1. Edilizia e urbanistica – Vincoli tipo espropriativo e conformativi – Distinzione 


2. Edilizia e urbanistica – Vincolo a contenuto espropriativo – Elaborazione dottrinale e giurisprudenza costituzionale – Individuazione – Aree a parcheggio – Esclusione 


3. Edilizia e urbanistica – Obbligo a provvedere ex art. 2, L. n. 241/1990 – Ritipizzazione area per decadenza vincolo preordinato all’esproprio – Non sussiste se il vincolo è conformativo

1. I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione nel territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività  edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri dell’edificabilità  dei vari terreni e così conformano le varie proprietà  che vi ricadono, limitando la fruibilità  di esse nell’interesse pubblico. 


2. Restano, altresì, al di fuori della categoria espropriativa, secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale seguita alle pronunce della Corte costituzionale, i vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità  di previa ablazione del bene; a tale categoria deve ascriversi il vincolo che destina le aree a parcheggio senza attribuirne la realizzazione esclusivamente alla mano pubblica. 


3. Qualora non si sia in presenza di un vincolo urbanistico di localizzazione preordinato all’esproprio, ma di un vincolo di destinazione a carattere conformativo della proprietà  privata, fuori dallo schema ablatorio e delle connesse garanzie costituzionali, non vi è decadenza dello stesso. Non sussiste alcun obbligo  di conferire una nuova disciplina urbanistica all’area interessata.

N. 01815/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2010, proposto da: 
S.ED.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 
contro
Comune di Foggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti e Antonio Puzio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 
per l’accertamento
dell’obbligo a provvedere sul silenzio formatosi per effetto del decorso dei termini previsti dall’art.2 della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm. ed ii. a seguito dell’istanza del 21.06.2010, ricevuta dal Comune di Foggia il 21.07.2010, prot. n. 83772, perchè provvedesse “alla ritipizzazione dell’area catastalmente individuata al foglio n. 76, particella 570 (ex particella 454), essendo definitivamente decaduto il vincolo preordinato all’esproprio”, entro il termine previsto dalla legge;
e per la contestuale nomina di apposito Commissario ad acta, ai sensi del 3° comma, prima parte, dell’art.117 c.p.a., che provveda in luogo del Comune di Foggia, qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il termine, non superiore a trenta giorni che sarà  stabilito;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Enrico Follieri, per la parte ricorrente; l’avv. Michele Barbato, su delega degli avv.ti Domenico Dragonetti e Antonio Puzio, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la S.ED.I. s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di Foggia di provvedere sulla sua istanza del 21.06.2010, ricevuta dal Comune di Foggia il 21.07.2010, di ritipizzazione dell’area catastalmente individuata al foglio n. 76, particella 570 (ex particella 454), essendo definitivamente decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.
La ricorrente ha esposto che il predetto terreno è stato destinato dal P.R.G. del Comune di Foggia, approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 1005 del 20.7.01, parte a zona “SP -attrezzature pubbliche di quartiere – Nuove – Parcheggi” ed in minima parte a zona “D4 – Aree per laboratori artigianali”, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Comune non ha mai provveduto all’adozione della dichiarazione di pubblica utilità  dell’area ex art. 9, comma 2, del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii., nè alla reiterazione del vincolo stesso, ai sensi dell’art. 9, comma 4, cit..
Parte ricorrente, assumendo la decadenza dei vincoli urbanistici imposti dal P.R.G. per decorrenza del prescritto termine di cinque anni e ritenendo la predetta area zona bianca, con istanza del 21.7.10, ha invitato il Comune di Foggia a concludere il procedimento volto alla riqualificazione urbanistica dell’area.
Nell’inerzia dell’Amministrazione Comunale, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/90.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 592 del 2011 questo Tribunale, in diversa composizione del collegio giudicante, ha disposto l’acquisizione di documentazione dal Comune, in particolare in ordine alla ripartizione della particella nelle sue diverse zone Sp e D4.
All’udienza pubblica del 10.11.2011, acquisita la documentazione richiesta, il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Dal certificato di destinazione urbanistica della particella in questione si desume infatti che la stessa è quasi totalmente (mq 995) ricompresa in zona Sp, mentre solo mq. 146 ricadono in zona D4 per laboratori artigianali.
Il suolo è quindi destinato a parcheggio e soggetto all’applicazione dell’art. 10 delle N.T.A., secondo cui le aree sono “effettivamente utilizzabili per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all’area di parcheggio. In caso di parcheggi pluripiano si sommerà  la superficie di ogni livello”; è anche prevista in caso di parcheggi superiori a 5.000 mq. la possibilità  di limitate attrezzature per il ristoro.
Nel caso di specie deve quindi escludersi la sussistenza dell’obbligo, per il Comune, di effettuare la riqualificazione urbanistica della zona in quanto asseritamente priva di specifica destinazione a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante, non potendo, ad avviso del Collegio, come già  affermato da questa sezione (sentenza 1991/2009) considerarsi il vincolo urbanistico di cui si discute assoggettato alla scadenza quinquennale, di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
Com’è noto, infatti, nella ripartizione effettuata dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza 55/68 e nelle successive pronunce 92/82 e 179/99, i vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione nel territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività  edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri dell’edificabilità  dei vari terreni e così conformano le varie proprietà  che vi ricadono, limitando la fruibilità  di esse nell’interesse pubblico.
Restano, altresì, al di fuori della categoria espropriativa, secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale seguita alle pronunce della Corte Costituzionale, i vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità  di previa ablazione del bene (Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2007 , n. 4258, sez. IV, 25 maggio 2005 , n. 2718).
A tale categoria deve ascriversi il vincolo in questione, alla luce del contenuto attribuitogli dall’art. 10 delle NN.TT.A. che destina le aree a parcheggio senza attribuirne la realizzazione esclusivamente alla mano pubblica.
La destinazione ad uso pubblico attribuita alle aree in questione è quindi suscettibile di dar luogo ad edificazione, sia pure con limitazioni, in relazione alle tipologie di intervento ivi consentite, che, in assenza di espressa esclusiva riserva alla mano pubblica, possono essere attuate anche ad iniziativa privata, la locuzione contenuta nella rubrica della norma valendo ad evidenziare non l’attribuzione esclusiva all’intervento pubblico della realizzazione delle opere ivi considerate, quanto, piuttosto, il profilo funzionale ed oggettivo dell’idoneità  delle stesse a soddisfare i bisogni della collettività .
Ne discende, in conclusione, che nella fattispecie in esame non si è in presenza di un vincolo urbanistico di localizzazione preordinato all’esproprio, ma di un vincolo di destinazione a carattere conformativo della proprietà  privata, come tale posto al di fuori dello schema ablatorio e delle connesse garanzie costituzionali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 ottobre 2000, n. 5326) e di cui non può dunque dirsi venuta meno l’efficacia a seguito di decadenza, con conseguente insussistenza del preteso obbligo dell’Amministrazione comunale di dettare una nuova disciplina urbanistica dell’area interessata e conseguente infondatezza del ricorso, laddove volto a far dichiarare l’illegittimità  del silenzio serbato dalla stessa sulla relativa istanza dei proprietari dell’area.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Foggia delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria