1. Giustizia e processo – Ricorso giurisdizionale –  Servizi pubblici – Asili nido – Impugnazione bando – Attualità  e concretezza dell’interesse – Soggetti compresi nell’elenco delle strutture organizzate per erogare il servizio – Non sussiste – Conseguenze 


2. Servizi pubblici – Asili nido – Tariffe – Utilità  per il gestore – Determinazione – Fattispecie

1. E’ inammissibile, per insussistenza di un interesse concreto ed attuale, il ricorso proposto al fine di far dichiarare l’illegittimità  della scelta dell’Amministrazione di erogare titoli di acquisto del servizio degli asili nido da somministrare direttamente agli utenti, piuttosto che procedere alla gara di appalto, poichè i titoli possono essere utilizzati presso tutte le strutture autorizzate, tra le quali sono comprese le strutture ricorrenti.


2. E’ infondato il ricorso con cui venga contestata la tariffa stabilita dal Comune per l’erogazione del servizio di asilo nido in quanto, risultando indimostrato l’assunto secondo cui la tariffa fissata non consentirebbe una gestione economicamente vantaggiosa, è demandato al gestore di individuare le modalità  operative per il contenimento dei costi e la gestione fruttuosa dell’attività , con possibilità  di esclusione dei costi anche di unità  del personale non imprescindibili per l’erogazione del servizio quali, ad esempio, le unità  amministrative, contabili e di portineria.

N. 01856/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01825/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1825 del 2010, proposto da: 
Scuole “Montessori” Foggia Soc. Cooperativa Consortile, Nidomaterna M.G. S.r.l., Cooperativa Sociale Fiordaliso, As.so.ri.Onlus, Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, Defor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Cinzia Talamo, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Fioretti in Bari, via Calefati, 418; 

contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Cap S.r.l.; 

