Giustizia e processo – Atti di Autorità  centrali e atti applicativi – Competenza per connessione del T.A.R. con sede in Roma

Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria n. 19/2011, la competenza del T.A.R. con sede in Roma per l’impugnazione di atti di Autorità  centrali attrae, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici indipendentemente dall’importanza che il gravame proposto nei confronti dell’atto dell’Autorità  centrale riveste nell’economia generale del ricorso; tale ultima questione, afferendo al merito, non può essere delibata in sede di regolamento di competenza. 

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TAR, ric. n. 1958 – 2011

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N. 01858/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01958/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2011, proposto dalla Amica S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Murgolo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;

contro
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Puglia e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Sia Consorzio Bacino Fg4 A R.L.; 

per l’annullamento
della nota di rettifica prot. n. 22263 D.P. BA00775, datata 13.10.2011, a firma del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con la quale si precisava che la società  ricorrente viene cancellata dall’Albo con decorrenza 15.12.2011, novantunesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento prot. n. 20398 datato 6.9.2011;
del provvedimento prot. n. 20398 datato 6.9.2011, a firma congiunta del segretario e del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con il quale la società  ricorrente era stata sospesa e/o cancellata dall’Albo summenzionato;
di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso, ivi compreso il D.M. n. 406/1998 del Ministro dell’Ambiente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale Puglia – e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visto l’art. 16 del cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Lucia Mugolo e Giovanni Cassano;
 

Considerato che la Amica S.p.A. era in liquidazione al momento della cancellazione disposta dalla Sezione regionale dell’Albo;
considerata che la medesima società  era in attesa di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto legislativo n. 270/1999, come poi in effetti verificatosi, sopravvenienza questa la cui valutazione resta riservata al medesimo Albo;
considerato che la ricorrente contesta che la liquidazione in questo caso comporti la perdita della sua abilitazione quale gestore ambientale e perciò impugna, sebbene formalmente in subordine, anche il D.M. 28 aprile 1998 n. 406, laddove impone la cancellazione dall’albo in caso di perdita dei requisiti (in concreto a seguito della liquidazione), ex articoli 10 e 17 del decreto ministeriale;
vista la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19/2011, la quale ha chiarito che la competenza del TAR con sede in Roma in relazione ad atti di autorità  centrali attrae, per connessione, anche gli atti applicativi emessi da organi o enti periferici e su tale effetto non incide la maggiore o minore importanza (in termini, ad esempio, di domanda demolitoria subordinata) che l’impugnazione dell’atto dell’autorità  centrale assume nell’economia generale del ricorso, trattandosi di questione che, attenendo al merito, non può essere delibata in sede di regolamento di competenza;
visti gli articoli 13-16 del codice del processo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), rilevato il difetto di competenza, indica quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)