1. Giustizia e processo – Dichiarazione di illegittimità  costituzionale di norme – Retroattività  – Effetti nei confronti dei giudizi non ancora definiti
2. Rinnovabili – Realizzazione di impianti con d.i.a. – Ricorso avverso il diniego di autorizzazione tramite d.i.a. di impianto con potenza superiore alla soglia prevista dalla legge dello Stato – Dichiarazione di incostituzionalità  delle norme regionali che la consentivano – Effetti sul rapporto sub iudice
3. Rinnovabili – Realizzazione di impianti con d.i.a. – Ricorso avverso il diniego di autorizzazione tramite d.i.a. di impianto con potenza superiore alla soglia prevista dalla legge dello stato – Dichiarazione di incostituzionalità  delle norme regionali che la consentivano – Applicabilità  dell’art. 1 quater D.L. 105/2010 all’impianto non ancora realizzato – Esclusione

1. La dichiarazione d’illegittimità  costituzionale di una norma si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti rapporti non ancora esauriti.
2. Con le sentenze nn. 119/2010 e 366/2010 la Corte Costituzionale ha abrogato rispettivamente l’art. 27 della l.r. 1/2008 e l’art. 3 della l.r. 31/2008, che consentivano nella Regione Puglia la realizzazione con procedure semplificate di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con potenza nominale superiore alle soglie indicate nella normativa di riferimento statale (D.Lgs. 387/03). Pertanto, poichè la dichiarazione di incostituzionalità  ha efficacia nei confronti di tutti i rapporti non ancora esauriti, va respinto il ricorso avverso il diniego in relazione alla denuncia di inizio attività  presentata per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale superiore a quella indicata dalla legge dello stato, essendo venuta meno la utilizzabilità  di siffatto procedimento, sebbene fosse consentita al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
3. Con la previsione dell’art. 1-quater del D.L.  n. 105 del 2010 il legislatore ha inteso disporre una sanatoria generalizzata ed automatica per tutte le denunce d’inizio attività  presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del D. Lgs. n. 387 del 2003. La salvezza degli effetti delle denunce prevista dalla norma (che ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva) è tuttavia condizionata alla circostanza che l’impianto sia stato non solo ultimato, ma anche messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità  di tutelare l’affidamento degli investitori circa la legittimità  delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell’impianto.

 
N. 00075/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2009, proposto da Fastwind s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michael Jonathan Fargion, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

contro
Comune di Candela, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 11057 in data 11 novembre 2008, con il quale il Comune di Candela, in relazione alla d.i.a. presentata dalla ricorrente in data 17 ottobre 2008 per l’installazione di un impianto eolico (950 KW), ha espresso il diniego, in applicazione dell’art. 6 della legge regionale n. 31 del 2008, nonchè dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003;
– e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, anche per lucro cessante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Candela;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti l’avv. Michael Jonathan Fargion e l’avv. Giuseppe Mescia (per delega dell’avv. Giacomo Mescia);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La Fastwind s.r.l. impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Candela ha espresso il diniego in relazione alla denuncia d’inizio attività  presentata il 17 ottobre 2008 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica (di potenza pari a 950 KW).
Deduce, con unico ed articolato motivo, violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e violazione della legge regionale n. 31 del 2008.
Si è costituito il Comune di Candela, resistendo al gravame.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2011, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
La Fastwind s.r.l. ha presentato denuncia d’ inizio attività  per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 950 KW (di poco inferiore alla soglia di 1 MW).
La normativa vigente all’epoca della presentazione della denuncia (ottobre 2008) può riassumersi come segue.
L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia era regolata, in via generale, dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, il quale tuttora prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso decreto, sono sottoposti alla disciplina semplificata della denuncia di inizio attività  (così l’art. 12, comma 5); in particolare, la tabella distingue gli impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano (per la fonte eolica, la soglia massima per il ricorso alla d.i.a. è di 60 KW). Sempre l’indicato art. 12, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità  di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina semplificata.
Nella Regione Puglia, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) aveva invece previsto l’applicazione della disciplina della d.i.a. agli impianti eolici di capacità  di generazione fino ad 1 MW. La norma, poi abrogata dall’art. 6 della legge regionale n. 31 del 2008, restava applicabile alle denunce, come quella oggetto del presente giudizio, presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore di questa (cfr. art. 7 della legge n. 31 del 2008).
Come è noto, l’art. 3 della menzionata legge regionale n. 31 del 2008, che analogamente prevedeva il regime semplificato della d.i.a. per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a quelle previste alla tabella A allegata al d. lgs. n. 387 del 2003, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2010.
Successivamente, con sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2010, anche l’art. 27 della legge della Regione Puglia n. 1 del 2008 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (per l’ambito di applicabilità  temporale che ancora conservava), nella parte in cui aveva elevato la soglia di potenza entro la quale la costruzione dell’impianto risultava subordinata a procedure semplificate, poichè le maggiori soglie di capacità  di generazione possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
L’odierna ricorrente ha presentato al Comune di Candela la denuncia d’inizio attività , per la costruzione di un aerogeneratore di potenza pari a 950 KW, avvalendosi della più favorevole previsione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (che innalzava, come detto, fino ad 1 MW la soglia massima di potenza individuata dalla normativa statale per l’applicabilità  del regime semplificato).
La norma di legge regionale dichiarata incostituzionale costituiva la fonte che avrebbe legittimato, secondo la tesi della ricorrente, la costruzione e l’esercizio dell’impianto sulla base di semplice asseverazione. La normativa regionale, d’altra parte, viene espressamente invocata dalla ricorrente, mediante apposito motivo di gravame, quale parametro di verifica della legittimità  del provvedimento comunale impugnato.
Tuttavia, per effetto delle richiamate pronunce della Corte costituzionale, gli impianti eolici con capacità  di generazione tra 60 KW ed l MW risultano sottoposti all’ordinario regime dell’autorizzazione unica regionale.
àˆ pacifico che la dichiarazione d’illegittimità  costituzionale di una norma ha efficaciaerga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti rapporti non ancora esauriti.
Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità  di una norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 138; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011 n. 2).
Nel caso in questione, la ricorrente lamenta l’illegittima compressione del proprio diritto a realizzare, sulla base di mera denuncia di inizio attività , un impianto eolico di potenza lievemente inferiore ad 1 MW, in virtù di una norma di legge regionale che è stata dichiarata incostituzionale: sussiste, quindi, uno stretto rapporto tra la posizione soggettiva fatta valere in giudizio e la norma di legge dichiarata incostituzionale.
Per quanto detto, venuta meno la stessa utilizzabilità  dello strumento della denuncia d’inizio attività , l’impugnativa non può essere accolta.
Per completezza, infine, non può essere condiviso quanto argomentato da parte ricorrente con la memoria di replica depositata in prossimità  dell’udienza pubblica, laddove si afferma che, sebbene i lavori di costruzione dell’impianto non siano mai iniziati (a causa della diffida adottata dal Comune), alla fattispecie sarebbe comunque applicabile la previsione dell’art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 129 del 2010, ai cui sensi “Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività  di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità  a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il legislatore ha inteso disporre una sanatoria generalizzata ed automatica, per tutte le denunce d’inizio attività  presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del d. lgs. n. 387 del 2003.
La salvezza degli effetti delle denunce è tuttavia condizionata alla circostanza che l’impianto sia stato non solo ultimato, ma anche messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità  di tutelare l’affidamento degli investitori circa la legittimità  delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell’impianto.
La norma, che deroga rispetto al principio generale secondo cui le pronunce di incostituzionalità  spiegano i loro effetti anche sui rapporti giuridici già  sorti e non esauriti, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva, specialmente con riguardo alla perentorietà  del termine ultimo di applicabilità  (150 giorni dalla sua entrata in vigore), che non tollera improprie sospensioni o dilazioni in ragione della mera pendenza di impugnative giurisdizionali avverso i provvedimenti inibitori assunti dai Comuni, come nella fattispecie pretenderebbe parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto, anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura forfetaria indicata in dispositivo, tenuto conto della novità  delle questioni trattate e della contemporanea pendenza di giudizi seriali aventi identico contenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Fastwind s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Candela, nella misura di euro 800 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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