1. Procedimento amministrativo – Domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro ex L. n. 102/2009 – Richiesta di permesso di soggiorno – Presupposti – Ricongiungimento familiare – Conseguenze


2. Procedimento amministrativo – Domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro ex L. n. 102/2009 – Volontà  del datore di lavoro di non voler proseguire nel rapporto di lavoro – Richiesta di permesso di soggiorno in attesa di occupazione – Conseguenze

 

1. Il permesso di soggiorno di cui alla L. n. 102/2009, costituendo una tipologia di provvedimento avente carattere eccezionale volto alla regolarizzazione di un pregresso e specifico rapporto di lavoro, non prevede quali presupposti situazioni riconducibili a esigenze di ricongiungimento familiare o, più in generale, di tipo umanitario, potendo simili circostanze costituire oggetto di un diverso tipo di permesso di soggiorno.


2. La manifestazione della volontà  del datore di lavoro di non voler proseguire nel rapporto di lavoro costituisce elemento di per sè sufficiente al rigetto della domanda di regolarizzazione ex art. 1 ter, L. n. 102/2009, la quale non contempla la possibilità  di rilasciare permessi di soggiorno in attesa di occupazione.

 
N. 01834/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2011, proposto da: 
El Mustapha Sidki, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Guglielmi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari alla piazza Massari 6; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, protocollo numero: P-FG/L/N/2009/106357, con cui è stata rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in data 18.09.2009 in favore del sig. Sidki El Mustapha, dal sig. Rinaldi Matteo destinatario della relativa notifica;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Teneriello, su delega dell’avv. M. Guglielmi e l’avv. dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Sidki el Mustapha impugna il provvedimento a mezzo del quale la Prefettura di Foggia ha respinto la domanda di regolarizzazione ex L. 102/09 presentata il 18 febbraio 2009 dal sig. Matteo Rinaldi, datore di lavoro, al fine di regolarizzare il rapporto di lavoro in corso il ricorrente.
Riferisce quest’ultimo che la domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro è stata respinta in quanto il sig. Rinaldi avrebbe omesso di presentarsi in Prefettura per rendere chiarimenti in ordine a due circostanze, ed in particolare in ordine alla insufficienza dell’alloggio che il sig. Rinaldi ha dichiarato di mettere a disposizione del ricorrente, ed altresì in ordine al reddito che il medesimo ha dichiarato al fisco, reddito inferiore alla soglia minima indicata dalla L. 102/09.
Con unico motivo il ricorrente deduce, in sostanza, l’illegittimità  del provvedimento impugnato nella misura in cui esso non tiene in considerazione il fatto che il ricorrente è padre di un figlio dell’età  di tre anni, nato in territorio italiano. Il ricorrente deduce inoltre che la Prefettura avrebbe comunque dovuto rilasciare un permesso di occupazione in attesa di occupazione.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo aspetto il Collegio osserva che il provvedimento impugnato ha ad oggetto solo una determinata tipologìa di permesso di soggiorno, e segnatamente quello rilasciato, in via eccezionale ed in sanatoria, ai sensi della L. 102/09. Tale provvedimento legislativo non consente di tenere presenti situazioni riconducibili ad esigenze di ricongiungimento familiare o, più in generale, a ragioni di tipo umanitario. Pertanto legittimamente la Prefettura, dovendo evadere una domanda di regolarizzazione presentata ai sensi della L. 102/09, si è determinata facendo riferimento solo ai parametri indicati da tale provvedimento legislativo.
L’eventuale valutazioni di ulteriori e diverse circostanze, come quella afferente la paternità  di un bambino nato in territorio italiano, può quindi essere eventualmente fatta oggetto di un diverso tipo di permesso di soggiorno, ma non certo di quello contemplato dalla L. 102/09.
Nel merito il ricorso va respinto dal momento che il datore di lavoro, non solo non ha fornito adeguata dimostrazione di due requisiti essenziali per l’accoglimento della domanda (titolarità  del reddito minimo indicato dalla legge e disponibilità  di una situazione alloggiativa idonea), ma ha altresì manifestato la volontà  di non voler proseguire nel rapporto di lavoro, ciò che, per costante orientamento di questa Sezione, costituisce elemento di per sè sufficiente al rigetto della domanda di regolarizzazione ex L. 102/09, la quale non contempla affatto la possibilità  di rilasciare permessi di soggiorno in attesa di occupazione.
Mette conto sottolineare, infine, che la mancata presentazione del datore di lavoro in Prefettura per rendere i chiarimenti relativi alla situazione alloggiativa ed al reddito di per sè non può ridondare a favore del ricorrente, giacchè tale comportamento, lungi dall’essere manifestazione di mera trascuraggine, deve ascriversi – salvo prova del contrario – alla consapevolezza del datore di lavoro di non poter mettere in dubbio la correttezza dei rilievi della Prefettura. Id est: alla consapevolezza del datore di lavoro di non essere titolare del reddito e della situazione di alloggio indicati dalla L. 102/09.
Ciò che ha determinato il rigetto della domanda di regolarizzazione presentata nell’interesse del ricorrente non è stato, dunque, il mero comportamento omissivo del datore di lavoro, consistente nel non presentarsi in Prefettura, bensì le circostanze (negative) di fatto che da tale comportamento traevano conferma.
Per le sovra esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente Amministrazione, spese che si liquidano in E. 1.000,00 (euro mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria