Giustizia e processo – Edilizia e urbanistica –  Comunicazione di avvio del procedimento – In esecuzione dell’ordinanza che dispone il riesame di una pratica edilizia –  Istanza ex art. 59 c.p.a. . Improcedibilità 

La comunicazione di avvio del procedimento di riesame e la successiva comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, di possibile rigetto dell’istanza di intervento edilizio costituiscono esecuzione dell’ordinanza con cui è stata accolta, ai fini del riesame in contraddittorio con la ricorrente, la domanda cautelare e determinano l’improcedibilità , per sopravvenuto difetto di interesse, dell’istanza proposta ai sensi degli artt. 59 e 114 c.p.a..
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TAR, ric. n. 56 – 2010
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N. 01851/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2010, proposto da:

Giovanna Lorusso, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone e Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 193;

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

per l’esecuzione
dell’ordinanza n. 94 del 2 febbraio 2010 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, notificata in data 19 febbraio 2010, resa nell’ambito del giudizio instaurato per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“a) del provvedimento, a firma del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. n.266078 del 30/10/2009, comunicato il successivo 07 novembre c.a., avente ad oggetto “esito contrario su istanza di intervento edilizio” (Pratica Edilizia n.568/2007 del 21.12.2007); b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 94 del 2 febbraio 2010 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare ai fini del riesame;
VISTA l’istanza notificata il 18 aprile 2011 e depositata nella Segreteria del Tribunale il 30 aprile 2011, con cui parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della citata ordinanza n. 94 del 2 febbraio 2010;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Vittorio Di Salvatore per la parte ricorrente e l’avv. Chiara Lonero Baldassarra per il Comune resistente;
 

CONSIDERATO che con istanza, ritualmente notificata il 18 aprile 2011 e depositata nella Segreteria del Tribunale il 30 aprile 2011, la sig.ra Giovanna Lorusso ha chiesto, ai sensi degli artt. 59 e 114 c.p.a., l’esecuzione della ordinanza n. 94 del 2 febbraio 2010 con la quale questa Sezione aveva accolto ai fini del riesame l’istanza cautelare richiesta da essa ricorrente nell’ambito del ricorso n. 56/2010 proposto avverso il provvedimento del Comune di Bari prot. n. 266078 del 30 ottobre 2009, comunicato il 7 novembre 2009, avente ad oggetto “comunicazione esito contrario su istanza di intervento edilizio”, in riferimento alla pratica edilizia n.568/2007;
VISTA l’ordinanza n. 94 del 2 febbraio 2010 con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame, alla luce dei motivi di ricorso, previo contraddittorio con la ricorrente;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 25 maggio 2011 ed alla camera di consiglio del 6 ottobre 2011, vista rispettivamente l’istanza di rinvio depositata in Segreteria e confermata nella prima camera di consiglio da parte ricorrente e l’istanza del difensore del Comune resistente nella seconda camera di consiglio, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2011, al fine di consentire all’ente locale di riesaminare la soluzione progettuale da rielaborare a seguito del contraddittorio con parte ricorrente, come risultante dal verbale del 20 maggio 2011, versato in atti;
CONSIDERATO che in data 21 novembre 2011 il Comune di Bari ha depositato la comunicazione di avvio del procedimento di riesame prot. n. 248372 del 21 ottobre 2011 e la nota prot. n. 270420 del 17 novembre 2011 avente ad oggetto la comunicazione relativa a possibile rigetto dell’istanza – richiesta elementi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il Comune di Bari ha dato esecuzione all’ordinanza n. 94 del 2 febbraio 2010, provvedendo all’ordine in essa contenuto di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame, alla luce dei motivi di ricorso, previo contraddittorio con la ricorrente;
RITENUTO, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità  dell’istanza, notificata il 18 aprile 2011 e depositata nella Segreteria del Tribunale il 30 aprile 2011, per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa e del comportamento tenuto da parte resistente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara improcedibile l’istanza in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)