Giustizia e processo – Piano commerciale – Termine per impugnazione – Decorrenza – Ultimo giorno di pubblicazione

Per l’impugnazione tempestiva delle prescrizioni di un Piano commerciale, il termine decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione di approvazione, non potendosi sostenere che decorra dalla nota inviata dal Comune al ricorrente nella quale si comunicava l’approvazione, in quanto, trattandosi di atto generale e di pianificazione, non sono necessarie a tal fine forme di comunicazione individuali.

N. 01814/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Serafino Onofrio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, via Giulio Petroni 132/Bis; 

contro
Comune di Binetto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola 166/5; 

nei confronti di
Mignozzi Alfredo, Proscia Antonio; 

per l’annullamento
della delibera di Giunta comunale n. 4 del 6.2.2007, pubblicata il 15.2.2007, avente ad oggetto “sospensione autorizzazione occupazione suolo pubblico”;
della nota del segretario comunale prot. 475 deIl’8.2.2007, con cui si comunicava la sospensione dell’autorizzazione commerciale dell’odierno ricorrente “ad occupare, mediante posteggio dell’automezzo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, Piazza Umberto I, in attesa che venga approvato un regolamento che disciplini l’ubicazione dei posteggi su aree pubbliche”;
della delibera dì Giunta comunale n. 5 dell’8.2.2007, pubblicata il 15.2.2007, avente ad oggetto “modifica delibera di G.C.n.° 4/O7”
della nota del segretario comunale prot. 524 del 9.2.2007, con cui si comunicava che “in attesa che venga approvato un regolamento che disciplini l’ubicazione dei posteggi su aree pubbliche”, il ricorrente avrebbe potuto “provvisoriamente posteggiare l’automezzo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Umberto I nei parcheggi di fronte al Comune, accanto ai posti riservati ai disabili, individuando esattamente l’ubicazione con il coordinatore della Polizia Municipale di questo Comune”;
della nota del segretario comunale prot. 869 del 5.3.2007;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
con i motivi aggiunti del 10/12/2007:
della nota prot. 3379 del 10.08.2007, con cui il Comune di Binetto, in riscontro alla richiesta formulata in pari data dal ricorrente circa l’esecuzione dell’ordinanza di codesto on.le TAR n. 501 del 27.06.2007 ha comunicato che “con delibera di C.C. n. 23 del 28.06.2007 è stato approvato il Piano Commerciale. Pertanto la sua richiesta non può essere accolta. Si allega stralcio del Piano Commerciale su aree pubbliche”, a firma facente funzioni del Responsabile del 1° settore Affari generali, dott. Alfredo Mignozzi;
della delibera del Consiglio Comunale di Binetto n. 23 del 28.06.2007;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Binetto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Francesco Muscatello, per la parte ricorrente; l’avv. Giuseppe Paparella, su delega dell’avv. Felice Eugenio Lorusso, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale Onofrio Serafino ha impugnato la delibera della Giunta comunale di Binetto n. 4 del 6.2.2007, che ha sospeso nei suoi confronti l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e gli atti connessi, tra cui la nota del segretario comunale prot. 524 del 9.2.2007, con cui gli è stato comunicato che “in attesa che venga approvato un regolamento che disciplini l’ubicazione dei posteggi su aree pubbliche”, il ricorrente avrebbe potuto “provvisoriamente posteggiare l’automezzo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Umberto I nei parcheggi di fronte al Comune, accanto ai posti riservati ai disabili, individuando esattamente l’ubicazione con il coordinatore della Polizia Municipale di questo Comune”.
