1. Pubblico impiego – Revoca della borsa di studio di specializzazione e perfezionamento post laurea ed attività  formative elevate –  Frequenza corso presso scuola di specializzazione d’istruzione secondaria –  Non dà  titolo alla borsa di studio – Ragioni  


2. Procedimento amministrativo – Art. 21 octies L. 07.08.1990 n. 241 – Vizi meramente formali – Effetti

1. Tra  i corsi di preparazione ai concorsi professionali o ad essi assimilabili che, ai sensi del bando  del POR Puglia 2000-2006, misura 3.7-azione d1),  non danno titolo alla borsa di studio di specializzazione e perfezionamento post laurea ed attività  formative elevate, va sicuramente ricompreso il corso presso una  Scuola  di specializzazione per l’insegnamento secondario, giacchè   esso riguarda le classi d’abilitazione corrispondenti alle classi concorsuali relative all’insegnamento nelle scuole secondarie secondo l’ordinamento scolastico vigente e l’esame di Stato conclusivo ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti scolastiche.


2. Ai sensi art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241 ove il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nessun rilievo possono assumere i vizi meramente formali dedotti quand’anche fondati.

N. 00019/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2008, proposto da: 
Marilena Saccomanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Maggiore e Cataldo Visconti, con domicilio in Bari presso la Segreteria del T.a.r., come per legge; 

contro
Regione Puglia non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare,
“della Determina Dirigenziale n. 1154 del 30.10.2007, comunicata con nota prot. n. 34/222/FP del 22.01.2007, (rectius 2008), con cui si è provveduto alla revoca del finanziamento, concesso alla ricorrente con D.D. n. 162 del 22.02.2007;
della nota prot. n. 34/222/FP del 22.01.2007, (rectius: 2008) a firma del dirigente del settore formazione professionale dell’Assessorato al lavoro cooperazione e formazione professionale della Regione Puglia, con cui si è comunicata la revoca del finanziamento concesso alla ricorrente;
di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso e/o conseguenziale quand’anche sconosciuto”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 l’avv. Davide Maggiore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame è inteso ad ottenere l’annullamento della determinazione n. 1154 del 30.10.2007, con la quale il dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia ha “revocato”, quanto alla ricorrente, la sua precedente determinazione n. 162 del 22.02.2007, recante approvazione della graduatoria delle iniziative finanziabili in esito all’avviso n. 5/2006, teso a finanziare “borse di studio di specializzazione e perfezionamento post laurea ed attività  formative elevate” a valere sulla misura 3.7 azione d1) del POR PUGLIA 2000-2006.
A fondamento dell’atto di autotutela l’Amministrazione aveva addotto la circostanza che il corso di formazione di cui l’interessata aveva chiesto il finanziamento, vale a dire la frequenza della Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano, non era ammissibile a norma del paragrafo 6 del citato avviso pubblico, aggiungendo nella nota di comunicazione anche il rilievo che il termine del corso in questione superava quello previsto dal paragrafo 2 dell’avviso.
Secondo la ricorrente gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.
1) Violazione e falsa applicazione di legge (L. 241/90 art. 21 quinquies e nonies); difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento di fatti; mancanza dei presupposti; illogicità ;
dato che non sussistono i presupposti della revoca, nè le condizioni dell’annullamento d’ufficio;
2) violazione di legge (art. 7 L. 241/90) e difetto di partecipazione, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
3) eccesso di potere per contraddittorietà  tra provvedimenti, in quanto nell’elenco allegato all’impugnata determina dirigenziale n. 1154 del 30.10.2007 la borsa di studio è revocata perchè “il percorso formativo non è un master o assimilabile (scuola di specializzazione)”, mentre nella nota del 22.01.2008 sono indicati due profili di revoca nel contrasto con l’art. 6 dell’avviso pubblico e nel termine di chiusura dell’attività  formativa oltre il 20 giugno 2007;
4) violazione di legge (art. 2 e 6 dell’avviso pubblico n. 5/2006); violazione dei presupposti; falsa applicazione della legge; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità ; in quanto, il progetto seguito dalla ricorrente rientra nella categoria dei corsi che prevedono il rilascio di un attestato di specializzazione, non rientrando, al contrario, in alcuna delle categorie non ammesse dal bando, nè potendosi considerare come ostativo il suo esame conclusivo;
5) violazione di legge (art. 2 avviso pubblico n. 5/2006 – art. 6 L. 241/90); eccesso di potere per falsa applicazione della legge; contraddittorietà  con precedenti provvedimenti; in quanto l’indicazione del termine ultimo, fissato al 20.6.2008, non trova riferimento alcuno nell’avviso pubblico ed il corso frequentato dalla ricorrente prevedeva l’esame finale nel mese di maggio 2008, a nulla rilevando la dichiarazione resa erroneamente dalla ricorrente nel modulo di candidatura, nel quale si indica quale termine ultimo dei corsi il 30 luglio 2008.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa, sentito il difensore presente, è stata riservata per la decisione all’udienza del 23 novembre 2011.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto.
Questo Tribunale, invero, ebbe già  a considerarlo “non assistito da adeguato fumus” nel respingere la proposta istanza cautelare con l’ordinanza n. 257 del 9 maggio 2008, “tenuto conto della legittimità  dell’atto di ritiro del finanziamento concesso alla ricorrente, in quanto relativo ad un corso propedeutico al rilascio di specifico titolo concorsuale da utilizzare nelle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ed in quanto tale non ammesso dal bando della Regione Puglia”; nè la ricorrente ha fornito argomenti che consentano di mutare orientamento.
Invero, il menzionato paragrafo 6 del bando di cui si tratta statuisce che “non sono ammissibili: i corsi di preparazione ai concorsi professionali o ad essi assimilabili ¦” e tra questi va sicuramente ricompreso il corso seguito dalla ricorrente presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano, visto che, a norma del relativo bando di ammissione, prodotto in giudizio, detta Scuola “si articola in Indirizzi, comprensivo ognuno di una pluralità  di classi di abilitazione corrispondenti alle classi concorsuali relative all’insegnamento nelle scuole secondarie secondo l’ordinamento scolastico vigente” (art. 1.2) e “l’esame di Stato conclusivo ha valore di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del D.Lvo 16/4/1994, come sostituito dall’art. 1, comma 6 della legge 3/5/1999 n. 124 ¦”.
Appare evidente, quindi, che il provvedimento di cui si duole l’interessata non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, cosicchè nessun rilievo possono assumere i vizi meramente formali rappresentati, quand’anche fondati (art. 21 octies L. 7 agosto 1990 n. 241).
Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria