Giustizia e processo – Ricorso – Indicazione dei vizi contestati limitata alla rubrica  – Censure generiche – Inammissibilità  – Sussiste – Fattispecie

Dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso nel cui corpo siano  indicate, esclusivamente, le rubriche dei vizi contestati, con le relative indicazioni normative, senza che in merito sia stata fornita alcuna specificazione o argomentazione (nella specie, inerendo l’impugnazione a un atto di riduzione in pristino dello stato dei luoghi con contestuale presa d’atto della decadenza del permesso di costruire, mancava del tutto l’esposizione in diritto dei motivi di ricorso che consentisse d’individuare le concrete violazioni contestate).

N. 01816/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2006, proposto da: 
Pace Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola D’Alconzo, Eugenia D’Alconzo, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola D’Alconzo in Bari, via A. Da Bari 115; 

contro
Comune di Polignano a Mare; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 17/U.T. – 116/RG prot. 14665, datata 6.10.2005, ad oggetto “ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e presa d’atto della decadenza del permesso di costruire n. 2005-147 del 23 giugno 2005” emessa dal Dirigente della Struttura urbanistica ed edilizia del Comune di Polignano a Mare.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Nicola D’Alconzo, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune di Polignano a Mare gli ha ordinato la sospensione dei lavori dando atto della avvenuta decadenza del permesso di costruire del 23.6.2005 ai sensi dell’art. 15 comma 4 d.p.r. 380/2001, rilevando che dal sopralluogo effettuato risultavano eseguiti lavori di sbancamento di roccia e realizzazione di una strada poderale in assenza di autorizzazione e che il progetto era in contrasto con lo strumento urbanistico entrato in vigore il 23.7.2005.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento, erronea presupposizione, illogicità , contraddittorietà , sviamento dell’interesse pubblico, errata valutazione delle situazioni di fatto;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 4 d.p.r. 380/2001;
3. violazione e falsa applicazione dei principi contenuti nella L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e violazione del diritto di difesa e di partecipazione alla formazione provvedimentale;
4. violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in materia di irretroattività  e, in special modo, del mancato rispetto del principio “tempus regit actum”.
Non si è costituito il Comune di Polignano a Mare.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità .
Nel corpo dello stesso, infatti, sono state indicate esclusivamente le rubriche dei vizi contestati, con le relative indicazioni normative, senza che in merito sia stata fornita alcuna specificazione o argomentazione; manca infatti del tutto l’esposizione in diritto dei motivi di ricorso che consenta di individuare nella fattispecie le concrete violazioni contestate.
Anche a voler superare tale profilo con riferimento al vizio di difetto di motivazione, ritenendo sufficiente contestazione a tal fine la mera rubrica indicata in ricorso, deve comunque rilevarsi che la contestazione così genericamente formulata sarebbe anche infondata, in quanto il provvedimento impugnato individua chiaramente le difformità  rispetto al permesso di costruire, evidenziando che la strada riscontrata con il sopralluogo del 29.9.05 non era prevista dal progetto e che il relativo piano è stato artificialmente inclinato mediante sbancamento di una scarpata naturale per l’ubicazione del piano interrato.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per spese attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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