1. Pubblico impiego – Regione Puglia – Accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato – Disciplina da regolamento n. 17/2006


2. Pubblico impiego – Regione Puglia – Concorsi – Art. 37, regolamento n. 17/2006 – Valutazione prove d’esame – Punteggio complessivo unitario attribuito da commissione a singoli quesiti – Legittimità 


3. Pubblico impiego – Regione Puglia – Concorsi  – Regolamento n. 17/2006 – Discrezionalità  commissione esaminatrice – Criteri valutativi e metodo attribuzione punteggio – Differenze  


4. Pubblico impiego – Regione Puglia – Concorsi – Art. 36, regolamento – Criterio attribuzione punteggio relativo a errori di trattazione – Omessa espressa indicazione a opera della commissione – Illegittimità  – Non sussiste.


5. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione prove d’esame – Attribuzione punteggio alfanumerico – Legittimità   


6. Pubblico impiego – Concorsi – Commissione giudicatrice – Scelta contenuto prove d’esame – Ampia discrezionalità  tecnica – Sindacabile per ragioni di manifesta illogicità  e incongruenza 


7. Pubblico impiego – Concorsi – Censura volta alla comparazione tra gli elaborati dei concorrenti – Mancato superamento prova di resistenza – Inammissibilità  per carenza di interesse 


8. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione prove – Eccesso di potere sindacabile da g.a. solo in limiti manifesta illogicità  – Potere g.a.  valutazione contenuto giudizio espresso da commissione – Non sussiste – Sconfinamento nel merito del giudizio

1. Nella Regione Puglia l’accesso di tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato è disciplinato dal regolamento n. 17 del 2006. 


2. Nella Regione Puglia, in materia di concorsi per l’accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’attribuzione da parte della Commissione giudicatrice di un punteggio complessivo unitario sui tre quesiti assegnati ai candidati risulta attuativa delle vincolanti disposizioni contenute nel regolamento regionale di settore n. 17 del 2006.


3. Nella Regione Puglia, in materia di concorsi per l’accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, alla discrezionalità  della Commissione è demandata unicamente la predeterminazione dei criteri valutativi (art 37, Regolamento n. 17 del 2006) non anche la individuazione del metodo di attribuzione del punteggio, stabilito inderogabilmente dall’art. 36, secondo comma, del Regolamento in questione.


4. La circostanza che il criterio di cui all’art. 36, comma 1, del Regolamento della Regione Puglia n. 17/2006 relativo agli errori nella trattazione non sia stato espresso dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di esame – in quanto verosimilmente ritenuto superfluo alla luce del contenuto degli altri criteri e considerata la posizione lavorativa messa a concorso – non significa che, ove siano stati commessi errori, anche se non evidenziati negli elaborati, questi non abbiano pesato nella valutazione della Commissione.


5. Nei concorsi a pubblici impieghi è legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie poi qualora siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione: tale orientamento della giurisprudenza amministrativa viene ritenuto oramai principio di “diritto vivente” dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2009, n. 20 in riferimento alle prove d’esame per l’abilitazione alla professione forense. 


6. La giurisprudenza del G.A. è consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità  tecnica della commissione giudicatrice nella scelta del contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità  limitatamente a ragioni di manifesta illogicità  o incongruenza. 


7. E’ inammissibile per carenza di interesse la censura con cui si lamenta che le modalità  di correzione degli elaborati lascerebbero “intravvedere profili di illegittimità ” in quanto dai rilievi comparativi degli elaborati risulterebbe la non omogeneità  dei criteri di valutazione delle prove e di attribuzione dei punteggi ove tale censura non superi la prova di resistenza, nel senso che parte ricorrente deve provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure dedotte, avrebbe ottenuto una utile posizione in graduatoria e non già  limitarsi genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati. 


