Pubblico impiego – Concorsi – Esclusione – Mancata valutazione del titolo di geometra conseguito in epoca antecedente all’istituzione dell’esame di abilitazione alla professione – Illegittimità
E’ illegittima – e così può essere accolta la misura cautelare propulsiva della riammissione – l’esclusione di un candidato da un pubblico concorso qualora non risulti considerata la circostanza per cui il titolo di geometra conseguito in epoca antecedente all’istituzione dell’esame di abilitazione alla professione, avesse medesimo valore abilitante di quello richiesto dalla lex specialis ai sensi della L. n. 119/1969.
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TAR, ric. n. 1580 – 2011
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N. 00958/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01580/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2011, proposto da:
Antonio Cannone, rappresentato e difeso dall’avv. Sabino Troia, con domicilio eletto presso Giuseppe Massari in Bari, via Suppa,30;
contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione Dirigenziale n. 2059 del 17.05.11 del settore Personale e Organizzazione del Comune di Andria a firma del Dirigente Dott. Sabino Bafunno, notificata al ricorrente in data 07.06.11, con cui si escludeva l’odierno ricorrente dalla selezione interna per esame e titoli per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D/1 mediante progressione verticale;
nonchè
di tutti gli altri atti presupposti e conseguenziali, ivi compreso l’avviso di selezione interna per esame e titoli per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D/1 mediante progressione verticale e la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 27.01.09 avente ad oggetto “regolamento per le progressioni verticali dei dipendenti comunali; modifiche e integrazioni” con riguardo all’art. 6 ter.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. G.ppe Massari, su delega dell’avv. S. Troia;
Considerato che l’istanza cautelare, nell’ambito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, appare fondata e meritevole di accoglimento solo limitatamente all’impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione interna per esami e titoli di che trattasi, risultando evidente la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione della pacifica circostanza dell’avere il ricorrente conseguito il titolo di geometra in epoca antecedente alla istituzione dell’esame di abilitazione alla professione di geometra (1985), allorquando il diploma medesimo aveva valore abilitante ai sensi della l. 119/69;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione e , per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento di esclusione:
Condanna il Comune di Andria al rimborso delle spese di giudizio della presente fase cautelare, che liquida in Euro 800,00, oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)