Giustizia e processo – Misure cautelari monocratiche ex art. 56, D.Lgs. n. 104/2010
E’ accoglibile l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo in considerazione della circostanza che la situazione giuridica della ricorrente, esclusa dall’ammissione allo svolgimento delle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, e secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data di richiesta del provvedimento e quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare. (Nella specie lo svolgimento delle prove scritte dalle quali la ricorrente è stata esclusa, è stato previsto per i giorni 14 e 15 dicembre 2011, mentre la prima camera di consiglio utile ai fini della trattazione collegiale della istanza cautelare è stata fissata per il giorno 21.12.2011).
N. 00953/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02025/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2011, proposto da Filomena Fiore, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
nei confronti di
Pierfrancesco Caressa;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’elenco dei candidati idonei Puglia pubblicato in data 27/10/2011, nella parte in cui ha escluso la ricorrente, dall’ammissione allo svolgimento delle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, e secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi pubblicato in G.U. 4 serie speciale concorsi n. 56 in data 15/7/2011;
della nota prot. AOODRPU 9241 in data 11/11/2011 a firma del Direttore generale dello USR Puglia;
del verbale della commissione esaminatrice per la regione Puglia in data 27/10/2011;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi, ove occorra, ogni istruzione impartita alla commissione esaminatrice, in cui vi sia contrasto con le norme di cui al bando di concorso, D.P.R. n. 104/2008 e/o con i principi sub art. 97 della Costituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56, cod. proc. amm.;
Considerato che le prove scritte del concorso di cui si tratta si svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, cosicchè la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 dicembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare
P.Q.M.
accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono la partecipazione della ricorrente alle suddette prove scritte.
Fissa la camera di consiglio del 21 dicembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 30 novembre 2011.
Il Consigliere delegato | |
Giuseppina Adamo |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)