8. Nei confronti della valutazione delle prove di concorso e degli esami in genere, il Giudice amministrativo può conoscere del vizio di eccesso di potere solo nei limiti della manifesta illogicità , non potendo egli censurare l’intrinseco contenuto del giudizio, pena uno “sconfinamento” del giudizio nel merito, non ammesso in sede di giurisdizione di legittimità .

N.  01823/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Edda Marchillo, rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via M. Celentano, n. 27; 

contro
Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Melo, n. 114;
Commissione Esaminatrice del concorso, per esami, per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di Dirigente dell’Area sociosanitaria della Regione Puglia – non costituita;

nei confronti di
Marta Lisi, Annamaria Maiellaro, Tiziana Di Cosmo, rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Putignani, 168;
Maria De Palma, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 197;
Rossella Caccavo, Pierluigi Ruggiero, Massimo Bianco, Elisabetta Viesti, Anna Maria Candela, Maria Grazia Lucia Donno, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Cavour, n. 31;
Alessandro Cappuccio e Nicola Corvasce – non costituiti;

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
“a. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare:
– n. 5 del 20.01.09, nella parte in cui ha erroneamente valutato l’elaborato scritto della ricorrente;
– n. 6 del 21.01.2009 con il quale si è stilata la graduatoria della prova scritta e stilata la griglia di corrispondenza tra gli elaborati ed i nominativi dei candidati e non ammesso la ricorrente a sostenere la prova orale;
– n. 7 (integrazione del verbale n. 6), del 29.01.2009, nella parte in cui ha suddiviso il voto complessivo attribuito per ciascun quesito oggetto della prova scritta;
– n. 11 del 5.03.2009, nel quale è stata formulata la graduatoria di merito della prova orale;
– e dei verbali nn. 1 e 2, nella parti che riguardano la predeterminazione dei criteri e la scelta delle tracce;
b. nonchè ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa, se medio tempore intervenuta, l’approvazione definitiva degli atti concorsuali.”
 

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato nella Segreteria del Tribunale il 03.06.2009:
“a. determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 248 del 24 marzo 2009 con la quale si sono approvati gli atti del concorso pubblico per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di dirigente – Area sociosanitaria – di cui 6 riservati al personale interno e la relativa graduatoria definitiva;
b. ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi tutti i verbali della Commissione esaminatrice (già  per vero impugnati nell’atto introduttivo del giudizio R.G. n. 547/09).”
 

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato nella Segreteria del Tribunale il 21.10.2009:
“a. della determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 647 del 3 luglio 2009, di approvazione degli atti e della relativa graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di n. 12 posizioni lavorative di dirigente – Area sociosanitaria – di cui 6 riservati al personale interno, adottata a parziale rettifica della precedente n. 248 del 24 marzo 2009 (già  gravata con motivi aggiunti notificati il 22 maggio 2009), e di nomina dei relativi vincitori;
b. ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale.”
 

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visti il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Marta Lisi, Annamaria Maiellaro e Tiziana Di Cosmo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maria De Palma;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rossella Caccavo, Pierluigi Ruggiero, Massimo Bianco, Elisabetta Viesti, Anna Maria Candela e Maria Grazia Lucia Donno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 239 del 23 aprile 2009, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Vista l’ordinanza n. 419 del 10 marzo 2011, di integrazione del contraddittorio e di fissazione dell’udienza pubblica del 29 giugno 2011 per il prosieguo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori: l’avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. Agistino Meale per la parte ricorrente, l’avv. Pierluigi Balducci per la Regione resistente, l’avv. Antonella Martellotta, su delega dell’avv. Raffaele Guido Rodio, per le controinteressate Lisi, Maiellaro e Di Cosmo, l’avv. Giuseppe Cozzi, anche su delega dell’avv. Sabino Persichella, per i contrtointeressati Caccavo, Ruggiero, Bianco, Viesti, Candela, Donno e De Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la dott.ssa Maria Edda Marchillo, dipendente della Regione Puglia a tempo indeterminato (qualifica D6) di aver partecipato al concorso pubblico per la copertura di n.12 posti di dirigente di area sociosanitaria, dei quali 6 riservati al personale interno, indetto con bando della Regione Puglia pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 29 marzo 2007.
Riferisce di aver superato la prova preselettiva professionale e di essere stata ammessa a sostenere le prove scritte; di aver appreso dalla lettura del verbale n. 6 del 21 giugno 2009, pubblicato sul sito internet della suddetta Regione, di non aver superato la prova scritta e, dunque, di non essere stata ammessa alla prova orale; aggiunge infine di aver conseguito la valutazione di 16/30 a fronte di un punteggio minimo richiesto di 21/30, considerato che l’art. 6 del bando di concorso richiamava gli artt. 36 e 37 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006, n. 17 sugli accessi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Con ricorso notificato il 19 e 20 marzo 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale l’8 aprile 2009, la dott.ssa Maria Edda Marchillo ha chiesto l’annullamento di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali: n. 5 del 20 gennaio 2009, nella parte in cui la Commissione ha valutato l’elaborato scritto di essa ricorrente, n. 6 del 21 gennaio 2009 con il quale è stata stilata la graduatoria della prova scritta e stilata la griglia di corrispondenza tra gli elaborati ed i nominativi dei candidati ed essa non è stata ammessa a sostenere la prova orale, n. 7 (integrazione del verbale n. 6), del 29 gennaio 2009, nella parte in cui la Commissione ha suddiviso il voto complessivo attribuito per ciascun quesito oggetto della prova scritta, n. 11 del 5 marzo 2009, nel quale è stata formulata la graduatoria di merito della prova orale e infine dei verbali nn. 1 e 2, nelle parti che riguardano la predeterminazione dei criteri e la scelta delle tracce.
A sostegno del ricorso la ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione delle norme che regolano i concorsi pubblici e della par condicio tra candidati, violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 17 del 2006, eccesso di potere per contraddittorietà  tra atti della stessa P.A., illogicità  ed irrazionalità  manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.
Si sono costituite a resistere in giudizio la Regione Puglia, le dott.sse Marta Lisi, Annamaria Maiellaro e Tiziana Di Cosmo, nonchè la dott.ssa Maria De Palma, chiedendo il rigetto del gravame.
La Regione resistente e le suddette controinteressate hanno prodotto una memoria per la camera di consiglio; le dott.sse Marta Lisi, Annamaria Maiellaro e Tiziana Di Cosmo nella memoria depositata in data 22 aprile 2009 hanno eccepito la parziale irricevibilità  del ricorso per tardività  e l’inammissibilità  del ricorso stesso per omessa (necessaria) impugnazione di atti presupposti e per difetto di interesse.
La dott.ssa Marchillo e la Regione Puglia hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2009, con ordinanza n. 239, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 giugno 2009, la dott.ssa Marchillo ha chiesto l’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione n. 248 del 24 marzo 2009 con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico per cui è causa e la relativa graduatoria definitiva.