Il ricorrente ha esposto di essere titolare di autorizzazione commerciale dal 1990 per la somministrazione di alimenti e bevande, e di essere stato autorizzato fin dal 2000 ad occupare con il proprio automezzo un’area situata in piazza Umberto I, per alcuni giorni dell’anno solare; il 6.2.2007, a seguito della segnalazione di una abitante delle vicinanze, la Giunta comunale aveva rilevato che il mezzo era di intralcio alla circolazione, deliberando senza alcuna istruttoria di sospendere l’autorizzazione; quindi con delibera del giorno successivo il ricorrente era stato autorizzato provvisoriamente e fino all’approvazione del regolamento comunale per i posteggi su aree pubbliche a posteggiare l’automezzo nella stessa piazza nei parcheggi di fronte al Comune.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione di legge (art. 7 e ss. L. 241/90), eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, motivazione carente, illogica, sviamento, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento di sospensione, non essendo stata posta in essere alcuna istruttoria, nè avendo il ricorrente commesso alcuna violazione del codice della strada o della norme di igiene; inoltre l’imminente approvazione del regolamento comunale in materia avrebbe reso opportuno il mantenimento delle postazioni esistenti fino all’emanazione della nuova disciplina; infine l’individuazione concreta dell’area destinata al posteggio era stata demandata al comandante della Polizia Municipale, parente di Proscia Antonia, che aveva inviato al Comune la segnalazione relativa all’intralcio e alle immissioni moleste da parte del ricorrente.
Il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento dei danni per l’impossibilità  di esercitare l’attività  nel periodo in cui era stato autorizzato.
Si è costituito il Comune di Binetto chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 501/2007 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino all’entrata in vigore del piano comunale per i posteggi su area pubblica.
Con delibera di Consiglio comunale 23/2007 è quindi stato approvato il piano commerciale su aree pubbliche, impugnato con motivi aggiunti dal ricorrente.
In tale atto sono state dedotte le censure di illegittimità  del Piano commerciale per violazione dell’art. 13 della L.R. 18/2001, violazione dell’art. 6 d.lgs. 114/98, difetto di istruttoria, sviamento, abuso di diritto, non avendo il Comune rispettato il procedimento per l’approvazione del piano commerciale delineato dalla L.R. 18/2001, in quanto non sono state sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio nè sono state assunte determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi.
Il comune ha eccepito l’irricevibilità  per tardività  dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 10.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’approvazione del piano commerciale, avvenuta nelle more del giudizio, ha superato i precedenti provvedimenti inizialmente impugnati dal ricorrente, la cui efficacia era espressamente limitata nel tempo fino all’approvazione del Piano commerciale comunale per il posteggio sulle aree pubbliche.
Di conseguenza nessun effetto favorevole può più sortire il ricorrente dall’accoglimento del ricorso principale.
I motivi aggiunti presentati contro il Piano commerciale devono invece essere dichiarati irricevibili per tardività , come eccepito dal Comune resistente.
Il Piano commerciale, infatti, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28.06.2007, è stato ritualmente pubblicato fino al 24.7.2007, mentre i motivi aggiunti sono stati notificati solo in data 14.11.2007, quanto era ormai decorso il termine di 60 giorni da computarsi, nel caso di specie, a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione del piano.
Non può infatti sostenersi che il termine decorra dalla nota inviata dal Comune al ricorrente in data 10.8.2007, nella quale si comunicava l’adozione del Piano, in quanto, trattandosi di atto generale e di pianificazione, il termine per l’impugnazione decorre regolarmente dalla pubblicazione dello stesso, senza che siano necessarie forme di comunicazione individuali; nè, peraltro, la nota costituiva notificazione del Piano al ricorrente, in quanto la stessa è stata inviata dal Comune in risposta alla richiesta del Serafino di riprendere il posteggio in piazza Umberto I in forza dell’ordinanza sospensiva emessa da questo Tribunale. Il termine per impugnare, infine, non può nemmeno essere collegato alla pubblicazione delle tavole allegate al Piano, in quanto la lesione degli interessi del ricorrente, anche per come formulata l’impugnazione, deriva direttamente dalle previsioni del Piano, nulla aggiungendo in tal senso gli elaborati grafici.
Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale e irricevibili i motivi aggiunti;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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