1. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi e.r.p. – Cancellazione dalla relativa graduatoria definitiva – Occupazione abusiva – Integra carenza di requisito per assegnazione ai sensi dell’art. 22, L.R. n. 54/1984 — Sospensione cautelare – Insussistenza fumus boni iuris
2. Giustizia e processo – Edilizia residenziale pubblica – Cancellazione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi e.r.p – Posizionamento in graduatoria non utile anche se fosse sospesa la disposta cancellazione – Insussistenza periculum in mora
1. Non merita accoglimento l’istanza cautelare volta a ottenere la sospensione dell’impugnato provvedimento di cancellazione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi e.r.p., sotto il profilo dell’insussistenza del fumus boni iuris, allorchè, in sede di verifica ex art. 10 L.R. Puglia n. 54/1984, venga riscontrato che l’aspirante assegnatario abbia occupato sine titulo i suddetti alloggi, dappoichè l’occupazione abusiva, determinando, ai sensi dell’art. 22 cit., l’esclusione dall’assegnazione nonchè la relativa decadenza, si traduce nella carenza di un requisito, sia pur indiretto, all’assegnazione degli alloggi medesimi.
2. Deve escludersi la concessione dell’invocata sospensione cautelare del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi e.r.p., a cagione dell’insussitenza del periculum in mora, ove la ricorrente, anche a seguito del mutamento della sua posizione nell’impugnata graduatoria in luogo della disposta esclusione, non risulterebbe in ogni caso utilmente collocata per concorrere all’assegnazione degli alloggi medesimi.
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TAR ric. n. 1531 – 2011; sentenza 2 aprile 2012, n. 639 – 2012
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N. 00965/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01876/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2011, proposto da:
Domenica Spinelli, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Aprea, con domicilio eletto presso Antonio Aprea in Bari, via Trevisani,106;
contro
Comune di Bari; Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Maida, con domicilio eletto presso Nicola Maida in Bari, via Borsellino e Falcone 19;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 2010/07535 – n. 2010/120/00623 del 15/12/10, a firma del Direttore di Ripartizione del Comune di Bari dott. Umberto Ravallese, con cui si è preso atto che, con nota prot. n. 391 del 09/ 2/10, la Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia ha trasmesso al Comune di Bari gli atti relativi alla Graduatoria Definitiva dei partecipanti al Bando di Concorso n. 5/2008, approvato dal Comune di Bari con delibera n. 1114 del 14/12/2007, e che tale Graduatoria, come allegata all’atto, costituisce provvedimento definitivo, disponendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Bari per trenta giorni consecutivi;
– della predetta Graduatoria generale definitiva, allegata alla indicata Determinazione, di cui al bando di concorso regionale n. 5/2008, che è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Bari a far data dal 15/12/2010 e mai notificata o comunicata alla ricorrente;
– nonchè di tutti gli atti prodromici e/o consequenziali, comunque connessi e, in particolare del vebale di consistenza di alloggio del 15.7.2011, redatto ex lege Regione Puglia n. 54/84, occupato dalla ricorrente in Bari alla Via della Solidarietà n. 54/4;
– della missiva prot. n. 175438/INF del 18.7.2011, inviata, all’esito della verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 10 L.R. Puglia n. 54/84, dal Direttore Ripartizione Umberto Ravallese alla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia, con allegato il fascicolo relativo alla situazione della concludente Domenica Spinelli;
– della determinazione presa nella seduta del 19.7.2011 (stralcio del verbale n. 726) dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia;
– della missiva Prot. n.183445 del 26.7.2011, inviata, all’esito della predetta deliberazione, dal Direttore di Ripartizione Umberto Ravallese alla ricorrente, in cui si comunica la cancellazione della medesima dalla Graduatoria Definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Marica Dolciamore, su delega dell’avv. Antonio Aprea, per la parte ricorrente; l’avv. Nicola Maida, per la Commissione resistente.;
Il Collegio ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso, in considerazione del dirimente disposto di cui all’art 22 c. 4 l.r. Puglia n.54/84, secondo cui l’occupazione abusiva di alloggi gestiti dall’ente gestore comporta, tra l’altro, l’ esclusione dalla assegnazione nonchè la relativa decadenza, che si traduce, allo stato, nella carenza di un pur indiretto requisito per l’assegnazione di alloggi e.r.p.
Ritenuta in ogni caso la carenza dello stesso periculum in mora, poichè anche in ipotesi di mutamento della posizione nell’impugnata graduatoria in luogo della disposta esclusione, la ricorrente non risulterebbe in posizione utile per concorrere all’assegnazione di alloggio, circostanza che conduce comunque parimenti al rigetto della suindicata istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza incidentale di sospensione.
Compensa le spese della presente fase cautelare in considerazione della materia trattata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)