1. Pubblica sicurezza – Abilitazione all’esercizio di attività  sottoposta ad autorizzazione di polizia – Ampia discrezionalità  dell’autorità  di pubblica sicurezza – Sindacabilità  del giudice sotto il profilo della ragionevolezza


2. Pubblica sicurezza – Licenza alla vendita di prodotti esplodenti – Accertamento di violazione del T.U.L.P.S. e dell’art. 678 c.p. – Denuncia all’Autorità  giudiziaria – Revoca della licenza – Legittimità  – Fattispecie

1. In materia di autorizzazioni di polizia, l’autorità  di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S., di un’ampia discrezionalità  nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, vista l’incidenza di tali atti abilitativi su beni giuridici di primario interesse pubblico quali la sicurezza e l’ordine pubblico; discrezionalità  amministrativa che può essere sindacata dal giudice sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza.


2. L’autorità  di pubblica sicurezza legittimamente dispone la revoca della licenza di vendita di prodotti esplodenti valutando quali fatti idonei a configurare l’abuso da parte del titolare le diverse denunce all’Autorità  giudiziaria effettuate a seguito di accertamenti dei pubblici ufficiali, dotati di forza fidefaciente privilegiata fino a querela di falso, attestanti la violazione del T.U.L.P.S. e dell’art. 678 c.p. (nel caso di specie, il titolare era stato deferito, tra l’altro, per esubero di materiale esplodente rispetto alle quantità  autorizzate in licenza).
 
                                                       * * *
 
Vedi Cons. di Stato, sez. III, sentenza 27 luglio 2012 n. 4278 – 2012; ric. n. 4199 – 2012
 
                                                       * * *

 
N. 01821/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01814/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2009, proposto da: 
Eros Di Lauro, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mascolo e Giovanni Cataleta, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, corso Italia, n. 19/C; 