per l’annullamento
del bando di gara, indetto dal Comune di Foggia, per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di servizi per l’infanzia (3-36 mesi) presso strutture private autorizzate per l’anno scolastico 2010/2011;
della delibera della Giunta Comunale di Foggia n. 95 del Registro del 29 luglio 2010, avente ad oggetto: “Approvazione schema di bando per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di servizi per l’infanzia (3-36 mesi) presso strutture private autorizzate 2010/2011”, affissa all’Albo Pretorio in data 30 luglio 2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se non conosciuto e non indicato espressamente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Cap S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Cinzia Talamo, per la parte ricorrente, nessuno comparso per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in epigrafe la cooperativa Scuole Montessori Foggia, la Nidomaterna S.r.l., la Cooperativa sociale Fiordaliso, l’As.so.ri Onlus, la Casa Religiosa Istituto di cultura e di lingue Marcelline, la società  Defor s.r.l. hanno impugnato il bando di gara, indetto dal Comune di Foggia, per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di servizi per l’infanzia (3-36 mesi) presso strutture private autorizzate per l’anno scolastico 2010/2011.
Le società  ricorrenti hanno esposto di essere da molti anni gestori di asili nido nel Comune di Foggia; con delibera 66/2005 il Comune aveva affidato infatti la gestione del servizio mediante appalto concorso ad imprese specializzate nel settore, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con base d’asta di euro 520 mensili per ogni bambino per 12 mesi, con un massimo di 40 bambini per struttura e imponendo l’impiego di 18 operatori per struttura da remunerare secondo il CCNL del settore; il prezzo era tuttavia già  incongruo in quanto la sola spesa per coprire il personale necessario ammontava ad euro 38.000 mensili; confidando in una revisione delle condizioni, tuttavia, tali provvedimenti non erano stati impugnati.
A seguito delle agitazioni del personale per il ritardo nei pagamenti il Comune si era dichiarato disposto a rivedere il capitolato, stanziando euro 200.000 per incentivare i servizi.
Per il biennio 2008/2009 le condizioni erano rimaste immutate e il Comune aveva prolungato per un anno l’affidamento del servizio alle ditte Cap, Montessori, Nidomaterna, Fiordaliso, Padre Pio, San Francesco e Marcelline, approvando poi il bando per il periodo 2009/2012 prevedendo lo stesso prezzo a base d’asta del bando precedente; avendo alcuni asili intimato il licenziamento di parte del personale per insufficienza del contributo comunale, per salvaguardare l’occupazione il Comune e i gestori avevano raggiunto, in data 16.9.2008, un accordo con il quale, a fronte del blocco dei licenziamenti, il Comune si impegnava a rivedere le condizioni del servizio; tuttavia con la delibera 157/2009 il Comune aveva confermato lo stesso prezzo base; gli atti del procedimento di gara erano quindi stati impugnati dai gestori con altro ricorso pendente presso questo Tribunale.
Il Comune, con delibera del 9.7.2009, aveva sospeso e poi revocato la procedura di gara, indicendo nuova gara con prezzo base di euro 610 a bambino.
Il Consiglio Comunale, nella programmazione per il triennio 2010-2012, aveva quindi previsto nuovamente la gestione del servizio mediante affidamento a terzi, ma con la delibera 95 del 19 luglio 2010 impugnata la Giunta aveva modificato le modalità  di gestione indicate dal Consiglio comunale, decidendo invece l’erogazione di titoli di acquisto del servizio degli asili nido da somministrare direttamente agli utenti e da utilizzare presso le strutture autorizzate, approvando lo schema del bando per l’assegnazione di buoni e demandando al Dirigente la stipula di accordi con i gestori per le modalità  di erogazione del buono e la riserva di posti agli utenti titolari, stabilendo l’impiego di personale da remunerare secondo il CCNL e la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale con anzianità  di almeno 4 anni nel servizio.
Tale delibera, tuttavia, era stata assunta senza che l’Ambito territoriale del Comune avesse previamente concordato con i gestori le condizioni del servizio e le tariffe.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. incompetenza della Giunta; violazione degli artt. 42 e 107 d.lgs. 267/2000, violazione dell’art. 63 dello Statuto comunale ed eccesso di potere, in quanto con la delibera in esame la Giunta aveva completamente mutato l’impostazione organizzativa del servizio sociale delineata dal Consiglio comunale, che con la delibera del 17.2.2010 aveva deliberato di gestire il servizio socio-educativo per l’infanzia in economia e affidando il servizio ai soggetti del terzo settore mediante gara, come avvenuto per il triennio precedente;
2. manifesta violazione della L. 328/2000, della L.R. 19/2006, del regolamento regionale 4/2007, del Regolamento unico per l’affidamento dei servizi, dell’art. 63 dello Statuto comunale, eccesso di potere, in quanto per l’erogazione dei titoli per l’acquisto di servizi sociali sarebbe stato necessario attuare il sistema dell’accreditamento, previsto dalla L.R. 19/2006, dal regolamento 4/2007, e dall’art. 15 del Regolamento unico per l’affidamento dei servizi, mentre in Puglia tale sistema non era ancora stato attuato non essendo stata definita la procedura di accreditamento e non essendo state stabilite le linee guida per l’erogazione dei titoli d’acquisto;