Avverso questo successivo provvedimento la ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato nella Segreteria del Tribunale il 21 ottobre 2009, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 647 del 3 luglio 2009, adottata a parziale rettifica della precedente determinazione n. 248 del 24 marzo 2009, già  gravata con il primo ricorso per motivi aggiunti, nella parte relativa alla graduatoria finale del concorso stesso e con la quale sono stati nominati i relativi vincitori.
Anche avverso questo ulteriore provvedimento la ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo e riproposte con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Tutte le parti costituite hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione del 24 febbraio 2011.
Con ordinanza n. 419 del 10 marzo 2011, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti risultanti vincitori secondo la graduatoria definitiva approvata dall’amministrazione resistente, quali controinteressati nei confronti dei provvedimenti impugnati in epigrafe, e fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 29 giugno 2011.
Si sono costituite a resistere in giudizio i dottori Rossella Caccavo, Pierluigi Ruggiero, Massimo Bianco, Elisabetta Viesti, Anna Maria Candela e Maria Grazia Lucia Donno; i suddetti controinteressati hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione nella quale hanno eccepito l’inammissibilità  del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di interesse ed hanno chiesto comunque il rigetto del gravame.
Alla udienza pubblica del 29 giugno 2011 la causa è stata rinviata al 10 novembre 2011, al fine di consentire a parte ricorrente di produrre l’avviso di ricevimento relativo alla integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. Alessandro Cappuccio, non costituito.
In data 7 luglio 2011 la dott.ssa Marchillo ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata concernente la notifica del presente ricorso inviata al dott. Alessandro Cappuccio, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.
Alla udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa è stata infine chiamata ed assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate, essendo il ricorso introduttivo ed i ricorsi per motivi aggiunti infondati nel merito.
A sostegno del ricorso introduttivo la ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione delle norme che regolano i concorsi pubblici e della par condicio tra candidati, violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 17 del 2006, eccesso di potere per contraddittorietà  tra atti della stessa P.A., illogicità  ed irrazionalità  manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.
Quattro sono sostanzialmente i profili di illegittimità  prospettati dalla la dott.ssa Marchillo con le suddette censure.
1) Parte ricorrente, dopo aver premesso che all’atto dell’insediamento la Commissione aveva tra l’altro stabilito che la prova scritta sarebbe consistita nella risposta a n. 3 quesiti c.d. aperti, aveva espressamente previsto che alla risposta elaborata per ciascun quesito sarebbe stato attribuito un punteggio da 1 a 10 e che il punteggio complessivo della prova scritta sarebbe stato quello ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascuno dei tre quesiti (verbale n.1 del 14 ottobre 2008), lamenta che dalla lettura del verbale n. 6 del 21 gennaio 2009 la Commissione avrebbe agito in modo diverso dalla regola che essa stessa si sarebbe data con il verbale n. 1.
Infatti dal verbale n. 6 del 21 gennaio 2009 risulterebbe che: “La Commissione ha preventivamente stabilito che l’elaborato, articolato in quesiti strettamente integrati sotto il profilo tematico, sarà  valutato con attribuzione di un voto unitario, espresso in trentesimi.”.
Successivamente con il verbale n. 7 la Commissione medesima avrebbe provveduto ad integrare il precedente verbale, motivando tale integrazione con la richiesta in tal senso del dirigente responsabile del procedimento, “includendo le colonne omesse contenenti i punteggi assegnati alle singole prove a ciascun quesito oggetto della prova scritta, la cui somma ha determinato il voto complessivo.”; in tutti i compiti visionati non vi sarebbe, però, nessun punteggio per ciascuna risposta ma risulterebbe solo quello finale.
Il motivo è privo di pregio.
Questa Sezione ha già  avuto modo di affrontare tale motivo di doglianza per altri ricorsi avverso lo stesso concorso ed ha condivisibilmente ritenuto che l’assegnazione di un punteggio complessivo unitario sui tre quesiti assegnati, in un primo momento disposta dalla Commissione nella seduta del 19 gennaio 2009 (verbale n. 3) e ribadito nella seduta del 20 gennaio 2009 (verbale n. 5) in sede di valutazione dell’elaborato della ricorrente (cui era stato attribuito, come da essa dichiarato in ricorso, il numero 42), risulta attuativa delle vincolanti disposizioni contenute nel regolamento regionale di settore n. 17 del 2006, non impugnato.
Ragion per cui l’operato della Commissione è risultato semmai illegittimo laddove in difformità  dal suesposto regolamento, ha inserito un aggravio procedimentale non previsto nè imposto dal bando o da eccezionali esigenze (verbale n.1), con la conseguenza che la successiva attività  della Commissione, tesa ad integrare la mancata specificazione del punteggio per ogni singolo quesito, non era in alcun modo richiesta, non trattandosi di integrazione postuma “sanante” o di rinnovata valutazione, bensì di mera “regolarizzazione” formale, comunque del tutto ultronea.
Infatti, alla discrezionalità  della Commissione è demandata unicamente la predeterminazione dei criteri valutativi (art 37 regolamento citato) non anche la individuazione del metodo di attribuzione del punteggio, stabilito appunto inderogabilmente dall’art. 36, secondo comma, del regolamento n. 17 del 2006 (cfr. T.A.R. Puglia, Sezione III, 22 settembre 2011, n. 1380 e 8 luglio 2010, n. 2913).
2) Sotto altro aspetto la dott.ssa Marchillo rappresenta che sempre nel suddetto verbale n. 1 la Commissione ha predeterminato i seguenti criteri di valutazione, ma lamenta che essi sarebbero del tutto insufficienti per determinare l’attribuzione del solo punteggio numerico: 1. capacità  e chiarezza espositiva, 2. conoscenza della materia di esame e del quadro normativo di riferimento, 3. capacità  di analisi e di elaborazione di proposte, 4. completezza illustrativa dell’argomento; ad avviso di essa ricorrente i criteri sub 2 e 4 sarebbero sostanzialmente un unico criterio e, quindi, nella individuazione dei criteri stessi, in violazione dell’art. 36 del regolamento regionale n. 17 del 2006, sarebbero stati omessi sia il criterio relativo agli errori nella trattazione che quello che impone la verifica della capacità  espositiva in relazione alla posizione dirigenziale cui si aspira.
Le censure sono infondate.
L’art. 36 del regolamento n. 17 del 2006, al comma 1, recita: ” la Commissione si deve attenere ai seguenti criteri: – grado di conoscenza della materia d’esame quale risulta dalla trattazione degli argomenti; – numero e gravità  degli errori commessi nella trattazione; – capacità  espositiva da valutare con riferimento alla posizione lavorativa ammessa al concorso.”.
Il Collegio ritiene di dover evidenziare che il suddetto regolamento disciplina l’accesso di tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia.
La Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa, ad avviso del Collegio, ha predeterminato i criteri “con riferimento alla posizione lavorativa ammessa al concorso”, come richiesto dal sopra richiamato art. 36 e tenendo conto, quindi, che si trattava di criteri per la copertura di posizioni dirigenziali; inoltre la circostanza che il criterio relativo agli errori nella trattazione che parte ricorrente assume essere stato omesso, anche se non espresso, in quanto verosimilmente ad avviso del Collegio ritenuto superfluo alla luce del contenuto degli altri criteri e considerata la posizione lavorativa messa a concorso, non significa che, ove siano stati commessi errori, anche se non evidenziati negli elaborati, questi non abbiano pesato nella valutazione della Commissione (cfr. T.A.R. Puglia, Sezione III, 22 settembre 2011, n. 1380 cit.).
Ritenuti conformi al regolamento e, quindi legittimi i criteri prestabiliti dalla Commissione, il Collegio deve ritenere di conseguenza priva di pregio la censura relativa alla ritenuta loro insufficienza per determinare l’attribuzione del solo punteggio numerico, espressamente previsto dall’art. 37 del regolamento stesso che, come detto, non risulta impugnato.
Il Collegio ritiene tuttavia opportuno richiamare la condivisa giurisprudenza amministrativa (ritenuta principio oramai di “diritto vivente” dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2009, n. 20, in riferimento alle prove d’esame per l’abilitazione alla professione forense) che afferma la legittimità  dell’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie poi qualora siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella fattispecie per cui è causa (ex multis T.A.R. Puglia, Sezione III 8 luglio 2010, n. 2913 e la giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato sez VI 8 maggio 2008, n.2128, id. 12 novembre 2008, n.5638, id 23 marzo 2009, n.1726, id. sez IV 5 febbraio 2010 n.548, T.A.R. Campania Napoli sez IV, 27 aprile 2010, n. 2177).
3) Una ulteriore doglianza della ricorrente riguarda la scelta delle tracce che, a suo avviso, sarebbe in contrasto con il bando di concorso e più in generale con le regole di correttezza dell’azione amministrativa in quanto tutte le tracce predisposte dalla Commissione, e quindi non solo quelle estratte, avrebbero riguardato esclusivamente la materia dei servizi sociali a fronte di almeno 13 materie previste dal bando e, pertanto, così facendo avrebbe omesso di accertare nell’espletamento della prova scritta la preparazione dei candidati su tutte le materie previste nel bando.
La giurisprudenza del G.A. è consolidata nell’affermare l’ampia discrezionalità  tecnica della commissione giudicatrice nella scelta del contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità  limitatamente a ragioni di manifesta illogicità  o incongruenza (Consiglio di Stato sez IV, 26 luglio 2008, n.3677, T.A.R. Liguria sez II 7 maggio 2004, n.2280, C.G.A. 2002 n.46).
Nella fattispecie per cui è causa, dalla documentazione versata in atti emerge che la traccia sorteggiata formata dalla Commissione attiene in particolare alla materia socio sanitaria e ad altre materie (diritto amministrativo, management, ecc.) comunque interconnesse, in stretta attinenza quindi con i profili professionali di Dirigente dell’area socio sanitaria messi a concorso e con la professionalità  richiesta per lo svolgimento delle specifiche funzioni dirigenziali, e dunque non sussiste alcuna chiara ed univoca figura sintomatica di eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta illogicità , irragionevolezza, travisamento o incongruenza sindacabile da questo Giudice in sede di giurisdizione generale di legittimità  (cfr. T.A.R. Puglia, Sezione III T.A.R. Puglia, Sezione III, 22 settembre 2011, n. 1380 e 8 luglio 2010, n. 2913 cit.).
4) La ricorrente lamenta infine che anche le modalità  di correzione degli elaborati lascerebbero “intravvedere profili di illegittimità ” in quanto dai rilievi comparativi degli elaborati risulterebbe la non omogeneità  dei criteri di valutazione delle prove e di attribuzione dei punteggi.
Il Collegio, concordando con i dottori controinteressati Rossella Caccavo, Pierluigi Ruggiero, Massimo Bianco, Elisabetta Viesti, Anna Maria Candela e Maria Grazia Lucia Donno, ritiene che le censure siano inammissibili per carenza di interesse non avendo la dott.ssa Marchillo fornito la c.d. prova di resistenza; parte ricorrente avrebbe dovuto provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure dedotte, avrebbe ottenuto una utile posizione in graduatoria, mentre si è limitata genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.
Al riguardo giova comunque ricordare che, nei confronti della valutazione delle prove di concorso e degli esami in genere, il giudice amministrativo può conoscere del vizio di eccesso di potere solo nei limiti della manifesta illogicità , non potendo egli censurare l’intrinseco contenuto del giudizio, pena uno “sconfinamento” del giudizio nel merito, non ammesso in sede di giurisdizione di legittimità .
Nei concorsi pubblici, infatti, la Commissione esaminatrice dispone di ampia discrezionalità  tecnica che è pertanto sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per evidenti illogicità  ed irrazionalità , non ravvisabili peraltro nel caso di specie (cfr. T.A.R. Puglia, Sezione III 27 maggio 2010, n. 2085).
D’altro canto la stessa ricorrente non sembra convinta della presenza di vizi di illegittimità  nella correzione degli elaborati; ciò si deduce dal verbo usato nel censurare l’operato della Commissione laddove “intravvede” soltanto i profili di illegittimità .
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo deve ritenersi in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il Collegio, considerato che la dott.ssa Marchillo con entrambi i ricorsi per motivi aggiunti ha riproposto in via derivata le censure già  dedotte con il ricorso introduttivo, deve concludere anche per essi per la loro parziale infondatezza e parziale inammissibilità .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, in considerazione della complessità  delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li respinge ed in parte li dichiara inammissibili, nei termini precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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