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“1) del decreto Prot. 23422/7D/AREA O.P. I bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 26.6.2009 e notificato in data 20 luglio 2009, con il quale era revocata con effetto dal 21.7.2009, la licenza prefettizia n.ro 896/7D/AREA O.P. I bis del 31.l0.2007, già  rinnovata sino al 31.12.2008, che autorizzava il Sig. Di Lauro Eros all’esercizio di minuta vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, nel locale sito in Andria, alla Via Dante Di Nanni n. 16, per essere stato il Di Lauro denunciato in stato di libertà  alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per tentata
estorsione, ricettazione, detenzione illecita di materie esplodenti e violazioni delle disposizioni del T.U.L.P.S.;
2) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi pertinenti alla sfera giuridica del ricorrente.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 774 dell’11 dicembre 2009, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Michele Mascolo per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso notificato il 21 ottobre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 17 novembre 2009, il sig. Eros Di Lauro ha chiesto l’annullamento del decreto Prot. 23422/7D/AREA O.P. I bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 26 giugno 2009 e notificato in data 20 luglio 2009, con il quale è stata revocata, con effetto dal 21 luglio 2009, la licenza prefettizia n. 896/7D/AREA O.P. I bis del 31 ottobre 2007, già  rinnovata sino al 31 dicembre 2008, con la quale esso ricorrente era stato autorizzato all’esercizio di minuta vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, nel locale sito in Andria, alla Via Dante Di Nanni n. 16.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1- violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 773 del 1931, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 2- eccesso di potere per insufficienza assoluta di motivazione.
Si è costituito a resistere in giudizio l’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che ha depositato la relazione illustrativa del 12 novembre 2009 nella quale la Prefettura di Bari – U.T.G. – ha eccepito l’irricevibilità  del ricorso per tardività , ha dedotto la sua infondatezza e chiesto il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009, con ordinanza n. 774, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2011 il Presidente, vista l’assegnazione temporanea del Relatore, Cons. Antonio Pasca, alla Seconda Sezione interna di questo T.A.R. e vista l’impossibilità  di costituire altro Collegio, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
Alla udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di irricevibilità  del ricorso per tardività , sollevata dalla Prefettura di Bari nella relazione illustrativa del 12 novembre 2009.
L’eccezione è infondata in quanto occorre considerare che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente il 20 luglio 2009 e, quindi, ai fini del computo del termine di decadenza prescritto per la proposizione del ricorso, devesi tenere conto del periodo di sospensione dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, previsto dall’art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e già  disposto dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Nè, a seguito della trasmissione del parere Div.P.A.S./7.D/2009 del 3 ottobre 2009 della Questura di Bari – depositato in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in allegato alla relazione illustrativa del 12 novembre 2009 della Prefettura di Bari – richiesto dalla stessa Prefettura a seguito della istanza di revisione del provvedimento impugnato prodotta dal ricorrente, risulta che l’Amministrazione resistente abbia fatto proprio tale parere con un provvedimento comunicato al ricorrente medesimo, provvedimento che, in quanto atto di conferma impropria, sarebbe stato immediatamente ed autonomamente impugnabile.
Il ricorso è, quindi, ammissibile alla luce di quanto sopra, ma è infondato nel merito e va come tale respinto.
Si palesano, infatti, prive di pregio e non possono trovare accoglimento le censura di illegittimità  di cui al primo e secondo motivo di ricorso, che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente, al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce le seguenti censure: violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 773 del 1931, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto in quanto il provvedimento di revoca impugnato sarebbe stato adottato sulla base di una mera informativa di reato, senza che il sig. Di Lauro fosse stato neppure rinviato a giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per insufficienza assoluta di motivazione in quanto nel provvedimento oggetto di gravame non sarebbero stati indicati i fatti posti in essere da esso ricorrente e mancherebbe la loro motivata valutazione che avrebbero fornito in concreto la misura della sua affidabilità .
Il Collegio deve innanzitutto premettere che, aderendo all’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa in materia di autorizzazioni di polizia in generale e già  fatto proprio da questa Sezione, da ultimo in materia di licenze per esercitare l’attività  di pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali con sentenza n. 325 del 24 febbraio 2011, ritiene che l’autorità  di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità  nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr ex multis Consiglio di Stato Sezione VI, n. 1925/2010), discrezionalità  amministrativa che può essere sindacata dal giudice amministrativo sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza.
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame il Collegio ritiene che il provvedimento di revoca della licenza prefettizia n. 896/7D/AREA O.P. I bis del 31 ottobre 2007, di vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, nella misura indicata nella licenza stessa, nell’esercizio sito in Andria, alla Via Dante Di Nanni n. 16, adottato con decreto Prot. 23422/7D/AREA O.P. I bis dal Prefetto della Provincia di Bari in data 26 giugno 2009 debba ritenersi adeguatamente motivato e legittimamente adottato ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S., richiamato nel provvedimento impugnato, che recita: “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.”
Il Collegio deve in via prioritaria evidenziare che il primo motivo deve ritenersi infondato in punto di fatto in quanto, tra i procedimenti penali menzionati, il provvedimento impugnato specificatamente al punto d) fa riferimento alla condanna del “Tribunale di Foggia in data 13/1/2004 in relazione al procedimento penale datato 18/12/1999 per violazioni del TULPS e art. 678 C.P.”, circostanza questa posta in rilievo nella relazione illustrativa del 12 novembre 2009 dalla Prefettura di Bari e sulla quale il ricorrente nulla ha replicato.
Nè può condividersi la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso con la quale parte ricorrente deduce che non sarebbero stati indicati i fatti posti in essere da esso ricorrente e mancherebbe la loro motivata valutazione che avrebbero fornito in concreto la misura della sua affidabilità .
In riferimento alla indicazione dei fatti posti in essere da esso ricorrente, anche tale censura è infondata in punto di fatto in quanto se nelle premesse del provvedimento è stato genericamente indicato che il sig. Di Lauro era “stato denunciato in stato di libertà  alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per le seguenti violazioni: tentata estorsione, ricettazione, detenzione illecita di materie esplodenti e violazioni delle disposizioni del T.U.L.P.S.”, immediatamente dopo, nei “considerato”, il provvedimento stesso ai punti da a) a d) specifica i singoli procedimenti penali a suo carico, la tipologia di reati contestati e le relative circostanze.
A titolo esemplificativo al punto c) il provvedimento recita: “deferito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia in data 12/12/2006, per violazione dell’art. 678 del C.P., per esubero di materiale esplodente rispetto alla quantità  autorizzate in licenza, nell’ambito di un controllo di polizia presso la rivendita ubicata a Trinitapoli sulla S.S. 544 al Km. 41,800;”.
In relazione alla contestata valutazione, come emerge chiaramente dalla citata relazione illustrativa versata in atti, l’Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento per cui è causa sulla base delle risultanze degli accertamento istruttori, valutando il comportamento complessivo tenuto dal ricorrente ed alla luce della relazione tra la tipologia di licenza revocata (si ricorda con il provvedimento oggetto di gravame concerne la revoca della licenza prefettizia di vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, autorizzata nella misura indicata nella licenza stessa) ed i reati ascritti al ricorrente, deferito all’A.G., è altrettanto opportuno ricordare, a seguito dei verbali di accertamento promananti da pubblici ufficiali nell’esercizio della funzione, dotati pertanto di forza fidefaciente privilegiata, non risultando agli atti che avverso gli stessi sia stata proposta querela di falso.
Il Collegio inoltre condivide la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 4 maggio 2009, n.2778, richiamata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, per evidenziare invece la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente, in quanto quest’ultima ha operato conformemente a quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Si ritiene infatti che l’Autorità  di pubblica sicurezza disponga, nell’esercizio del potere di cui all’art. 10 del T.L.P.S., di un ambito di apprezzamento di certo discrezionale dovendo identificare i fatti idonei a configurare l’abuso dell’autorizzazione, in quanto utilizzata in modo difforme dalla disciplina dell’attività , e dovendone valutare la rilevanza al fine del giudizio sulla permanenza dell’affidabilità  del titolare dell’autorizzazione; per cui se, in questo quadro, la decisione di rinvio a giudizio non può non assumere valore rilevante, è anche necessario, però, che essa venga considerata alla luce della gravità  dei fatti imputati, i quali, insieme con i comportamenti dell’interessato, danno in concreto la misura della sua affidabilità .
Analizzando la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, non può che concludersi per la gravità  dei fatti imputati e del comportamento tenuto dal ricorrente in riferimento alla specifica licenza di era titolare, come peraltro risulta chiaramente anche dal decreto penale di condanna del Tribunale di Foggia del 2008, prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente e concernente il procedimento, già  menzionato, di cui al punto c) del provvedimento impugnato che recita: “deferito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia in data 12/12/2006, per violazione dell’art. 678 del C.P., per esubero di materiale esplodente rispetto alla quantità  autorizzate in licenza, nell’ambito di un controllo di polizia presso la rivendita ubicata a Trinitapoli sulla S.S. 544 al Km. 41,800;”, a nulla rilevando in questa sede che per lo stesso sia stata proposta opposizione.
Conclusivamente il Collegio, per i suesposti motivi, ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti e, pertanto, che il ricorso debba essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. Eros Di Lauro al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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