011), con possibilità di proroga per ulteriori cinque mesi (gennaio-maggio 2012), alla ditta controinteressata;
della nota dirigenziale n. 17508 del 16.11.2011, con cui il Comune di Noci ha respinto l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;
di tutti gli atti della procedura concorsuale, ed in particolare dei verbali di gara;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi compresi, ove occorra e nei limiti del proprio interesse, la lettera d’invito del 19.10.11, il relativo allegato A (“Relazione analitica del prezzo offerto”) nonchè il capitolato d’appalto;
nonchè per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, se ed in quanto stipulato, tra il Comune di Noci e la società aggiudicataria, e del conseguente diritto della ricorrente a subentrare nello svolgimento della prestazione contrattuale;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noci e di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Silvio Giancaspro, Domenico Bianco, Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
Constatata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità avanzata dalla difesa della controinteressata, in quanto il ricorso è infondato nel merito;
Considerato che l’impugnativa verte principalmente sull’asserita violazione dell’art. 87, quarto comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte dell’impresa aggiudicataria, che avrebbe omesso di specificare, nella propria offerta economica, l’entità dei costi relativi alla sicurezza;
Ritenuto che il motivo è infondato, in quanto:
– la gara su cui si controverte ha ad oggetto un appalto sottosoglia ed è disciplinata dagli artt. 121-ss. del d.lgs. n. 163 del 2006;
– l’art. 125, ultimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 fa rinvio ai soli “principi” dettati in tema di affidamento degli appalti di rilevanza comunitaria, mentre la normativa di dettaglio (inclusa la citata previsione dell’art. 87, quarto comma, in materia di oneri per la sicurezza) risulta applicabile solo ove richiamata dalla lex specialis di gara, e ciò in ossequio ai principi di semplificazione e speditezza che governano lo svolgimento delle procedura sottosoglia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2011 n. 5742);
– nella fattispecie, la lettera d’invito non onerava i concorrenti della specificazione dell’importo degli oneri per la sicurezza, ed anzi l’allegato A predisposto dalla stazione appaltante (il cui utilizzo era obbligatorio) prescriveva l’indicazione di un prezzo onnicomprensivo di ogni costo e prestazione a carico dell’impresa;
– sotto tale profilo, la lettera d’invito non viola alcuna disposizione legislativa o regolamentare in materia di appalti, dovendo riconoscersi all’Amministrazione aggiudicatrice la facoltà di verificare la congruità degli oneri per la sicurezza nell’ambito dell’analisi complessiva del corrispettivo offerto e delle singole voci di costo;
Ritenuto, altresì, che l’incidenza degli oneri per la sicurezza può risultare fortemente attenuata in relazione agli appalti per il servizio di trasporto scolastico, avuto riguardo alla specificità della prestazione, che si svolge in prevalenza sugli automezzi, al di fuori dei locali d’impresa (cfr., in tal senso, TAR Emilia Romagna, Parma, 9 novembre 2011 n. 388);
Ritenuto, infine, che nessuna violazione procedurale può imputarsi all’Amministrazione, che ha effettuato un’integrazione d’istruttoria (proprio in ordine alla congruità dei costi per la sicurezza) dopo l’aggiudicazione definitiva, assecondando le rimostranze della stessa società ricorrente, ed ha in ogni caso concluso per l’affidabilità dell’offerta della ditta vincitrice;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere il ricorso in epigrafe, con compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alla novità della questione trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)