3. nullità  del bando di gara, violazione dell’art. 117 d.lgs. 267/2000, dell’art. 32 del Regolamento regionale 4/2007, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, in quanto il Comune aveva unilateralmente determinato le condizioni economiche del servizio senza che fossero determinate le tariffe dei servizi sociali ai sensi dell’art. 117 d.lgs. 267/2000 da parte della Giunta Regionale, come previsto dall’art. 18 L.R. 19/2006 e dal Regolamento 4/2007, ed anche perchè la tariffa stabilita rendeva impossibile l’erogazione dei servizi mantenendo il personale necessario ed i livelli occupazionali, come prescritto dal Comune;
4. violazione dell’art. 6 d.l. 55/83, dell’art. 169 della L. 296/2006, difetto di motivazione, in quanto l’art. 6 citato prevede che i Comuni debbano definire la percentuale dei costi dei servizi a domanda che viene finanziata da tariffe o contribuzioni, mentre il Comune di Foggia non aveva assolto a tale adempimento;
5. eccesso di potere, violazione del principio generale di buona amministrazione, violazione della par condicio, in relazione alla previsione dell’obbligo imposto ai gestori di mantenere il livello occupazionale e le posizioni lavorative già  assunte per contrasto con le condizioni economiche determinate dalla Giunta comunale.
L’istanza cautelare proposta con il ricorso è stata respinta.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
In primo luogo, infatti, è pacifico che le ricorrenti siano comprese nell’elenco delle strutture autorizzate ad erogare il servizio e gestire asili nido dietro versamento, da parte degli utenti, della quota comprensiva del titolo di acquisto erogato dal Comune.
Di conseguenza le ricorrenti non possono vantare alcun interesse a far valere eventuali illegittimità  della scelta di tale meccanismo rispetto al diverso sistema della gara d’appalto, non essendo pregiudicato in alcun modo l’interesse alla gestione del servizio affidato loro dal Comune: l’erogazione del servizio dietro corrispettivo, da parte degli utenti, del titolo d’acquisto fornito dal Comune è stata infatti consentita nei confronti di tutte le strutture autorizzate, tra cui sono comprese tutte le ricorrenti.
Nessun pregiudizio deriva quindi alle strutture in questione, sotto tale profilo, dal provvedimento impugnato, con conseguente insussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento dello stesso.
Vanno quindi dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, vertenti appunto sulla illegittimità  della scelta del sistema dell’accreditamento da parte del Comune di Foggia.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento al terzo motivo, nella parte in cui si censura la nullità  del bando di gara, la violazione dell’art. 117 d.lgs. 267/2000, la dell’art. 32 del Regolamento regionale 4/2007, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere, in quanto il Comune avrebbe unilateralmente determinato le condizioni economiche del servizio senza che fossero state determinate le tariffe dei servizi sociali ai sensi dell’art. 117 d.lgs. 267/2000 da parte della Giunta Regionale, come previsto dall’art. 18 L.R. 19/2006 e dal Regolamento 4/2007.
Anche in relazione a tale aspetto, infatti, laddove si contesta l’utilizzazione del sistema dell’accreditamento senza che siano state previamente poste in essere le condizioni dello stesso, tra cui la determinazione delle tariffe, le ricorrenti non possono vantare alcun interesse concreto ed attuale al ricorso essendo state già  ricomprese tra le strutture autorizzate all’erogazione del servizio.
Venendo all’esame delle successive censure, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato dal Comune resistente, la delibera impugnata non ha imposto alle strutture autorizzate di avvalersi per l’espletamento del servizio di almeno 18 dipendenti, ma ha invece imposto il rispetto degli standard fissati dal regolamento regionale 4/2007 e, in particolare, dei contratti collettivi nazionali di categoria e della salvaguardia del livello occupazionale del personale già  impiegato nel servizio con un’anzianità  di almeno quattro anni negli ultimi sei anni; peraltro l’indicazione del numero di 18 dipendenti era invece contenuta nella precedente delibera di Consiglio comunale n. 17 del 22.2.2009, regolarmente pubblicata e non impugnata, sicchè sotto tale profilo la doglianza si palesa inammissibile.
Quanto, poi, alla contestazione riguardante la tariffa stabilita (di euro 550 mensili a bambino), che renderebbe impossibile una gestione non in perdita del servizio, i conteggi riportati dalla ricorrenti non risultano fondati.
In primo luogo, infatti, come eccepito dall’amministrazione resistente, tali conteggi riportano un introito mensile di euro 400 per ogni bambino mentre, appunto, tale importo è quello massimo sopportato dagli utenti, mentre il Comune lo integra fino a portarlo ad euro 550; inoltre i calcoli effettuati contengono i costi anche di unità  di personale non imprescindibili per l’erogazione del servizio, quali le unità  amministrative, contabili, di portineria; risulta così indimostrato l’assunto secondo cui la tariffa fissata non consentirebbe una gestione economicamente vantaggiosa, essendo poi demandato al gestore di individuare le modalità  operative per il contenimento dei costi e la gestione fruttuosa dell’attività .
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, in quanto il Comune, come sopra riportato, ha fissato in euro 400 la soglia del costo massimo del servizio da imputare agli utenti, provvedendo poi al finanziamento della differenza fino alla concorrenza di euro 550.
Infine, con riferimento al quinto motivo, va ribadito che le condizioni di mantenimento del livello occupazionale e delle posizioni lavorative già  assunte non sono suscettibili, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, per quanto già  esposto, di impedire una gestione utile dell’attività .
La natura della causa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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