1. Accesso –  Provvedimenti amministrativi prodromici   alla  rimozione  di impianti per cartelli stradali – Ostensione  alla società   proprietaria   degli impianti – Necessità  
2. Procedimento amministrativo – Cartellonistica pubblicitaria abusiva -Diffida alla rimozione – Necessità 

1. Sussiste il diritto di accesso della società  concessionaria agli atti amministrativi prodromici alla rimozione di propri impianti pubblicitari. 
2. In conformità  all’art. 23, comma 13-bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) l’Amministrazione (i.e. l’ente proprietario della strada), nel momento in cui decide la rimozione della cartellonistica pubblicitaria abusiva, opera attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso, che  deve necessariamente essere preceduto da una comunicazione di diffida alla rimozione, anche al fine di consentire al proprietario delle insegne pubblicitarie di richiedere successivamente la restituzione degli impianti rimossi dall’Amministrazione.

N. 00030/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2011, proposto da Studiocinque Outdoor s.r.l. – società  unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina di Gifico, con domicilio eletto presso l’avv. Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Comune di Trani;

per l’annullamento
– del provvedimento implicito di rigetto (ovvero di silenzio-rifiuto ex art. 25 legge n. 241/1990), con cui l’amministrazione resistente ha negato l’accesso alla seguente documentazione, ove esistente: “Provvedimento di rimozione degli impianti pubblicitari della Studiocinque Outdoor s.r.l. società  unipersonale, adottato dal Comune di Trani, insieme alle istruzioni e modalità  per il ritiro del materiale rimosso”;
– di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quelli gravati, tacito o espresso, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo della sfera giuridica della ricorrente;
nonchè per l’accertamento del diritto della stessa ricorrente a vedersi riconosciuto detto accesso;
e per il conseguente ordine, al Comune di Trani, di esibire gli atti tutti indicati nell’istanza presentata dalla Studiocinque Outdoor s.r.l. società  unipersonale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. Carmelina di Gifico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente Studiocinque Outdoor s.r.l. – società  unipersonale aveva installato due impianti pubblicitari in Trani alle vie Borsellino e Falcone.
La stessa aveva temporaneamente rimosso detti impianti al fine di consentire i lavori stradali necessari alla realizzazione presso la via Pozzopiano di un sottopasso ferroviario, con l’intenzione di ricollocarli al termine dei lavori.
Successivamente la Studiocinque Outdoor s.r.l. apprendeva da articoli di giornali (in atti) che il Comune di Trani aveva provveduto alla rimozione dei menzionati impianti.
Pertanto, l’odierna ricorrente avanzava in data 12.7.2011 specifica istanza di accesso agli atti per la conoscenza del provvedimento presupposto alla rimozione di cui sopra, unitamente alla richiesta di avere nozione circa le modalità  ed i tempi per il ritiro del materiale rimosso.
Detta istanza rimaneva senza risposta.
La ricorrente Studiocinque Outdoor s.r.l. contesta in questa sede ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. il silenzio serbato dal Comune di Trani sulla propria istanza di accesso.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto.
La Studiocinque Outdoor ha, infatti, allegato un interesse apprezzabile e giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 22, comma 1, lett. b), 24, comma 7, primo periodo legge 7 agosto 1990, n. 241 e 2, comma 1 d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184 (rivolto alla tutela anche in sede giurisdizionale della propria sfera giuridica) all’accesso alla suddetta documentazione.
Tanto è sufficiente, ad avviso del Collegio, per radicare l’interesse all’accesso.
Va evidenziato, a tal riguardo, che ai sensi dell’art. 23, comma 13-bis dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455 a euro 17.823; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge in modo manifesto che l’amministrazione (i.e. l’ente proprietario della strada), nel momento in cui decide la rimozione della cartellonistica abusiva, opera attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso.
Peraltro, il comma 13-quater.1 della disposizione in commento contempla la possibilità  per l’ente proprietario di disporre liberamente dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità  all’art. 23 dlgs n. 285/1992, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione, specificando che “Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.”.
Da tale prescrizione si desume come l’autore della violazione, il proprietario ovvero il possessore del terreno su cui sono installati gli impianti abusivi debbano ricevere comunicazione della diffida alla rimozione, anche al fine di potere richiedere successivamente la restituzione degli impianti rimossi dall’amministrazione.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’ordine di esibizione da parte del Comune di Trani della documentazione richiesta dalla società  ricorrente con istanza del 12.7.2011 (provvedimento di rimozione degli impianti ed istruzioni e modalità  per il ritiro del materiale rimosso), entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Trani di esibire alla società  ricorrente, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, la documentazione richiesta.
Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Studiocinque Outdoor s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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